RIFORMA PA [c.d. Madia]
DECRETI DELEGATI
DELEGHE IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA PA [SELEZIONE]:
- Amministrazione digitale e il suo codice (art.1);
- Conferenza di servizi (art. 2);
- Accelerazione dei procedimenti amministrativi, con riduzione dei loro termini (art. 4);
- Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art. 5);
- Trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art. 7);
- Dirigenza pubblica (art.11);
- Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle PP.AA. (art. 14)
- Lavoro pubblico (art.17);
- Società partecipate da pubbliche amministrazioni (art. 18)
ITER DI APPROVAZIONE
L'approvazione dei decreti legislativi prevede diversi passaggi:
- Approvazione del Consiglio dei Ministri;
- Parere del Parlamento;
- Verifica della Ragioneria generale dello Stato;
- Intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni (per specifiche materie).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 251/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega 124/2015, nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del solo parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si tratta in particolare delle deleghe in materia di:
a) Dirigenza (art. 11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), comma 2);
b) Pubblico impiego (art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4);
c) Società partecipate (art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4);
d) Servizi pubblici locali (art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4).
La Corte Costituzionale al punto 9 della citata sentenza ha precisato che le pronunce di illegittimità costituzionale sono circoscritte alle disposizioni della legge delega 124/2015 e non si estendono alle conseguenti disposizioni attuative, che restano in vigore. Per invalidare i decreti legislativi attuativi, quindi, le Regioni interessate dovranno proporre una ulteriore impugnazione per specifici aspetti (per es. sulle società partecipate). [sintesi di Corte Cost. 251/2016]