D.L. 90/2014 - Riforma PA
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (convertito con legge 114/2014)
Autore: Giorgio Valandro
Pubblicazione: 2014
1. Lavoro pubblico (artt.1-13-bis)
1.1. Ricambio generazionale
Non hanno subito modifiche in sede di conversione i commi 1 e 2 dell'art.1 (Abrogazione prolungamento del trattenimento in servizio).
In sede di conversione è stato invece modificato il comma 5 dell'art. 1 (risoluzione unilaterale del contratto di lavoro), il quale riformula il testo dell'art.72, comma 11, del d.l. 112/2008, escludendo dall'applicazione i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del SSN (vedi punto 1.1.2.).
A - Abrogazione prolungamento del trattenimento in servizio (art.1, commi 1 e 2)
L'art. 1 comma 1 del d.l. 90/2014 ha abrogato tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici per un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo (ossia l’art.16 d.lgs. 503/1992; l’art.72, commi 8-10, del d.l.112/2008; l’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010).
Viene meno la facoltà delle università di trattenere in servizio per un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, sia per il personale tecnico e amministrativo che per i professori e ricercatori universitari, per i quali non è prevista alcuna deroga.
[Si ricorda che in seguito alla sentenza 83/2013 Cost., che aveva dichiarato illegittimo l'art.25 della legge 240/2010, i professori e ricercatori universitari avevano riacquistato la facoltà di chiedere, come tutti i dipendenti pubblici, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età ai sensi dell' art.16 del d.lgs. 503/1992. Con l'abrogazione dell'art.16, l'istituto del trattenimento in servizio non trova più applicazione per tutti i dipendenti pubblici (professori universitari compresi), salvo quanto disposto in via transitoria dal comma 2 dell'art. 1 in commento]
E' prevista anche una disciplina transitoria (art.1, comma 2):
- I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25 giugno 2014) sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore)
- i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 sono revocati.
B - Risoluzione unilaterale del contratto (art.1, comma 5)
Con la legge di conversione è stato modificato il comma dell'art.1 del d.l. 90/2014, il quel riformula il comma 11 dell'art.72 del d.l. 112/2008 e s.m.
In base al nuovo testo dell'art.72, comma 11 del d.l. 112/2008, l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:
- è diventato un istituto permanente, applicabile senza limitazioni temporali (e quindi anche oltre il 31 dicembre 2014)
- non si applica ai professori universitari
- è sufficiente una "decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi" [si ricorda che non è richiesta la motivazione se l'amministrazione ha preventivamente individuato appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna (art.16, comma 11, del d.l. 98/2011)]