Stabilità 2017 [legge 232-2016]
Autore: Giorgio Valandro
Data di pubblicazione: 12 dicembre 2016
Ultima modifica: 9 gennaio 2017
1. DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA E VQR
1.2. Domande e progetto dipartimentale
La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria nazionale.
Ogni università seleziona max 15 domande. Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l’università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell’ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.
Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per una sola delle 14 aree disciplinari. Qualora, al medesimo dipartimento afferiscono docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto dipartimentale di sviluppo deve dare preminenza all’area disciplinare che ha ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati.
Entro 31 luglio 2017. Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2017. Non è, invece, indicato il termine iniziale per la presentazione delle domande.
A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.
Progetto dipartimentale di sviluppo. La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, che indica:
- obiettivi di carattere scientifico;
- utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
- premialità (ex art. 9, L. 240/2010);
- investimento in infrastrutture per la ricerca;
- svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;
- presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.
180 dipartimenti suddivisi per area disciplinare. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare.
La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati per ogni area disciplinare è stabilita con il medesimo decreto ministeriale di nomina della Commissione valutatrice, tenuto conto del numero di dipartimenti riferibili alla singola area disciplinare e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.