Stabilità 2017 [legge 232-2016]
Autore: Giorgio Valandro
Data di pubblicazione: 12 dicembre 2016
Ultima modifica: 9 gennaio 2017
4. STUDENTI
4.4. Alternanza scuola-lavoro
I commi da 308 a 313 introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
Il beneficio contributivo spetta, a domanda e nei limiti di spesa di cui al comma 309, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
1) Attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, L. 107/2015 (istituti tecnici e professionali, e nei licei);
- 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che hanno la durata di quattro semestri;
- 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
2) Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
E' previsto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Lo sgravio contributivo consiste (comma 308) nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.