DOSSIER "CURA ITALIA" E ALTRI DECRETI
Autori: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Paola Solazzo e Filippo Tagliapietra
Data pubblicazione: 18 marzo 2020
Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2020
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
A. Sospensione dei termini amministrativi
N.B. Si segnala che l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari di cui sotto.
In sede di conversione in legge, invece, è stata disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020 (originariamente il termine era il 15 aprile 2020) tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici,endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o iniziati d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (art. 103).
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
N.B. In sede di conversione in legge, all'art. 103 è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale dispone che "il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali".
Tenuto conto della disposizione nel suo complesso e delle previsioni contenute in successivi provvedimenti governativi, è da ritenere che per "procedure concorsuali" debbano intendersi quelle relativi alla crisi d'impresa. In tema di concorsi pubblici, invece, resta fermo quanto disposto dall'art. 87, comma 5, del medesimo decreto e dall'art. 4 del d.l. 8 aprile 2020, n. 22
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Sono altresì sospesi fino al 15 maggio 2020 (in origine fino al 15 aprile 2020) i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
VALIDITA' CERTIFICATI
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (in origine il termine finale era il 15 aprile 2020), conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (in origine fino al 15 giugno 2020).
Non sono sospesi:
a) i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo
b) gli emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo;
c) indennità da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.