MILLEPROROGHE 2021 (d.l. 183/2020 convertito in legge)
Autori: Giorgio Valandro, Anastasia Maria Mele, Maria Ottavia Allegri
Data pubblicazione: 16 marzo 2021
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LAUREE, ESAMI DI STATO E TIROCINI
Esami di Stato e tirocini professionalizzanti e curriculari
L’art. 6, comma 8, del d.l. 183/2020 in commento, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di definire, con decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca oppure, in base alle rispettive competenze, del Ministro dell’istruzione, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali), disposizioni di deroga relative a:
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modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (proroga dell’art. 6, comma 2, d.l. 22/2020);
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organizzazione e modalità degli esami di Stato di abilitazione delle seguenti professioni (proroga dell’art. 6, comma 1, d.l. 22/2020):
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architetto
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assistente sociale
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attuario
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biologo, chimico, geologo
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dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico e agrotecnico laureato
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dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale (prova pratica)
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farmacista
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geometra e geometra laureato
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ingegnere
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odontoiatra
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perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato
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psicologo
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tecnologo alimentare
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veterinario
Il dossier del Servizio Studi della Camera sottolinea che le norme di proroga in commento non riguardano gli esami di abilitazione:
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per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e dei "medici autorizzati" (dal datore di lavoro per la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti);
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per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Inoltre, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle sopra citate, per le sole sessioni di esame ove ha rilievo il periodo dal 9 marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, al fine di consentire il riconoscimento dei requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2021 (art. 19 allegato 1, numero 19, d.l 183/2020, che proroga l’art. 6, comma 4, d.l. 22/2020).