Obbligo di frequenza

La maggior parte degli insegnamenti magistrali (ex cattedra) dell’Uni­versità non sono soggetti ad obbligo di frequenza. Pertanto, sulle schede generiche dei corsi di laurea, risulta genericamente indicato “Obbligo di frequenza: No”. Va tuttavia fatta eccezione per certe categorie di laboratori pratici, ai quali appartengono le lezioni di didattica assistita o addestramento linguistico. La natura procedurale dell’apprendi­mento delle lingue spinge a raccomandare caldamente la frequenza delle lezioni ed esercitazioni di lingua, possibilmente fino all’80%, e comunque non meno del 60%. (Regolamento didattico, titolo 2, art 7, comma 1)

N.B. del CCLA: L'obbligo di frequenza indicato dal Regolamento didattico è da intendersi limitato alle due lingue curricolari studiate e non esteso alla terza lingua.

I Corsi di laurea in “Lingue, Letterature e Multure Moderne”, in “Mediazione Linguistica e Culturale”, in “Lingue e Letterature Europee e Americane e in “Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione” prevedono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso (Regolamento didattico, titolo 2, art 7, comma 2).

N.B. del CCLA: l’esistenza del regime “studente lavoratore” consente di gestire gli studi secondo tempi personalizzati. L’argomento del lavoro non è pertanto motivo per richiedere sgravi di programmi e requisiti alle prove d’esame. Lo studente lavoratore è tenuto a presentare la totalità dei programmi previsti dagli insegnamenti in piano.

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