Rinuncia alla prosecuzione degli studi

Regolamento delle carriere degli studenti:

Art. 12. Rinuncia alla prosecuzione degli studi

1. Uno studente può, in qualsiasi momento, rinunciare alla prosecuzione degli studi presentando apposita domanda, irrevocabile e incondizionata.

2. Allo studente, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni.

3. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell’Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di detta rinuncia, lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di provvidenze economiche già erogate.

4. Lo studente che ha rinunciato alla prosecuzione degli studi può chiedere una nuova immatricolazione.

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