CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LETTERE CLASSICHE

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1 Finalità

1.         Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche afferisce alla Classe 151S in Filologia e letterature dell’antichità.

2.         Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.

3.      L’ordinamento didattico con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68434

4.         Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dal RDA.

 

Art. 2 - Ammissione

1.                  Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche devono essere in possesso di laurea triennale in Lettere o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.                  Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche;

b)      un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina, L-FIL-LET/05 – Filologia classica.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.

3.                  Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti nel Corso di laurea triennale in Lettere (classe V - Discipline letterarie), curriculum di Lettere antiche dell’Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche. Gli studenti che provengono da altri curricula del Corso di laurea in lettere o da altri Corsi di laurea triennale dell’Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso di laurea che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.

4.                  Il recupero degli eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami della laurea specialistica.

 

Art. 3– Iscrizione

1.         La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

Art. 4- Organizzazione didattica

1.         Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche è organizzato in un unico curriculum.

2.         Le attività didattiche previste per il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, inoltre i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e l’articolazione negli anni di corso sono definiti nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.

3.         Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche adotta l’ordinamento semestrale.

I programmi degli Insegnamenti e il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di laurea nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino di Facoltà.

 

Art. 5- Accertamenti ed esami

1.         Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività svolta, test, prova pratica.

2.         Per le attività fonnative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte — previa approvazione del Consiglio di Corso di laurea — tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di laurea dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto, che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3.         Per tutte le attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni armo accademico dal docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea prima dell’inizio dell'anno accademico.

4.         I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare la persistenza della validità o P obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i crediti e i voti acquisiti.

 

Art. 6- Prova finale

1.         La prova finale consiste in una tesi di argomento letterario, filologico o linguistico redatta in lingua italiana. La eventuale redazione della tesi in una lingua straniera dovrà essere concordata preventivamente.

2.         La tesi dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La tesi dovrà essere approvata preventivamente dal docente relatore che vi apporrà la sua firma.

3.         La tesi sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame composta da cinque docenti, nominata dal Preside della Facoltà di Lettere.

 

Art. 7- Conseguimento della laurea specialistica

1.         Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

 

 

 

Titolo II

Norme di funzionamento

 

Art. 7- Obblighi di frequenza

1.         L’iscrizione al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche comporta l’obbligo della frequenza per almeno 1’80% delle attività previste. Alla mancata frequenza si può  sopperire con attività alternative concordate con i singoli docenti.

2.         Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.

 

Art. 8- Piani di studio

1.         Lo studente che segue le disposizioni didattiche previste dall’Allegato 2 del presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2.         Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di studio secondo la normativa vigente. Il Piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di laurea, previo esame da parte della Commissione Piani di studio e tutorato nominata dal Consiglio stesso.

 

Art. 9 - Tutorato

1.         Il Consiglio di Corso di laurea organizza l’attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione Piani di studio e tutorato, le cui iniziative sono annualmente valutate dal Consiglio di Corso di laurea.

 

Art. 10 Valutazione dell’attività didattica

1.         La valutazione della qualità dell’attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

 

Art. 11 - Valutazione del carico didattico

1.         Il Consiglio di Corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel presente Regolamento didattico.

 

 

Titolo III

 

Norme finali e transitorie

 

Art. 12- Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Corso di studio.

Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente Regolamento.

Ultime modifiche: venerdì, 14 febbraio 2014, 10:22