DOSSIER "CURA ITALIA" E ALTRI DECRETI
DIDATTICA ONLINE
CREDITI FORMATIVI
Le attività formative svolte o erogate con modalità a distanza, saranno considerate valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, "previa attività di verifica dell'apprendimento", e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria (art.101, co. 5).
ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33, d.l. Agosto, le attività: formative, di servizio agli studenti (inclusi l'orientamento e il tutorato) e di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza sono equiparate alle attività svolte in presenza, e pertanto saranno computate ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici (le indicazioni fornite dal Rettore e dal Direttore generale consultabili su www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore). In particolare, tutte le menzionate attività formative saranno computate ai seguenti fini:
- adempimento dei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari, così come disciplinati dall'art. 6, legge 240/2010;
- valutazione dell'attribuzione degli scatti biennali (ex art. 6, comma 14, legge 240/210) e per l'attribuzione della classe stipendiale successiva (art. 2, comma 3, e art. 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232);
- valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A ai fini della proroga del contratto e dai ricercatori di tipo B ai fini della valutazione per il passaggio al ruolo di professore associato;
- assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 240/2010 (contratti di insegnamento).