Provvedimenti omnibus - GUIDA ALLA LETTURA
GUIDA ALLA LETTURA
II. Applicabilità alle università
In linea generale, alle università si applicano le disposizioni normative che vi fanno espresso riferimento, direttamente oppure attraverso le seguenti locuzioni normative (elenco non tassativo):
- «amministrazioni pubbliche»;
- «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
- «amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 (o comma 2), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Le università NON rientrano, se non espressamente richiamate:
- tra le «amministrazioni centrali», le «amministrazioni statali» o tra amministrazioni pubbliche regolate da normative speciali, a meno che l’applicabilità alle università non sia altrimenti desumibile (riferimenti normativi esterni, ecc.);
- tra gli "enti territoriali" (Regioni, province, comuni) o tra gli "enti economici" (imprese pubbliche, attualmente l'Agenzia del Demanio e la SIAE);
- anche se le università potrebbero essere considerate in astratto enti pubblici "non economici" e "non territoriali", nel linguaggio del legislatore le università di norma NON rientrano tra gli «enti pubblici non territoriali» e «enti pubblici non economici;
- tra gli "enti locali", che il legislatore di norma utilizza per indicare gli enti territoriali (anche se l'elenco ISTAT, nel distinguere le «Amministrazioni centrali» dalle «Amministrazioni locali», colloca le università pubbliche tra le «Amministrazioni locali»);
- tra gli enti del comparto "scuola e AFAM" (almeno che non si faccia espresso riferimento all'alta formazione universitaria)
In ogni caso, si raccomanda di verificare l'applicabilità o meno alle università, di volta in volta, in base al contesto normativo in cui la disposizione si inserisce.