Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]
II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'
→ Agenzia nazionale ricerca
L'articolo 1, commi da 240 a 252, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo, tra le cui finalità vi è anche la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Vengono altresì disciplinati le sue funzioni e i suoi organi.
L'Agenzia promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Mira a favorire altresì l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
Lo statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Si ricorda che in virtù del co. 1 dell'articolo in commento, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d. lgs. 165/2001 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.
STRUTTURA
Direttore
Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto. Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica per 4 anni.
Comitato direttivo
Esso è composto da 8 membri così suddivisi: due scelti dal MIUR, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. I membri del comitato direttivo - come il direttore - sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica per 4 anni.
Collegio dei revisori dei conti
È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del d. lgs. 123/2011. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
FUNZIONI:
- Assicura l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale definite nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). Esso è approvato dal CIPE, sulla base delle linee guida e indirizzi del governo
- Promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici, che contribuiscano all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema nazionale della ricerca e dell’innovazione. Privilegiando progetti integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali
- Valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell’ambito delle sue competenze, specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato. Si segnala, in proposito, la necessità di implementare una disciplina che eviti la sovrapposizione tra i due istituti.
Per approfondimenti: Dossier sulla legge di bilancio 2020 (testo approvato).