Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]

II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

→ B.1. Limite spesa media 2016-18

A decorrere dall'anno 2020, le Università non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, "come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati" (comma 591).

Le università, quindi, con il nuovo meccanismo di contenimento della spesa pubblica (spesa media 2016-2018), devono perseguire le medesime finalità delle numerose norme disapplicate, seguendo le seguenti regole:

Individuazione delle voci di bilancio (comma 592, lett. b). Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio per l'acquisto di beni e servizi riconducibili a quelle indicate per gli enti che adottano la contabilità civilistica (voci B6, B7 e B8 del conto economico del bilancio di esercizio, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del MEF).

Relazione bilancio consuntivo. La relazione presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle nuove disposizioni di contenimento della spesa (comma 597).

Superamento della spesa. Il superamento del livello di spesa stabilito (media 2016-2018) è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate, fermo restando l'equilibrio di bilancio e senza quantificare le risorse destinate alla spesa in conto capitale, vincolate da norme di legge o finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi (comma 593).

Versamento allo Stato: incremento 10%. Si prevede che le pubbliche amministrazioni versino annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato A, incrementato del 10% (comma 594). Contestualmente, viene disapplicato il comma 21 dell'art. 6, d.l. n. 78-2010, che imponeva il versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 6 (a sua volta disapplicato).

Sanzioni (comma 598):
a) La violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario;
b) In caso di inadempienza per più di un esercizio, si applica la sanzione della riduzione del 30%, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenzacorrisposti agli organi di amministrazione.