Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]

II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

→ B.2. Organi: rideterminazione compensi e gettoni

Contestualmente alla disapplicazione dei vincoli finanziari sino ad oggi vigenti (comma 590, allegato A), il comma 596 introduce una procedura di rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi anche delle università, che prevede tre fasi:
 I. Determinazione criteri con DPCM (entro il 30/06/2020);
 II. Delibera CdA;
 III. Approvazione "amministrazioni vigilanti".

I compensi, i gettoni di presenza e "ogni ulteriore emolumento", con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, delle università, escluse le società, sono stabiliti "mediante deliberazioni dei competenti organi" delle università, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari (comma 596).

Gli importi dovranno essere determinati "sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio).

In assenza di una disciplina transitoria, nelle more della pubblicazione del citato DPCM, viene a crearsi un apparente vuoto normativo, in ragione delle disapplicazioni disposte dal comma 590 (Allegato A) a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In via prudenziale, tuttavia, si deve ritenere che non sia consentito rideterminare gli importi prima dell'emanazione del menzionato decreto, anche in considerazione del fatto che le deliberazioni dei competenti organi (il CdA, ndr) dovranno essere sottoposte all'approvazione delle "amministrazioni vigilanti" (nell'individuazione delle "amministrazioni vigilanti" e delle modalità di vigilanza sarà necessario tener conto dell'autonomia universitaria).


Disapplicazioni disposte dal comma 590 (Allegato A), a decorrere dal 2020:

  • Riduzione compensi dipendenti pubblici appartenenti a organi. Cessa di applicarsi la disposizione che prevede una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali (articolo 1, comma 126, legge 662-1996);
  • Riduzione indennità organi collegiali. Cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'art. 1, comma 58, legge n. 266-2005, in tema di riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali (30% rispetto al 30/09/2005);
  • Riduzione spesa complessiva. Cessano di applicarsi le disposizioni sulla riduzione della spesa complessiva (30% rispetto al 2007) sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici (articolo 61, comma 1, del decreto-legge n. 112-2008).
  • Riduzione indennità e utilità comunque denominate . Cessa di applicarsi la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 78-2010, per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (riduzione riferita anche agli organi di amministrazione o di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria: art. 6 cit., comma 6).