Stabilità 2015 [legge 190-2014]

2015: LEGGE STABILITA' 190/2014

- Selezione per le università

  • Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (comma 35) - Dimezzamento della misura del credito di imposta, dal 50 al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015. La percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative
  • Patent box (commi 37-45) -  Tassazione agevolata prodotti dell'ingegno
  • Fondo di finanziamento ordinario (comma 172) - Al fine di incrementare la quota premiale del fondo ordinario per l'Università, dall'anno 2015 il Fondo è incrementato di 150 milioni di euro annui. Una quota pari ad almeno il 50% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) deve essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
  • Collegi universitari (comma 173) - E' stata autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti
  • Trattamento economico, contrattazione e accessorio (commi 254-256) - Il comma 254 proroga al 2015 il blocco al rinnovo della contrattazione nazionale, mentre il comma 255 prorogare al 2018 il corrispondente meccanismo di adeguamento della vacanza contrattuale (art. 9, comma 17, d.l. 78/2010). Il comma 256 proroga anche per il 2015 gli scatti stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21). Cessa invece di avere efficacia il blocco del salario accessorio e delle progressioni economiche stabilito dall'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010
  • Acquisto di beni e servizi  (comma 339) - Per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da parte delle università, il fondo FFO delle università è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto MIUR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
  • Stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (comma 340) -  Entro il 31 gennaio 2015, la somma di 140 milioni di euro del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) è versata alle entrate del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata al Fondo per il finanziamento ordinario delle università  .
  • Reclutamento di docenti e ricercatori (comma 346), inserendo un nuovo periodo nel comma 13-bis dell'art.
    66 del d.l. 112/2008  prevede che, dal 2015, Solo le università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80%, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (triennali "rinnovabili" per una sola volta e triennali non rinnovabili) "in aggiunta" alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis. Le università possono procedere a ciò "anche" utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo B avvenute
    nell’anno precedente.
  • Programmazione reclutamento di docenti e ricercatori 2015/2017(commi 347-349) - Nel triennio 2015/2017 indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b, l. 240/2010) non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (con un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2015/2017: comma 348). Il comma 349 estende alle università le disposizioni dell'arti. 3, comma. 3, secondo periodo, del d.l. 90/2014 (c.d. riforma della PA) che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

  • Tesoreria unica "mista" (comma 395) - La sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" è estesa al 31 dicembre 2017, con il  mantenimento del regime di tesoreria unica previsto dall'art. 1 della l.720/1984.
  • Ricollocamento personale in mobilità (comma 425) - Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le PA (istituito dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 90/2014), prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato.
  • Stabilizzazione precari (comma 426) - Il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di "priorità");
  • Riorganizzazione società partecipate (commi 611-614) -  Il processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (comma 611): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi). E' stato inoltre inserito il criterio  della soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazione entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Per l'attuazione dei piani operativi, il comma 614 fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le PP.AA.
  • IVA - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (c.d. split payment) - La lettera b) del comma 629 (aggiungendo l'art.17-ter al DPR 633/1972) dispone che l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario. Il nuovo comma 2 del citato art. 17-ter prevede che le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La lettera c) del comma 629 in commento dispone inoltre che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.