MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]

PERSONALE

Dirigenti: incarichi e trasparenza

• Conferimento degli incarichi dirigenziali

L'art. 1, comma 6, innalza dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DP.C.M. n. 593 del 1993 il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili ai sensi del citato comma 6 dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 è elevato dal 30 al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti di secondo livello.

• Pubblicazione dei compensi e dei redditi

L'art. 1, comma 7, sospende fino all'adozione del regolamento di delegificazione (vedi infra) le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 in caso di mancata o incompleta comunicazione e pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali.

La sospensione si rende necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell’ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali propri e dei più stretti congiunti  per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), anziché solo per i dirigenti apicali delle amministrazioni statali di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

E' demandata ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 aprile 2021 (termine stabilito da ultimo dall'art. 1, comma 16, d.l. 183/2020), sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto di una serie di criteri quali:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico (fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all’amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi);
b) previsione che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione).

Non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

→ Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020