Decreto semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito in legge) - DOSSIER
SEMPLIFICAZIONI A REGIME IN MATERIA DI APPALTI
Semplificazioni del c.d. rito appalti
Rilevanza dell’interesse alla realizzazione dell’opera
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti prevista dall’art. 120 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo; si prevede in particolare che in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere.
Sentenza in forma semplificata
Le cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie, mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorsi incidentali o altro).
Prosecuzione contratto per appalti d’urgenza
Nel caso in cui invece vengano impugnati gli atti relativi alle procedure di affidamento “sopra soglia” (art. 2, comma 3, del decreto semplificazione in esame), si applica l’art. 125 del codice del processo amministrativo e pertanto la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente (art. 4, comma 2, del d.l. 76/2020).