DOSSIER "RILANCIO"

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Libro: DOSSIER "RILANCIO"
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Data: sabato, 6 dicembre 2025, 17:54

Descrizione

Autori:  Giorgio Valandro, con la collaborazione di Paola Solazzo, Claudia Ferrarese, Filippo Tagliapietra

Data di pubblicazione: 20 maggio 2020

Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2020

II. SELEZIONE PER UNIVERSITA'

In questa sezione vengono selezionate e illustrate le disposizioni del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che interessano, direttamente o indirettamente, anche le università.
Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse, le norme sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia.

SOMMARIO:

DIPENDENTI PUBBLICI

Il decreto-legge 34/2020 in esame introduce diverse disposizioni in materia di lavoro pubblico, sia con riferimento all'organizzazione del lavoro, che con riferimento ai singoli istituti di tutela su cui era già intervenuto il decreto Cura Italia.

Per le disposizioni in materia di concorsi e assunzioni vai al paragrafo CONCORSI, PROROGHE E ASSUNZIONI

DIPENDENTI PUBBLICI

Lavoro agile e flessibilità oraria

L'art. 263 del d.l. 34/2020 in esame prevede una rimodulazione dell'organizzazione del lavoro agile e in presenza.

Per espressa previsione dell’art. 263 del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), "il lavoro  agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,  lettera b), del medesimo articolo 87” continua ad applicarsi "fino al 31 dicembre 2021" e quindi anche dopo la cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31/07/2020).

Il lavoro agile semplificato non è più la "modalità ordinaria" per tutti di dipendenti, ma dovrà essere organizzato soltanto per metà (il  50%) del “personale  impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”, e, in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione al d.l. 76/2020, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.

 
Anche dal 15 settembre 2020, quindi, continuerà ad applicarsi il lavoro agile semplificato (art. 87, d.l. 18/2020), con la precisazione che cesserà definitivamente di avere efficacia soltanto la lettera a) del citato art. 87, comma 1, e quindi le misure emergenziali che “limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”.

Salve nuove modifiche, il regime ordinario del lavoro agile entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021, dovrà prevedere che "almeno il 60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene".

Fino all'adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (entro il 31 gennaio 2021), le PA dovranno garantire il lavoro agile almeno al 30 per cento dei dipendenti, "ove lo richiedano".

Più nel dettaglio, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni, in deroga alle misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) del decreto Cura Italia  (ossia la limitazione del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per le attività indifferibili e da svolgere in presenza), adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni:

  • organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

  • applicano il lavoro agile (con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), art. 87 d.l. 18/2020) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività compatibili con tale modalità di lavoro a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione;
  • assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza;
  • debbono adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità

In sede di conversione è stato disposto che alla data del 15 settembre 2020 cesseranno di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. a, d.l. 18/2020 e quindi la presenza dei lavoratori e delle lavoratrici non dovrà essere garantita soltanto per le attività indifferibili, ma per tutte le attività amministrative che richiedo un presidio anche in presenza.

La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Regime ordinario del lavoro agile

In sede di conversione del d.l. Rilancio sono state introdotte delle modifiche all’art. 14 della l. n. 124/2015, le quali prevedono che:

  • Piano organizzativo del lavoro agile.Entro il 31/01/2021 deve essere adottato, "sentite le organizzazioni sindacali", il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2009, il quale dovrà prevedere che "almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene";
  • In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, "ove lo richiedano" (nuova comma 4-bis aggiunto all'art. 14 della legge 124/2015);
  • con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere definire ulteriori indirizzi e regole per l'attuazione e la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (comma 1 e 2 art. 14 l. n. 124/2015) e del lavoro agile (l. n. 81/2017).

  • presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Entro sessanta giorni dal 19 luglio 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione con decreto definirà la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. 

Valutazione dirigenti. Infine, si evidenzia che l’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance dirigenziale.

Si richiama anche il decreto c.d. Semplificazioni, che ha modificato l'art. 12 del CAD (d.lgs. 82/2005) in tema di sicurezza dei dispositivi personali e di acquisto, sviluppo e sicurezza dei sistemi informativi per garantire il lavoro agile (vedi il Dossier Semplificazioni).

Sorveglianza sanitaria (art. 83)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati debbono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità).

L’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Congedi permessi assenze

Congedi per i genitori (art. 72)

Viene incrementato da 15 a 30 giorni il congedo con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni. 

In sede di conversione il termine per usufruire dei congedi in parola è stato prorogato al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 72 d.l. Rilancio, il termine per usufruire dei congedi parentali (fino a 30 giornate) di cui all’artt. 23 e 25 del d.l. “Cura Italia” è prorogato al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio). Il Ministero del Lavoro con riferimento al termine per usufruire dei congedi parentali ha precisato che ai dipendenti pubblici si applica lo stesso termine previsto per i dipendenti del settore privato (31 agosto 2020), risolvendo il dubbio interpretativo sollevatosi sul punto.

Permessi ex legge 104/92 (art. 73)

Vengono previste ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Vedi anche → Congedi straordinari e indennità (DOSSIER Cura Italia)

Assenze (art. 74)

Fino al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 aprile attualmente previsto), per i dipendenti pubblici disabili gravi o immunodepressi l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero.

Vedi anche → Assenze (DOSSIER Cura Italia)

Pignoramento stipendi

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto pensioni e stipendi.
Durante tale periodo, le somme in questione non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme già accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione (art. 152).

CONCORSI, PROROGHE E ASSUNZIONI

Il d.l. 34/2020 in esame ha introdotto la possibilità di svolgere concorsi e selezioni in modalità telematica, previsto proroghe per i precari della ricerca e stanziato fondi per l'assunzione di ricercatori di tipo B (a partire dal 2021):

Accelerazione concorsi

Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, anche le Università possono svolgere le procedure concorsuali secondo le seguenti modalità telematiche e semplificate stabilite dagli articoli 247 e 248 (richiamati dall'art. 249 dello stesso d.l. 34/2020):

- presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti;
- per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso tale piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse;
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso.

Si sottolinea che l'art. 25 del d.l. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), ha ha messo "a regime" le norme di semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dagli artt. 247, 248 e 249 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), abrogando il termine finale di validità delle norme, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020.


Il d.l, 34/2020 ha previsto semplificazioni anche per le selezioni in corso degli assegni di ricerca e per gli esami di abilitazione professionale:

→ Conferimento assegni di ricerca

→ Esami abilitazione professionale

Ricercatori di tipo B

L'art. 238 prevede l'assunzione di 3333 nuovi ricercatori di tipo B a decorrere dal 2021.

Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto Milleproroghe 2020, nell'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di ricercatori di tipo B nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Si prevede, così, di aggiungere ai 1607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1 gennaio 2021, di 4.940 unità.

Un' analoga misura è prevista per i ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca. A tal fine il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (art. 238, comma 2).

Assegni di ricerca

Proroghe (art. 236, co. 6). La durata degli assegni di ricerca in essere alla data del 9 marzo 2020 può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

Selezioni (art. 250, comma 5). Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Proroga borse di dottorato

I dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 15 milioni di euro (art. 236, co. 5).

Esami abilitazione professionale

Per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali, modalità di svolgimento diverse da quelle indicate. In caso di eliminazione di una prova, dovranno essere individuate le modalità e i criteri per la valutazione finale (art. 237, co. 1).

SPECIALIZZAZIONI AREA MEDICA

Incremento borse di studio specializzandi (art. 5). Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

In sede di conversione in legge:

  • è stato introdotto il comma 1-bis , il quale autorizza l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
  • e è stata prevista l'Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (art. 5-ter). A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sarà istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.  Entro 90 giorni dalla data del 19 luglio 2020, il MUR provvederà a disciplinare  i  profili  specialistici,  gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici della predetta scuola di specializzazione. Il medesimo decreto introdurrà il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria (art. 5-ter).

Accreditamento scuole di specializzazione (art. 237, co. 2). Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020.

Ammissione scuole di specializzazione (art. 237, co. 3). In conseguenza della riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia disposta dall’art. 102 del d.l.18/2020, la norma in esame consente la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione ai candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile  per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto MIUR n. 130/2017 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
In questo modo si permette a tutti coloro che conseguiranno la laurea abilitante nella sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova di esame che di norma si svolge a inizio luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno.

Assunzione specializzandi nel Ssn (art. 3). Gli incarichi a tempo determinato conferibili ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione da aziende ed enti del Ssn ex art. 2 ter, comma 5, del decreto Cura Italia, devono avere 6 mesi di durata, prorogabili - previo accordo tra Regioni ed Università interessate e in ragione del perdurare dello stato di emergenza - sino al 31 dicembre 2020. L'accordo dovrà tenere conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Rimane fermo che il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione e che i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Vedi anche → Area medica (DOSSIER Cura Italia)

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTI

L'art. 264 prevede misure volte a garantire l'accelerazione dei procedimenti amministrativi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.

In particolare:

  • nei procedimenti ad istanza di parte per l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID19, è ampliata la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive della documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi (co. 1, lett. a). La revoca dei provvedimenti ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 è ammessa esclusivamente per per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute (co. 1, lett. d);
  • i provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possono essere annullati d'ufficio entro tre mesi (anzichè 18). I tempi per l'esercizio del potere di autotutela, pari a diciotto mesi ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, sono dunque ridotti, ad eccezione dei casi in cui i provvedimenti siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (co. 1, lett. b);
  • nei casi di conferenze semplificate e simultanee e di silenzio assenso formatosi tra pubbliche amministrazioni, il provvedimento conclusivo deve essere assunto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla formazione del silenzio (co. 1, lett. e);
  • per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti (co. 1, lett. f).

Al fine di rendere concretamente attuabili le predette misure, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), al fine di introdurre un sistema di controlli successivi all'erogazione di benefici e un sistema sanzionatorio più rigido, nonché al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

ACQUISTI BENI INFORMATICI E COVID-19

Servizi informatici e connettività

L'art. 236, comma 2, estende anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all’attività didattica le disposizioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 in tema di acquisti per attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione. La norma in questione esenta le università dall'obbligo di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica (disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge n. 296/2006), nonché dall'obbligo in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione Consip per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività (disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi co. da 512 a 516 della L. 208/2015).

Spese settore informatico (art. 238, co. 6). Per l’anno 2021, termine così prorogato dal decreto "Milleproroghe" (art. 6, comma 5, d.l. n. 183/2020 del 31 dicembre 2020), non si applica alle università e agli enti pubblici di ricerca la disposizione di cui all’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che impone un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Vedi → Limite spesa media 2016-2018 (DOSSIER Legge Bilancio 2020)

Beni necessari nell'emergenza sanitaria: esenzione Iva 

L'art. 124 d.l. Rilancio dispone che alle cessioni di determinati beni impiegati nell'emergenza sanitaria (come: mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale) non si applichi, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l’aliquota IVA.

In merito alle modalità applicative, il meccanismo di esenzione (detto anche ad aliquota zero) comporta che il fornitore da una parte non applichi l'IVA sulla cessione dei beni in oggetto e dall'altra scarichi l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni in questione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 alle operazioni di cessione dei predetti beni verrà applicata l'aliquota IVA del 5%.

Si riporta l'elenco tassativo dei beni oggetto dell’esenzione ai sensi all'art. 124 del d.l. Rilancio, il quale comprende: “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografi portatili; elettrocardiografi; tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzioni idroalcoliche in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.