Legge Bilancio 2021 [legge 178-2020]

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Libro: Legge Bilancio 2021 [legge 178-2020]
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Data: sabato, 6 dicembre 2025, 23:42

Descrizione

Autori: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Maria Ottavia Allegri

Data pubblicazione: 12 gennaio 2021


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Per ulteriori approfondimenti scrivere a infodiritto@unipd.it

I. TESTI E STRUMENTI DI LETTURA

La legge 30/12/2020, n. 178, recante norme sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. Legge Bilancio 2021) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 30/12/2020 - Suppl. Ordinario n. 46.

Entrata in vigore

La Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020) è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Strumenti di lettura

La legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) è costituita da un unico articolo con 1150 commi.

 

II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

Con la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009 e successive modifiche), i contenuti della legge di bilancio e della c.d. legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento articolato in due sezioni: l'articolo 1 (composto da 1150 commi, di cui si occupa questo dossier) svolge essenzialmente le funzioni della tradizionale legge di stabilità. La seconda sezione (artt. 2-20), contiene le disposizioni sul bilancio pluriennale dello Stato, che sono di scarso interesse per le università.

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse per le università, le norme introdotte dalla legge di bilancio sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis-)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore.

In evidenza

LAVORO NELLE UNIVERSITA'

La presente sezione riguarda le norme della legge di bilancio del 2021 inerenti al personale delle università. 

Indice:

→ Ricercatori a tempo indeterminato: procedure riservate

L’art. 1, comma 524, incrementa la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), incrementando le risorse già riservate alla progressione di carriera dall'art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del d.l. 162/2019 (30 mln di euro annui dal 2022).

In particolare, si prevede che le procedure di chiamata di professori universitari di seconda fascia di cui all’art. 18 della l. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa l. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).

→ Aumento fondi salario accessorio con risparmi da buoni pasto e straordinari

Il comma 870 prevede che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020 e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nel 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, anche in deroga ai limiti di importo posti dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare l’importo dell'anno 2016).

→ Abrogazione sistemi biometrici e videosorveglianza per rilevazione orario di lavoro

Il comma 958 abroga alcune delle disposizioni introdotte dalla c.d. legge sulla concretezza della PA (art. 2, commi da 1 a 4, legge 56/2019) relative all’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

RICERCA E SVILUPPO

La presente sezione sintetizza gli interventi riguardanti gli investimenti nei fondi per la ricerca stanziati con la legge di bilancio 2021.

Indice:

→ Fondi per la ricerca

Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023.

Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella ricerca.

 

→ Valutazione dei progetti di ricerca

L’art. 1, comma 551, razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). 

Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale quindi di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di:

  •  analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili;

  •  verifica, monitoraggio e controllo.

 Per lo svolgimento di queste attività gli oneri - inclusi quelli per i compensi in favore dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca (art. 5 , d.l. 212/2002) - sono a carico, nel limite massimo del 7%, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. La relazione illustrativa fa presente che in questo modo si uniforma - stabilendola al limite massimo - la soglia relativa ai compensi per le attività di valutazione, che attualmente varia dall'1 al 7% delle risorse dei progetti medesimi.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

 

→ Programma nazionale di ricerca e contrasto alla povertà educativa

L’art. 1, commi da 507 a 509, demanda al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.

La finalità della disposizione è di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati. Il programma nazionale di ricerca e interventi - promosso dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione - prevede un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di

popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi. Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

 

→ Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e formazione 4.0

Il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente viene chiarito l’ambito applicativo della disciplina in questione.

Sempre il comma 1064, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili al beneficio.

L’art. 1, comma 1066, incrementa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal MUR al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. 

Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi. I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

 

→ Fondo per le imprese creative

L’art. 1, commi da 109 a 113, istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, e recano la disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Il comma 110 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative  di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

→ Recovery fund e Next generation UE

I commi 1037 e seguenti istituiscono e disciplinano il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, nel cui ambito si inseriscono una serie di interventi da realizzare a partire dal 2021.

A titolo informativo si segnalano i documenti di riferimento approvati rispettivamente in sede governativa (Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  - PNRR) e parlamentare (Priorità nell’utilizzo del Recovery Fund).

DIDATTICA E STUDENTI

La presente sezione sintetizza gli interventi riguardanti gli investimenti nei fondi per gli studenti e la didattica stanziati con la legge di bilancio 2021.

Indice:

→ Fondo per le esigenze emergenziali delle università

L’art. 1,  comma 525, destina risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito, per il 2020, dal d.l. 18/2020 (l. 27/2020). In particolare, dispone che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, al Fondo sono assegnati 34,5 mln di euro per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

 

→ Borse di studio ed esonero contributi

L’art. 1, comma 518, conferma, a decorrere dal 2021, l’incremento di 165 mln di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), già disposto, per il 2020, dal d.l. 34/2020, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

A sua volta, il comma 519 incrementa, sempre a decorrere dal 2021, aumenta di 70 mln di euro il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla legge di bilancio 2020 e dal d.l. 34/2020 per gli studenti meritevoli.

 

→ Fondi residenze universitarie statali e collegi universitari

Il comma 522 incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.

L’incremento è motivato dalle obiettive difficoltà attraversate dai soggetti finanziati per effetto della ridotta residenzialità determinata dall’emergenza da COVID-19.

L’art. 1, comma 523, invece, istituisce il “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale”.

In particolare, dispone che il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, deve essere ripartito fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.

 

→ Contributo per spese locazione abitativa

L’art. 1, commi 526 e 527 istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo di 15 mln di euro per il 2021 per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali. Il fondo è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 20.000 euro, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato.

I criteri di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le relative modalità, per il tramite delle università, devono essere disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

→ Promozione delle competenze manageriali

L’art. 1, commi da 536 a 539, prevede un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Le disposizioni in esame mirano a sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Le iniziative formative finanziate:

  • se sono svolte da università pubbliche o private, garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;

  • se sono svolte da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) o AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business);

Le attività devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

 

→ Finanziamenti master

Borse di studio per master interdisciplinari

L’art. 1, commi 528-530, istituisce sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per il 2021 (incrementando il FFO), per consentire l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali borse di studio sono istituite presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud).

Master in medicina clinica termale

L’art. 1, commi 555 e 556, autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST.

 

FISCALI

La presente sezione riassume i principali interventi in materia fiscale dalla prospettiva del sistema universitario.

Indice: 

→ Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

I commi 8 e 9 della legge di bilancio in esame stabilizzano la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente già prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’art. 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (detrazione pari a 600 euro per un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro).

In particolare, il comma 8 dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (non più pertanto solo per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020).

→ Imposta di bollo fatture elettroniche

L’art. 1, comma 1108, della legge di bilancio in esame, chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un soggetto terzo per suo conto. Lo scopo è quello di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore.

 

→ Agevolazioni fiscali per studenti rientrati dall’estero

Il comma 1127 introduce una disposizione interpretativa (e quindi retroattiva) delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero contenute nella legge 238/2010 (applicabili fino al 2017). In particolare, si stabilisce che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientrati in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.

 

AREA SANITARIA

In questa sezione si trova una sintesi degli interventi e dei fondi stanziati con la legge di bilancio per l'area sanitaria, in particolare per quanto riguarda il personale del SSN.

Indice:

→ Incremento dell’indennità di esclusività

I commi 407 e 408 dispongono un incremento del 27% della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L’incremento decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sugli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018.

→ Medici specializzandi

Aumento numero contratti specializzandi

L’art. 1, commi 421-422, dispone l’ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l’attuazione del comma 421, il comma 422 prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Specializzandi e Piano strategico nazionale dei vaccini SARS-CoV-2

I commi 457-467  della legge di bilancio in esame prevedono l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono anche tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Formazione, assicurazione e rimborsi specializzandi

In particolare, il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame.

In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell'importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale con riparto dell'importo di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

 

→ Impiego straordinario di personale sanitario nel SSN

Il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:

  • trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti per il collocamento in quiescenza dalle disposizioni vigenti.

  • unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma, per un totale complessivo di 210 milioni di euro.

Nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma, il comma 423 consente l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis), commi 1 e 5, (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e di cui all’art. 2-ter), commi 1 e 5 del decreto legge n. 18 del 2020 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Ssn).

Il comma 426 proroga (dal 31/12/2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l’intervento legislativo è operato prorogando quanto disposto dal comma 3, primo periodo, dell’articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019).

Il comma 424, porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica (così viene modificato l’art. 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 18/2020.

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del SSN di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

  • conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori sociosanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;

  • deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;

  • ricorso alla stipulazione nell'ambito del SSN, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).

  • conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.

Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del SSN.