Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]

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Libro: Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]
Stampato da: Utente ospite
Data: sabato, 6 dicembre 2025, 15:22

Descrizione

Autore: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Mirco Lunardi e Federica Brio

Data di pubblicazione: 17 dicembre 2019

Ultima modifica: 7 gennaio 2020

I. TESTI E STRUMENTI DI LETTURA

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Legge di bilancio
Con la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009 e successive modifiche), i contenuti della legge di bilancio e della c.d. legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento articolato in due sezioni: l'articolo 1 (composto da 884 commi, di cui si occupa questo dossier) svolge essenzialmente le funzioni della tradizionale legge di stabilità; la seconda assolve, nella sostanza, quelle della legge di bilancio pluriennale (artt. 2-19).

Entrata in vigore
La legge in esame, "salvo quanto diversamente previsto", è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.


→SELEZIONE PER LE UNIVERSITÁ

RICERCA E DIDATTICA - PERSONALE - RAZIONALIZZAZIONE SPESA - APPALTI - TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE - FISCO E PREVIDENZA - AREA SANITARIA


Strumenti di lettura:

II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

→SCARICA IL PDF DEL DOSSIER

In questa sezione vengono selezionate e illustrate, senza pretesa di completezza, le disposizioni della legge di stabilità per il 2019 che interessano, direttamente o indirettamente (in qualità di ente pubblico ovvero di soggetto di impresa) anche le università.
Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse, le norme introdotte dalla legge di stabilità sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis-)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore:

Per quanto riguarda l'applicabilità o meno alle università si rinvia anche alla GUIDA ALLA LETTURA: Applicabilità alle università

IN EVIDENZA

Tra le disposizioni di maggior impatto, in sede di prima lettura si segnalano:

INDICE DEGLI ARGOMENTI

RICERCA E DIDATTICA

IN EVIDENZA

Fondo finanziamento ordinario delle università
Il comma 861, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) soltanto a partire dal 2021, stanziando: € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed € 46 mln annui a decorrere dal 2027.
Edilizia universitaria. Si segnala che tra i rifinanziamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 124/2019 (decreto fiscale) sono previsti 60 milioni per il 2020 e 75 milioni sia per il 2021 che per il 2022 quale finanziamento del fondo per l'edilizia universitaria.

Agenzia nazionale per la ricerca - ANR
I commi da 240 a 252, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Per approfondimenti su funzioni e i organi della costituenda ANR vedi il paragrafo di questo dossier "Agenzia nazionale per la ricerca".

Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria
Il comma 859, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 271, introdotto durante l’esame al Senato, dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente.

STUDENTI E DIDATTICA

Diritto allo studio universitario
Il comma 265 incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012. In particolare, per il 2020 si prevede un aumento di 31 milioni di euro.

Corsi universitari di studi di genere
Il comma 354 incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere. La disposizione, al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere, prevede che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenzino i medesimi corsi già esistenti.

Educatori professionali: proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali
Il comma 465 estende fino al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario conseguito con il completamento del corso di laurea per educatore socio-sanitario.
In particolare, il DM n. 520 del 1998 individua le competenze della figura professionale dell'educatore professionale nel profilo dell'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attui specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale profilo, inoltre, cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche
L'articolo 1, comma 605, riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

→ Agenzia nazionale ricerca

L'articolo 1, commi da 240 a 252, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo, tra le cui finalità vi è anche la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Vengono altresì disciplinati le sue funzioni e i suoi organi.

L'Agenzia promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Mira a favorire altresì l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

Lo statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.  Si ricorda che in virtù del co. 1 dell'articolo in commento, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d. lgs. 165/2001 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

STRUTTURA

Direttore
Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto. Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica per 4 anni.

Comitato direttivo
Esso è composto da 8 membri così suddivisi: due scelti dal MIUR, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. I membri del comitato direttivo - come il direttore - sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica per 4 anni.

Collegio dei revisori dei conti
È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del d. lgs. 123/2011. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

FUNZIONI:

  1. Assicura l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale definite nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). Esso è approvato dal CIPE, sulla base delle linee guida e indirizzi del governo
  2. Promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici, che contribuiscano all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema nazionale della ricerca e dell’innovazione. Privilegiando progetti integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali
  3. Valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell’ambito delle sue competenze, specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato. Si segnala, in proposito, la necessità di implementare una disciplina che eviti la sovrapposizione tra i due istituti.

Per approfondimenti: Dossier sulla legge di bilancio 2020 (testo approvato).
 

PERSONALE

Scorrimento graduatorie e pubblicità in materia di concorsi pubblici (commi 146-149)
I commi 145 e 146 del presente articolo modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale. I commi successivi concernono la possibilità di scorrimento delle graduatorie dei suddetti concorsi anche oltre i posti messi a concorso e i termini temporali di validità delle stesse. Per approfondimenti sulla possibilità di scorrimento e la validità delle gratuarie vedi il paragrafo di questo dossier: →"Scorrimento e pubblicità graduatorie"

Congedo obbligatorio di paternità
Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

Dipendenti degli uffici stampa presso PA
Il comma 160 prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di  un assegno ad personam, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Risorse economiche per il pubblico impiego
Il comma 127 incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

→ Scorrimento e pubblicità graduatorie

Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale

I commi 145 e 146 del presente articolo modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
Innanzitutto si va a modificare il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, estendendo l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale dell'amministrazione alle tracce delle prove diverse da quelle scritte (ossia le prove pratiche) e alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Nella disciplina vigente in precedenza, l'obbligo in esame concerneva i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle sole prove scritte.
Nonostante la norma non lo precisi, dovrebbero restare fuori dall’obbligo di pubblicazione le prove orali, che si svolgono senza la predisposizione di tracce, a meno che non si ritenga di estendere il significato di “tracce” all’elenco delle domande fra le quali sono sorteggiate quelle formulate dalla commissione ad ogni candidato.

Scorrimento e durata delle graduatorie

I commi 147-149 concernono le possibilità di scorrimento delle graduatorie dei concorsi e i termini di validità delle stesse. Vengono inoltre abrogati i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019).
Si concede così la possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 anche oltre i posti messi a concorso, senza più il limite del 30 per cento dei posti banditi previsto nella versione originaria del disegno di legge.

Cambiano, inoltre, le scadenze delle graduatorie già esistenti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) l
e graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2016 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie degli anni 2017, 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Infine, si riduce da tre a due anni il periodo di vigenza delle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

RAZIONALIZZAZIONE SPESA

I commi da 590 a 602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni, comprese le università.

A tal fine, a decorrere dal 2020, sono previsti due ordini di interventi:

A. Cessazione dell'applicazione di una serie di disposizioni adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese della PA (comma 590 ed elenco allegato A);

B. Introduzione nuovi meccanismi di contenimento della spesa: 

    1. Limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello medio degli esercizi finanziari dal 2016 al 2018 (comma 591);
    2. Rideterminazione compensi e gettoni degli organi a partire dal 30 giugno 2020 (comma 596).

→ A. Norme da disapplicare

→ B.1. Limite spesa media 2016-18

→ B.2. Organi: rideterminazione compensi e gettoni

L'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

Spese per personale. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale (comma 590).

→ A. Norme da disapplicare

A decorrere dal 2020, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale, il comma 590 prevede che agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 (comprese le università pubbliche), "cessano di applicarsi" le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A:

  • Relazioni pubbliche, di rappresentanza e sponsorizzazioni. Cessano di applicarsi alcune norme che imponevano un limite di spesa annua alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza (art. 1, comma 10, legge n. 266-2005 e articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 112-2008, con esclusione dei convegni per le università) e per sponsorizzazioni (articolo 61, comma 6, decreto-legge n. 112-2008 e art. 6, comma 9, decreto-legge n. 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
  • Manutenzione immobili. Cessano di applicarsi le disposizioni dell'articolo 2, commi 618-623, legge n. 244-2007, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA (è disapplicato anche l'articolo 8, comma 1, del d.l. 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
  • Taglia-carta. Cessa di applicarsi anche alle università l'articolo 27 del d.l. n. 112-2008 (cd. "taglia-carta"), il quale imponeva alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
  • Beni e servizi. Cessa di applicarsi anche l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 66-2014, che disponeva un'ulteriore riduzione della spesa (5% consumi intermedi 2010) per acquisti di beni e servizi per le PA. Viene disapplicato anche il comma 4, relativo alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all' articolo 6, commi 8, 12 e 13 del decreto-legge 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
  • Organi. Contestualmente all'introduzione di una procedura di rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi, anche per le università dal 1° gennaio 2020 cessano di applicarsi i seguenti vincoli di spesa:
    • Riduzione compensi dipendenti pubblici appartenenti a organi. Cessa di applicarsi la disposizione che prevede una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali (articolo 1, comma 126, legge 662-1996);
    • Riduzione indennità organi collegiali. Cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'art. 1, comma 58, legge n. 266-2005, in tema di riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali (30% rispetto al 30/09/2005);
    • Riduzione spesa complessiva. Cessano di applicarsi le disposizioni sulla riduzione della spesa complessiva (30% rispetto al 2007) sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici (articolo 61, comma 1, del decreto-legge n. 112-2008).
    • Riduzione indennità e utilità comunque denominate . Cessa di applicarsi la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 78-2010, per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (riduzione riferita anche agli organi di amministrazione o di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria: art. 6 cit., comma 6).

Limiti di spesa già non applicabili
La legge in esame dispone la disapplicazione anche di alcune norme dalla cui applicazione le università erano tuttavia già escluse:

  • Studi ed incarichi di consulenza (art. 1, comma 9, legge n. 266-2005; articolo 61, commi 2-3, del decreto-legge n. 112-2008; articolo 6, comma 7, decreto-legge n. 78-2010);
  • Missioni e formazione (art. 6, commi 12 e 13, decreto-legge n. 78-2010);

→ B.1. Limite spesa media 2016-18

A decorrere dall'anno 2020, le Università non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, "come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati" (comma 591).

Le università, quindi, con il nuovo meccanismo di contenimento della spesa pubblica (spesa media 2016-2018), devono perseguire le medesime finalità delle numerose norme disapplicate, seguendo le seguenti regole:

Individuazione delle voci di bilancio (comma 592, lett. b). Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio per l'acquisto di beni e servizi riconducibili a quelle indicate per gli enti che adottano la contabilità civilistica (voci B6, B7 e B8 del conto economico del bilancio di esercizio, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del MEF).

Relazione bilancio consuntivo. La relazione presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle nuove disposizioni di contenimento della spesa (comma 597).

Superamento della spesa. Il superamento del livello di spesa stabilito (media 2016-2018) è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate, fermo restando l'equilibrio di bilancio e senza quantificare le risorse destinate alla spesa in conto capitale, vincolate da norme di legge o finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi (comma 593).

Versamento allo Stato: incremento 10%. Si prevede che le pubbliche amministrazioni versino annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato A, incrementato del 10% (comma 594). Contestualmente, viene disapplicato il comma 21 dell'art. 6, d.l. n. 78-2010, che imponeva il versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 6 (a sua volta disapplicato).

Sanzioni (comma 598):
a) La violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario;
b) In caso di inadempienza per più di un esercizio, si applica la sanzione della riduzione del 30%, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenzacorrisposti agli organi di amministrazione.

→ B.2. Organi: rideterminazione compensi e gettoni

Contestualmente alla disapplicazione dei vincoli finanziari sino ad oggi vigenti (comma 590, allegato A), il comma 596 introduce una procedura di rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi anche delle università, che prevede tre fasi:
 I. Determinazione criteri con DPCM (entro il 30/06/2020);
 II. Delibera CdA;
 III. Approvazione "amministrazioni vigilanti".

I compensi, i gettoni di presenza e "ogni ulteriore emolumento", con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, delle università, escluse le società, sono stabiliti "mediante deliberazioni dei competenti organi" delle università, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari (comma 596).

Gli importi dovranno essere determinati "sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio).

In assenza di una disciplina transitoria, nelle more della pubblicazione del citato DPCM, viene a crearsi un apparente vuoto normativo, in ragione delle disapplicazioni disposte dal comma 590 (Allegato A) a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In via prudenziale, tuttavia, si deve ritenere che non sia consentito rideterminare gli importi prima dell'emanazione del menzionato decreto, anche in considerazione del fatto che le deliberazioni dei competenti organi (il CdA, ndr) dovranno essere sottoposte all'approvazione delle "amministrazioni vigilanti" (nell'individuazione delle "amministrazioni vigilanti" e delle modalità di vigilanza sarà necessario tener conto dell'autonomia universitaria).


Disapplicazioni disposte dal comma 590 (Allegato A), a decorrere dal 2020:

  • Riduzione compensi dipendenti pubblici appartenenti a organi. Cessa di applicarsi la disposizione che prevede una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali (articolo 1, comma 126, legge 662-1996);
  • Riduzione indennità organi collegiali. Cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'art. 1, comma 58, legge n. 266-2005, in tema di riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali (30% rispetto al 30/09/2005);
  • Riduzione spesa complessiva. Cessano di applicarsi le disposizioni sulla riduzione della spesa complessiva (30% rispetto al 2007) sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici (articolo 61, comma 1, del decreto-legge n. 112-2008).
  • Riduzione indennità e utilità comunque denominate . Cessa di applicarsi la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 78-2010, per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (riduzione riferita anche agli organi di amministrazione o di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria: art. 6 cit., comma 6).

APPALTI

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (commi 581-586)
La norma reca disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. L'estensione si applica anche alle università, in apparente contraddizione con l'art. 4 del d.l. 126/2019, il quale prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

Il comma 581 inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche, comprese le università, devono utilizzare le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il comma 582 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici, oltre all’estensione di tali strumenti alle manutenzioni (già introdotta a partire dal 2016).

Il comma 583 generalizza l'obbligo (anche per le università) di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.

Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sul termine dilatorio riferito alla stipula del contratto.

Con il comma 587 l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche alle concessioni di servizi.

Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT. Si dispone, nei commi 610-613 che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, una determinata percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico nonché - seppure in percentuale minore - per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center. 

Green Mobility. I commi 107-109 prevedono che il rinnovo della dotazione degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno il 50% mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE

Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni
Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dal d.lgs. 33 del 2013.

La disposizione in esame modifica innanzitutto l’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra). 
Non è chiaro però se il rinvio all’art. 47 comma 1bis riguardi ambedue le sanzioni pecuniarie previste dalla disposizione (da 500 a 10mila euro e da 30 al 60% di decurtazione del trattamento accessorio), come sembrerebbe da una lettura formale della disposizione, oppure solo quella della decurtazione del trattamento accessorio, come sarebbe più ragionevole e coerente con la stessa natura della responsabilità dirigenziale. Sarebbe necessario un chiarimento su questo aspetto.
Rimane, invece, immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) secondo cui quegli inadempimenti costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

La legge n. 160 del 2019 incide altresì sul comma 1 bis dell'art. 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, differenziando la sanzione tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati.

Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

Sulla disciplina in esame è, però, intervenuto anche il c.d. "decreto Milleproroghe" (decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162), sospendendo le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 fino al 31 dicembre 2020, in attesa di un regolamento interministeriale che individui i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate. La sospensione si rende necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali propri e dei più stretti congiunti (in origine prevista per i soli titolari di incarichi politici) per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. Mentre l'obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica viene preservato per tutti i dirigenti pubblici, a diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, non necessaria e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza. 

Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni (commi 402 e 403)
Viene affidata alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese, autorizzando per la sua realizzazione una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Gestore della piattaforma sarà PagoPA (spa interamente partecipata dallo Stato, istituita dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018), mentre lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) sarà affidata alla SOGEI (società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).
Si tratta di una piattaforma digitale di utilizzo da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (tra cui le università) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (sembrerebbe "alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973").

FISCO E PREVIDENZA

FISCO

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA. I commi 2 e 3 prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).
Per gli anni successivi, si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021(al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. il comma 7 dispone la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

Riduzione dei premi e contributi INAIL (comma 9). Si estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

PREVIDENZA

Proroga Ape sociale. Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
I soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Proroga opzione donna. Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.
Più nel dettaglio - modificando l'articolo 16, comma 1, del d.l. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 annied un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni(per le lavoratrici autonome).

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (commi 477 e 478). Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 478 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS

AREA SANITARIA

Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica
Il comma 271, introdotto durante l’esame al Senato, dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente. Il comma 859, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria
Il comma 451 - inserito nel corso dell’esame al Senato - integra e definisce la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (avvenuta il 12 luglio 2019), i summenzionati Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque sanitaria. La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro
Il comma 466, introdotto nel corso dell’esame al Senato, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, estende fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia il termine temporale di applicazione della disciplina sia i requisiti stabiliti per i lavoratori in esame.

Il comma 468, ugualmente introdotto al Senato, modifica i termini di applicazione della disciplina transitoria relativa alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. La disposizione - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.