MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]
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| Data: | sabato, 6 dicembre 2025, 17:18 |
I. TESTI E STRUMENTI DI LETTURA
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, n. 162 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di temini legislativi, di organizzaione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica (converito con legge 8/2020) - permalink a Normattiva
ENTRATA IN VIGORE
Il d.l. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) è entrato in vigore il 31 dicembre 2019.
Le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 8 del 2020 sono entrate in vigore il 1° marzo 2020.
STRUMENTI DI LETTURA
• Lavori preparatori del d.l. 162/2019, in Parlamento.it
- Dossier-Vol. I (Artt. 1- 11 quinquies)
II. SELEZIONE PER UNIVERSITA'
Delle singole disposizioni selezionate viene fornita una sintesi ed un primo commento.
Stabilizzazioni
L'art. 1, commi 1 e 1 bis, del decreto in esame ha prorogato i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni*. In particolare:
- il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- il comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio -che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.
L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, così riformulato, consente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2018 e fino al 31 dicembre 2021, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possieda tutti i seguenti requisiti:
-essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
-essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
-avere maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La disposizione in esame non riguarda il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Ssn, per il quale la l. n. 160/2019 - inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - ha disposto una proroga specifica fino al 31 dicembre 2022.
*Si ricorda che nel nostro sistema esistono due strade per poter stabilizzare i dipendenti. La prima è una disposizione a regime, contenuta nell'articolo 35, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, che prevede la possibilità di indire concorsi con riserva di posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei lavoratori che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. La seconda procedura, di natura speciale, è quella prevista dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017 e consiste in una sorta di stabilizzazione diretta per i soggetti che abbiano maturato certi requisiti.
Assunzioni per cessazioni
L’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni precedenti. La proroga riguarda sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
Con riguardo in particolare alle università statali, la proroga concerne la possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato*, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019 in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Tali facoltà sono ammesse - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato) - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente:
-al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010;
-al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012;
-al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014;
-al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015;
-all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016;
-al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.
*Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012
Progressioni verticali
L’articolo 1, comma 1-ter, proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. La percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata al 30 per cento (in luogo del 20 per cento attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame - modificando l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 - dispone che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020-2022 (in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto), fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ed aumenta dal 20% al 30% il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate.
Periodo di applicazione
La formulazione della novella, che sostituisce l'intero inciso 2018-2020 (anziché limitarsi a prorogare dal 2020 al 2022), pone alcuni dubbi applicativi in sede di individuazione del periodo di riferimento per il calcolo della percentuale dei posti che possono essere riservati.
La Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato offre un'interpretazione più estensiva della norma, intesa come "proroga fino al 2022" e ponendo l'attenzione sulla data di riferimento per l'aumento dei posti riservati (incrementati dal 20% al 30%), sottolineando che "la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria."
Anche le Schede di lettura del Servizio studi fanno riferimento alla "proroga" al 2022, precisando che la menzionata facoltà assunzionale è riconosciuta per il triennio 2020-2022 "in luogo del triennio 2018-2020".
Per una corretta applicazione della normativa risulta necessario distinguere l'arco temporale di vigenza dell'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, dal periodo di riferimento dei "piani dei fabbisogni" che la norma pone come base per il calcolo dei posti che possono essere riservati al personale interno.
Il legislatore, infatti, nello stabilire il periodo di applicazione della norma (2018-2020 e adesso 2020-2022), pone un limite temporale alla vigenza stessa della norma, la quale adesso può essere applicata entro il 31/12/2022. La norma, tuttavia, è pienamente vigente ed è immediatamente applicabile, in quanto ha come riferimento i "piani dei fabbisogni" vigenti ("previsti") al momento della sua applicazione. Fermo restando che si tratta di una facoltà, ogni amministrazione può "attivare" procedure riservate a un numero di posti pari al 30% "di quelli [già, ndr] previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni".
I numeri dei posti previsti nei piani dei fabbisogni è solo indirettamente collegato alle cessazioni, che rappresentano solo un parametro previsionale che può variare nel tempo e dal quale il piano dei fabbisogni può in parte discostarsi (prevedendo un turnover inferiore o superiore al 100% in base alla programmazione strategica delle singole amministrazioni).
Il piano dei fabbisogni del personale di riferimento per il calcolo del 30%, quindi, è quello vigente nel momento in cui vengono "attivate" le procedure interne per le progressioni di carriera.
Il limite temporale (2020-2022) della norma richiede che le procedure siano "attivate" entro il 31/12/2022, mentre il 30% è il parametro che deve essere applicato per le procedure attivate a partire dal 01/01/2020, rispetto ai posti "previsti" nell'ultimo piano triennale approvato.
Si ricorda in ogni caso che l'attivazione delle procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che non può essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.
Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.
Mobilità e concorsi
• Mobilità tra amministrazioni
L’articolo 1, comma 10-octies, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 nel portale internet del Dipartimento per la funzione pubblica.
A tal fine la disposizione prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).
• Concorsi pubblici
A. DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: i commi 1-bis, 1-sexies ed 1 septies dell'art. 18 dispongono che una quota (non superiore al 20%) del fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della L. 56/2019* sia destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione, riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle medesime procedure.
*Il fondo in questione ha una dotazione di 35 mln di euro per il 2019 ed è destinato all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica in uso.
B. COMMISSIONI DI CONCORSO: le novelle di cui all'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, viene abrogata la disposizione vigente (art. 3, comma 12, L. 56/2019) che era applicabile a tutte le PA, comprese le università, la quale prevedeva che tali incarichi fossero considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque fosse l'amministrazione conferente.
La stessa norma è stata reintrodotta nella seconda parte del comma 13 del citato art. 3, L. 56/2019, il quale tuttavia fa riferimento esclusivamente ai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali. La nuova norma, facendo esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato, non trova applicazione nei confronti delle università. Deve perciò ritenersi che ad oggi gli incarichi a membro di commissione di concorso conferiti dalle università - tanto dall'amministrazione di appartenenza quanto da altra amministrazione - non possono essere considerati attività di servizio e torna ad applicarsi la disciplina prevista ante legge 56/2019 (autorizzazione per incarichi extra-istituzionali, compenso per interni soltanto se svolti fuori dell'ordinario orario di lavoro).
Per i concorsi delle università → Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Ulteriori disposizioni concernono l'organizzazione, il funzionamento e le attività del Nucleo della Concretezza (art. 18, comma 1-ter, lettera a).
Dirigenti: incarichi e trasparenza
• Conferimento degli incarichi dirigenziali
L'art. 1, comma 6, innalza dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
Negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DP.C.M. n. 593 del 1993 il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili ai sensi del citato comma 6 dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 è elevato dal 30 al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti di secondo livello.
• Pubblicazione dei compensi e dei redditi
L'art. 1, comma 7, sospende fino all'adozione del regolamento di delegificazione (vedi infra) le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 in caso di mancata o incompleta comunicazione e pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali.
La sospensione si rende necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell’ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali propri e dei più stretti congiunti per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), anziché solo per i dirigenti apicali delle amministrazioni statali di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
E' demandata ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 aprile 2021 (termine stabilito da ultimo dall'art. 1, comma 16, d.l. 183/2020), sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto di una serie di criteri quali:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico (fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all’amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi);
b) previsione che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione).
Non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.
→ Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Ricercatori e II fascia
L'art. 6, comma 5-sexies, autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021. Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).
A tali fini, il comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022.
In particolare:
- il comma 5-sexies, lett. a), autorizza le università a stipulare contratti per ricercatore di tipo B, nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021;
- il comma 5-sexies, lett. b), autorizza le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN.
Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, si provvede, come già previsto dalla legge di bilancio 2019:
• per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010;
• per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.
In base alla relazione tecnica, si ritiene di poter immettere nel sistema universitario, con decorrenza 1° gennaio 2021, 1.607 nuovi ricercatori e 1.034 professori di seconda fascia. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro 60 giorni (90 gg per i professori di seconda fascia) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Ex lettori di madrelingua straniera
L’articolo 6, comma 3, differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2019. Da qui la necessità di differire al 30 giugno 2020 il termine del 31 ottobre 2019 originariamente previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a), del decreto.
AREA SANITARIA
• Ricercatori a tempo determinato presso IRCCS e IZS
• Policlinici universitari: nuove risorse
• Medici e veterinari in formazione specialistica
• Procedure sugli animali a fini scientifici
• Equivalenza titoli professioni sanitarie
→ Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
IRCCS e IZS: ricercatori a tempo determinato
L'art. 25, comma 4, modifica i termini relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. L'art. 1, comma 432, della legge prevede che il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque.
La novella di cui all'art. 25, comma 4, eleva quest’ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).
→ Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Policlinici universitari: nuove risorse
L'articolo 25, commi 4 novies- 4 undecies:
a) per il decennio 2020-2029 autorizza un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni dei policlinici universitari destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario nazionale e Università*.
La norma in esame demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione del finanziamento e provvede alla copertura dei relativi oneri, a valere sulla quota capitaria del Fondo sanitario nazionale (risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34–bis della legge n. 662 del 1996), e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
b) dispone l’attribuzione ai policlinici universitari non costituiti in azienda, di un contributo –nella forma di credito d’imposta –pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche.
*L'articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto specifici criteri alla base dei protocolli d’intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari. In particolare, si prevede la concessione a titolo gratuito alle nuove aziende ospedaliero-universitarie -che con autonoma personalità giuridica realizzano la collaborazione fra SSN e Università -dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università, oltre che dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale. Gli oneri di manutenzione sono previsti a carico delle citate aziende e sottostanno a vincolo di destinazione per l’attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa. Nel caso di immobili locati, è prevista la successione alle università delle nuove aziende ospedaliero-universitarie nei rapporti di locazione.
Dirigenti del Ssn
A. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: L'art. 25, comma 1, prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026.
Tale incremento è volto a consentire - in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti - l’utilizzo delle risorse derivanti dalla cessazione della corresponsione -al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti della suddetta area assunti prima del 1° gennaio 1997 -della retribuzione individuale di anzianità (Ria).
L’incremento in oggetto - essendo alimentato dall’impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Ssn - non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.
B. COLLOCAMENTO A RIPOSO: L'art. 5 bis, comma 2, modifica in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.
Medici e veterinari in formazione specialistica
L'art. 5 bis, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici ed ai veterinari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario e che, per i soggetti utilmente collocati nelle relative graduatorie separate, prevede la possibilità di un'assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento della specializzazione. In particolare:
- si estende l'ambito di applicazione della disciplina (finora concernente i medici e veterinari iscritti all'ultimo anno del relativo corso di formazione specialistica, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale)anche ai soggetti iscritti al terzo anno. Si ricorda che i soggetti in esame (se risultati idonei) sono collocati in graduatoria separata;
- viene differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate;
- si modifica la procedura di definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica (la quale prosegue a tempo parziale) e delle attività formative (teoriche e pratiche)previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
Tali determinazioni sono demandate a specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate, sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
→Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Procedure sugli animali a fini scientifici
L'art. 5, comma 3, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 Il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. In particolare, Il differimento concerne:
- la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".
Equivalenza titoli professioni sanitarie
L’articolo 5, comma 5, proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione in appositi elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell’equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.
Pagamenti tramite PagoPA
L'art. 1, comma 8, proroga al 30 giugno 2020 l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Entro il medesimo termine i soggetti pubblici sono tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso rileva ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali
L'art. 11, comma 5, dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. Il differimento opera anche per le contribuzioni dovute ai fini dei trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS.
Più nel dettaglio, l’articolo in esame sostituisce il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 335/1995, che oggi risulta così formulato: "per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti della mministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore".
Il differimento del termine di prescrizione consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di ultimare le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo ai fini pensionistici, ma anche per le prestazioni di fine servizio. Si eviterebbe, in tal modo, il contenzioso tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni datrici di lavoro e tra le amministrazioni stesse e i relativi dipendenti per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.
Autocertificazioni per stranieri
L’articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tali disposizioni mirano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
L'efficacia delle disposizioni è subordinata al completamento di operazioni di adeguamento tecnologico.