Riforma del lavoro (Jobs Act)

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Libro: Riforma del lavoro (Jobs Act)
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Data: domenica, 7 dicembre 2025, 09:31

Descrizione

Autore: Giorgio Valandro

Pubblicato: maggio 2015

Ultimo aggiornamento: ottobre 2015

LEGGE 183/2014 E LAVORO PUBBLICO

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavoro, riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (GU n. 290 del 15-12-2014 )

La legge 183/2014 è entrata in vigore dal 16 dicembre 2014

Si tratta di una serie di deleghe in materia di lavoro, in base alle quali il Governo sta modificando la disciplina del lavoro subordinato nelle imprese. Si tratta di una disciplina applicabile anche nella PA, ma in via sussidiaria rispetto alla legislazione speciale del lavoro pubblico (art. 2, d.lgs. 165/2001). I decreti legislativi attuativi della delega (c.d. Jobs Act), quindi, disciplinano anche i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche "fatte salve le diverse disposizioni" contenute nel d.lgs. 165/2001, "che costituiscono disposizioni a carattere imperativo" (art. 2 , comma 2, d.lgs. 165/2001).

In questo dossier sono raccolti alcuni strumenti di lettura dei seguenti provvedimenti normativi:

  1. Contratti a termine e apprendistato [d.l. 34/2014]

  2. Tipologie contrattuali e mansioni [d.lgs. 81/2015]

  3. Conciliazione esigenze di cura e lavoro [d.lgs. 80/2015]

  4. Attività ispettiva, semplificazioni, ammortizzatori [d.lgs. da 148 a 151/2015]

Strumenti di lettura:

Sul tema vedi anche:

[a cura di Giorgio Valandro - ultimo aggiornamento il 29 ottobre giugno 2015]

1. Contratti a termine e apprendistato [d.l.34/2014]

NB: Per le università pubbliche la disciplina dei contratti a termine è stabilita dai contratti collettivi nazionali, in conformità alla normativa di cui al d.lgs. 368/2001 (cfr. art. 36, d.lgs. 165/2001). In ogni caso resta fermo per le PP.AA. il principio della temporaneità e dell'eccezionalità del contratto a termine (art. 36, d.lgs. 165/2001)

Legislazione e prassi

  • LAVORO - Circolare n. 18 del 30 luglio 2014: "Decreto-legge 34/2014 (Jobs Act I, convertito dalla l. 78/2014) - contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato - indicazioni operative per il personale ispettivo (modifiche al d.lgs. 368/2001)"

Commenti e dottrina

2. Tipologie contrattuali e mansioni [d.lgs. 81/2015]

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

Tempo indeterminato. Il decreto ribadisce il principio in base al quale "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", disciplinando successivamente le singole tipologie contrattuali.

Applicabilità alla PA. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, con esclusione di quelle contenute nell'art. 8, e in ogni caso fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia (art. 10).

Non si applicano alla PA le disposizioni in materia di lavoro intermittente.

Tempo determinato. In tema di lavoro a tempo determinato "resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, come noto, disciplina il ricorso a forme contrattuali flessibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 27, comma 3, d.lgs. 81/2015).

Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro il d.lgs. 81/2015 si limita a stabilire esplicitamente l'inapplicabilità alle PA della sola disposizione in materia di somministrazione irregolare (art. 36, comma 4). Certamente, anche in tal caso occorre comunque tenere conto di quanto già stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 circa i contingenti di personale utilizzabile e il divieto di somministrazione "per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali".

In tema di collaborazioni va invece ricordato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che pone specifici vincoli ai fini dell'instaurazione di rapporti di collaborazione nell'ambito della PA. In tale quadro è prevista l'inapplicabilità sino al 2017 della nuova disposizione che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a determinate forme di collaborazione. Infine, anche in tema di lavoro accessorio, non viene modificata la possibilità di ricorrere a tale strumento nell'ambito della PA.

Dimissioni via mail. In materia di dimissioni con procedura telematica (disciplinata dall'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015), il d.lgs. 185/2016 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81 e nn. 148, 149, 150 e 151 del 2015) ha recepito quanto già previsto con la circolare ministeriale 12/2016, ribadendo l'esclusione dei rapporti di pubblico impiego dal campo di applicazione della nuova disciplina.

2.1. Co.Co.Co

Il comma 8, art. 1, del decreto-legge c.d. milleproroghe (d.l. 244/2016), ha rinviato al 1º gennaio 2018 la decorrenza del divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno, in attesa del riordino della disciplina dei contratti di lavoro flessibile da parte delle PA.

A tal fine, l'art. 2, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 81/2015 è così riformulato: "Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1."  [vai a →DOSSIER - DECRETO MILLEPROROGHE 2016].

Sul tema degli incarichi esterni è intervenuta anche la legge di stabilità per il 2017 (art. 1, comma 303, lett. a, l. 232/2016): dal 1° gennaio 2017, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994), "al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca" [vai a →DOSSIER LEGGE STABILITA' 2017].

2.2. Abolizione voucher

Il decreto legge 25/2017, entrato in vigore il 17/03/2017, ha disposto l'abrogazione degli articoli sul lavoro accessorio (articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015).

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'utilizzo dei voucher acquistati fino al 17 marzo (e utilizzabili entro il 31 dicembre 2017) dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione, compreso l'obbligo della comunicazione preventiva di cui  comma 3, art. 49, d.lgs. 81/2015 [→ Comunicato del 21 marzo 2017 Ministero del Lavoro].

STRUMENTI DI LETTURA

3. Conciliazione esigenze di cura e lavoro [d.lgs. 80/2015]

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34).

Il d.lgs. 80/2015 entra in vigore il 25 giugno 2015 e apporta numerose modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' (d.lgs. 151/2001)

4. Attività ispettiva, semplificazioni, ammortizzatori [d.lgs. da 148 a 151/2015]

In attuazione della legge delega:

4.1. Controlli a distanza

Il d.lgs. 151/2015 ha modificato l'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in tema di "Impianti audiovisivi  e altri strumenti di controllo".

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella sua precedente versione, vietava l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, a meno che l'installazione non fosse richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza sul lavoro.

Il nuovo testo dell'art. 4 citato, introdotto dal d.lgs. 151/2015, ammette l'impiego di impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. I predetti impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

La disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte con gli impianti e gli strumenti in questione sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy dal d.lgs. 196/2003.