II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

RICERCA E DIDATTICA

IN EVIDENZA

Fondo finanziamento ordinario delle università
Il comma 861, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) soltanto a partire dal 2021, stanziando: € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed € 46 mln annui a decorrere dal 2027.
Edilizia universitaria. Si segnala che tra i rifinanziamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 124/2019 (decreto fiscale) sono previsti 60 milioni per il 2020 e 75 milioni sia per il 2021 che per il 2022 quale finanziamento del fondo per l'edilizia universitaria.

Agenzia nazionale per la ricerca - ANR
I commi da 240 a 252, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Per approfondimenti su funzioni e i organi della costituenda ANR vedi il paragrafo di questo dossier "Agenzia nazionale per la ricerca".

Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria
Il comma 859, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 271, introdotto durante l’esame al Senato, dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente.

STUDENTI E DIDATTICA

Diritto allo studio universitario
Il comma 265 incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012. In particolare, per il 2020 si prevede un aumento di 31 milioni di euro.

Corsi universitari di studi di genere
Il comma 354 incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere. La disposizione, al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere, prevede che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenzino i medesimi corsi già esistenti.

Educatori professionali: proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali
Il comma 465 estende fino al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario conseguito con il completamento del corso di laurea per educatore socio-sanitario.
In particolare, il DM n. 520 del 1998 individua le competenze della figura professionale dell'educatore professionale nel profilo dell'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attui specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale profilo, inoltre, cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche
L'articolo 1, comma 605, riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.