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Il Governo ha varato nuove misure urgenti per la crescita del Paese finalizzate a sviluppare una nuova cultura imprenditoriale ed incoraggiare la nascita di un sistema favorevole all'innovazione. Il decreto Sviluppo-bis disciplina la nuova "start up" innovativa.
Il nuovo decreto-legge per la crescita ribattezzato "decreto Sviluppo-bis", alla data di chiusura redazionale del numero in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce nel nostro ordinamento la nuova start-up innovativa. Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica viene considerata un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. La startup si contraddistingue, infatti, per la sua capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno dei settori produttivi di un sistema economico, contribuendo allo sviluppo di una nuova cultura industriale. Fungendo tale modello da stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali si crea un conseguente guadagno in termini di competitività e si implementa l'attitudine di uno stato a diventare meta di capitali e talenti stranieri.
Questa disciplina ha come obiettivo lo sviluppo armonico di un "ecosistema favorevole" per l'impresa start-up innovativa, attraverso un'ampia serie di agevolazioni e semplificazioni che toccano tutti gli aspetti del suo ciclo di vita, dalla nascita allo sviluppo fino alla sua eventuale chiusura. Innovativi risultano i parametri per identificare la nuova impresa innovativa, come innovativo risulta il sistema ideato per finanziarla poiché innovativa è la filosofia che sta alla base del decreto Crescita bis. (1)
Gli interventi del Legislatore per favorire la progressiva crescita delle start-up sono di varia natura e toccano numerosi temi di particolare interesse.
In particolare troviamo:
IDENTIKIT di "START-UP INNOVATIVA"
La "start-up innovativa" è genericamente impresa di nuova costituzione fortemente propensa all'innovazione tecnologica; in essa si rileva una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero l'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora lo sfruttamento di una privativa su un brevetto.
Rispetto ai nuovi modelli societari disciplinati recentemente dal Legislatore, come la S.r.l. semplificata (art. 2463-bis, Codice civile) o la S.r.l. a capitale ridotto (art. 44, L. 22 giugno 2012, n. 83) non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up o di natura geografica all'interno del territorio nazionale. Tale tipologia di impresa innovativa beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo.
Sono previste alcune importanti deroghe al diritto societario vigente per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche della start-up, soprattutto se costituita in forma di S.r.l.
REQUISITI
In fase di costituzione la "nuova impresa innovativa" può optare per una delle forme societarie previste per le società di capitali di diritto italiano (anche società cooperativa) ovvero per una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Possono accedere ai benefici le società le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Per essere considerata start-up innovativa, l'azienda neo-costituita o la società già costituita alla data di conversione del presente decreto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Inoltre la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
Risulta quindi un legame tra l'innovazione ad alto valore tecnologico e la gestione degli utili.
Per qualificarsi come start-up innovativa è richiesta la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata (i 48 mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa start-up innovativa) individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione dell'art 25, co. 2 del nuovo Decreto Sviluppo-bis. Si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa.
Le società costituite anteriormente alla data di conversione in legge del suddetto decreto e in possesso dei requisiti identificativi citati, possono avvalersi delle presenti disposizioni, previo deposito (entro 60 giorni dalla stessa data) presso il Registro delle imprese, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.
INCUBATORE di "START-UP" INNOVATIVE CERTIFICATO
La norma propone la definizione dell'incubatore di imprese start-up innovative certificato, indicando gli specifici requisiti ed indicatori minimi oggetto di autocertificazione.
L'incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.
L'"incubatore certificato", è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
AUTOCERTIFICAZIONE
L'incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
L'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative viene certificata con riferimento ai seguenti indicatori e valori minimi (definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico):
REGISTRO IMPRESE
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 2188, c.c. a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
L'istituzione di un'apposita sezione risponde alla ratio di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico.
L'iscrizione nella sezione speciale è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Detta iscrizione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori della start-up innovativa. Tali informazioni sono rese disponibili secondo modalità operative (per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca), improntate alla massima trasparenza e accessibilità prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi.
L'accesso informatico alle suddette informazioni avviene dalla home page del sito Internet dell'impresa.
PERDITE nelle "START-UP" INNOVATIVE
Il Legislatore ha previsto l'estensione di 12 mesi del periodo di cd. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo).
Per ovviare alla riduzione obbligatoria del capitale quando quest'ultimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la disciplina civilistica stabilisce agli artt. 2446, co. 2, c.c. (per S.p.a.) e 2482-bis, c.c. (per S.r.l.) il termine di un anno per la diminuzione a meno di un terzo del capitale sociale di tale perdita.
Nelle start-up innovative tale scadenza viene posticipata di un anno: per la copertura di perdite superiori ad 1/3 del capitale, il termine viene rinviato alla chiusura del secondo esercizio successivo a quello in cui le perdite si manifestano.
Qualora, a causa di tale perdita, il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, operano gli artt. 2447 e 2482-ter, c.c. In presenza di tale fattispecie gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea e optare per una delle seguenti alternative:
Il decreto Sviluppo-bis consente, in deroga alle norme del diritto societario, il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.
Sino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4, e 2545-duodecies, c.c.
L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla impresa start-up innovativa di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.
In ogni caso, se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter, c.c.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Per favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del management viene adottato un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari. Nel caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle startup innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.
Al fine di evitare l'utilizzo a fini meramente elusivi dell'esenzione, è espressamente previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti alla start-up e all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente, se diversa da tale start-up innovativa o dall'incubatore certificato, nonché dai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime.
Nel caso in cui non venga rispettata tale condizione, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione.
I soggetti che potranno beneficiare dell'esenzione sono:
Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle startup innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano:
CONTRATTI di LAVORO
Per garantire la giusta flessibilità a questo nuovo modello imprenditoriale, il Legislatore ha inserito misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle predette società ovvero per un periodo più limitato per le società già costituite.
L'instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, finalizzati allo svolgimento di attività ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa start-up, consente di ritenere rispettato il "vincolo causale" ex art. 1, co. 1, D.Lgs. 38/2001 ossia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro qualora vi siano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. (2)
Il contratto a tempo determinato della start-up di nuova costituzione può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi. In questo lasso temporale, i successivi contratti a tempo determinato (sempre concernenti attività inerenti l'oggetto sociale) possono essere stipulati dai datori di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 o anche senza soluzione di continuità.
Tale comma sancisce che "qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato".
Un ulteriore successivo contratto a tempo determinato, concluso tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività, può essere stipulato per la durata residua massima di 4 anni, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro e date le finalità dell'intervento introdotto con la presente disposizione, si prevede che per essi non trovi applicazione il contributo addizionale dell'1,4% di cui all'art. 2, co. 28, L. 28 giugno 2012, n. 92.
INCENTIVI all'INVESTIMENTO in "START-UP" INNOVATIVE
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 si introduce una normativa di favore che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite, sia direttamente che indirettamente (tramite Sgr o altre società che investono prevalentemente tali imprese) nel capitale di start-up innovative.
I soggetti passivi Irpef possono usufruire di una detrazione d'imposta pari al 19% della somma investita, con un meccanismo analogo a quello previsto per la detrazione delle spese sanitarie.
L'investimento massimo agevolato è di Euro 500.000 per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni. La detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei 3 anni successivi, ma non oltre il terzo. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
I soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% delle somme investite, a condizione che non dispongano interamente o parzialmente dell'investimento prima di 2 anni (le eventuali cessioni disciplinata dagli artt. 175, 177 e 178, Tuir non rientrano nei casi di decadenza).
L'investimento massimo agevolato è pari ad e 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere rimborsate o recuperate a tassazione.
Al fine di evitare distorsioni del sistema, è stato espressamente previsto che l'agevolazione in oggetto non trova applicazione nei confronti né delle imprese start-up innovative (che, quindi, possono essere solo destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano l'agevolazione ma non possono esse stesse beneficiare dell'agevolazione quali società investitrici), né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative.
PORTALI "ON LINE"
Viene prevista una disciplina ad hoc per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali on-line (cd. crowdfunding), introducendo una modalità innovativa di raccolta di capitale. La relativa regolamentazione si caratterizza per la riduzione degli oneri di compliance.
La norma introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese start-up innovative. Tale disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese start-up innovative, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile.
Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti:
La disposizione coordina, inoltre, la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La Consob è delegata ad emanare la disciplina applicabile alle offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per il reperimento di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali. In particolare, la disciplina regolamentare dovrà assicurare che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori specializzati, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.
CRISI nell'IMPRESA "START-UP"
La norma disciplina la crisi aziendale della startup innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione.
Si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up.
La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II, L. 27 gennaio 2012, n. 3.
Viene quindi rafforzata la norma per la soluzione delle crisi da sovra-indebitamento dell'imprenditore sotto le soglie di fallibilità oppure del consumatore. L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società.
L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.
Sempre al fine di promuovere il fresh-start dello start-upper si prevede che una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria (ex sez. II, capo II, L. 3/2012), i dati relativi ai soci della start-up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura. Per impedire agevoli condotte elusive, si prevede che la predetta disposizione si applica anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.
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Agevolazioni |
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Costituzione e iscrizione Registro imprese |
Esenzione (per i primi 4 anni) dal
pagamento: |
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Perdite |
Viene posticipato al secondo esercizio successivo il
termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un
terzo (in base agli artt. 2446, co. 2, e 2482-bis. co.4, c.c.); |
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Società di comodo |
Non si applica la disciplina delle società di comodo (l. 23 dicembre 1994, n. 724) e la disciplina fiscale per le società non operative (l. 14 settembre 2011 n. 148), né con riguardo ai test di operatività, né con riguardo alla disciplina delle perdite sistemiche. |
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"Crowdfunding" |
Introduzione di strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso attraverso portali on-line (crowdfunding) e condizioni di accesso gratuito semplificato per le start-up alla garanzia sul credito bancario. |
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Incentivo all'investimento in "start-up" |
Riconosciuta, per il triennio 2013-2015 una
detrazione dall'Irpef pari al 19% delle somme investite dal
contribuente nel capitale sociale di una o più
start-up. |
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Esenzione per le remunerazioni |
Esclusi dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, i redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione, da parte delle start up e incubatori certificati, ai propri dipendenti, amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari (azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, ovvero la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquistò di tali strumenti finanziari. Ciò a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla start up o incubatore. |
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Emissione di strumenti finanziari |
Per start up e incubatori, possibilità di emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci) a seguito dell'apporto da parte di soci o terzi anche di opere e servizi. |
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Contratti di lavoro |
Per i primi 4 anni dalla data di costituzione di una
start-up, il contratto di lavoro a tempo determinato può
essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una
massima di 36 mesi (anche senza "soluzione di
continuità") senza dover giustificare l'apposizione del
termine. |
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(1) Le 38 disposizioni si basano infatti sul lavoro di riflessione e proposizione della Task Force istituita dal Ministro dello Sviluppo economico, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto "Restart, Italia!" presentato pubblicamente il 13 settembre 2012, così come sul lavoro svolto dalla Camera dei Deputati e confluito nel testo unificato in IX Commissione (cd. "Gentiloni-Palmieri"). Le misure di sostegno alle start-up contenute nel decreto in commento si ispirano, infine, ad alcuni dei principali casi di paesi europei ed extraeuropei che hanno adottato delle politiche volte ad agevolare questo nuovo modo di "fare-impresa" e da un' esigenza avvertita anche in sede comunitaria.
(2)
In attuazione della Direttiva 1999/70/Ce, relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep
e dal Ces, l'art. 1, rubricato "Apposizione del termine",
sancisce che:
"1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale
sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata
del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a
dodici giorni".