Si ricorda che, in ottemperanza al D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono attivare contemporaneamente un numero di tirocini nei limiti di seguito indicati (art. 1, comma 2):
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
[Come dipendenti si considerano anche i soci lavoratori presso le strutture]
Il dato relativo al numero dei dipendenti e al numero di tirocinanti presenti presso la struttura dovrà essere obbligatoriamente riportato nei progetti formativi stampati prima della consegna della documentazione.