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Notizie di possibile interesse al 04.04.2025

di Martina Bonazzoli -

PROCEDURE CONCORSUALI

  • Il Consiglio di Stato sull’obbligo di astensione dei componenti delle commissioni di concorso. Partendo dall’assunto per cui le “altre gravi ragioni” di cui al comma 2 dell’art. 51 c.p.c., impongono l’obbligo di astensione in presenza di “aspetti di continuità, stabilità, tali da rivelare una particolare prossimità tra candidato ed esaminatore”, i giudici specificano che tale lettura “trova un riscontro logico nella considerazione che, soprattutto in ambiti professionali ristretti quali sicuramente sono quelli accademici, la detta clausola – se interpretata in modo aperto – permetterebbe iniziative pretestuose da parte di terzi, mossi dall’intento di paralizzare l’azione delle commissioni, piuttosto che dall’esigenza di far valere i propri diritti, con irrimediabile danno per l’efficienza della relativa azione dell’accademia finalizzata alla nomina e all’immissione in ruolo dei suoi docenti più preparati”. Nel caso di specie il CdS non ha ravvisato continuità e stabilità relativamente ad un presunto sodalizio professionale, stante il “contesto professionale di dimensioni ridotte, quale è quello, altamente specialistico, degli avvocati esperti di diritto tributario che, essendo in numero ristretto, più frequentemente che altrove, si trovano ad assistere medesimi clienti”.
    Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552

  • Sempre in merito all’obbligo di astensione, si segnala anche un’altra pronuncia del Consiglio di Stato. Qui i giudici richiamano le più importanti sentenze in tema e i relativi principi.
    Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236

PRIVACY 

INCARICHI 

  • Il TAR sull’applicabilità dell’art. 53 c. 7 del D.Lgs. 165/2001 agli incarichi extra istituzionali non autorizzati svolti dai professori a tempo definito. I giudici affrontano il tema relativo alla possibilità o meno di assoggettare anche i docenti a tempo definito all’obbligo di versare in favore degli Atenei  di appartenenza le somme percepite nell’ambito di incarichi svolti e non previamente autorizzati. Il TAR ritiene anzitutto di individuare il corretto coordinamento tra l’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 6 comma 12 della legge 240/2010 che, a giudizio del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sono oggetto di un mero “concorso apparente di norme”. Il giudice, facendo leva su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, esclude la soggezione dei docenti a tempo definito dal solo obbligo di versare le somme percepite nell’ambito degli incarichi non autorizzati.
    T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 203 del 05.06.2024

  • La Corte dei Conti si esprime sugli incarichi a personale in quiescenza. Dopo aver ripercorso la normativa in materia, la Corte dei Conti esprime un parere sulla perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico. Anzitutto occorre verificare “se l’attività retribuita che si vuole intestare al soggetto posto in quiescenza e già dipendente della stessa Pubblica amministrazione risponda o meno ad una delle fattispecie contemplate dal divieto, a prescindere dal nomen juris in concreto attribuito dalla stessa all’incarico conferito”. In particolare, gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) “se effettivamente caratterizzati dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.
    Corte dei Conti, sezione regionale Molise, deliberazione n. 34/2025/PAR

Notizie di possibile interesse al 07.03.2025

di Martina Bonazzoli -

RESPONSABILITA’ DELLA P.A.

  • Il CdS si esprime sulla responsabilità dell’amministrazione in caso di provvedimento illegittimo. Concetto chiave è quello per cui affinchè i comportamenti dell’Amministrazione possano determinare un risarcimento, gli stessi devono essere connotati da illiceità e non solo da illegittimità. Inoltre, “nel giudizio risarcitorio oggetto di valutazione è la complessiva condotta dell'Amministrazione, di cui il provvedimento costituisce solo un elemento, dovendo verificarsi se, nell'esercizio del suo compito di perseguimento primario dell'interesse pubblico, essa non abbia travalicato i limiti basilari entro i quali l'azione autoritativa deve essere contenuta”. Il confine tra l'azione amministrativa illegittima e quella illecita è segnato anche dall'elemento soggettivo, “la cui sussistenza si desume dalla violazione delle regole - di diligenza, buona fede ed imparzialità - cui l'apparato pubblico deve uniformare la sua condotta, tenuto conto del contesto complessivo in cui l'Amministrazione esercita la sua funzione”.
    Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 30/01/2025) 07/02/2025, n. 1003

PRIVACY

  • Utilizzo in giudizio delle registrazioni delle conversazioni tra dipendente e datore - ci sono profili di violazione della privacy? In questo senso è opportuno analizzare il bilanciamento tra gli interessi  in gioco: privacy e difesa in giudizio. Se, da un lato, il Garante ha ritenuto legittimo l'utilizzo della registrazione per difendersi da accuse legate al rapporto di lavoro, i giudici di merito hanno spesso individuato in tali condotte una violazione della normativa privacy e, di conseguenza, hanno dichiarato illegittima la decisione del Garante. La Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato tali sentenze, statuendo che “l'uso di registrazioni non consensuali è legittimo per difendersi in giudizio, dando priorità a quest’ultimo diritto rispetto alla privacy. Naturalmente il giudizio di prevalenza di un diritto sull’altro deve essere collocato nel caso concreto, e non può ritenersi che il diritto alla difesa prevalga in assoluto sulla privacy”.
    Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/07/2024) 16/09/2024, n. 24797

  • Contrasto tra la normativa privacy e le disposizioni del CCNL. Il tema principale è se i contratti collettivi possono disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori, anche in deroga al GDPR, oppure se debbano obbligatoriamente ed integralmente adeguarsi ad esso. Secondo la Corte di Giustizia Europea, il giudice nazionale ha il compito di verificare se le norme nazionali rispettano le condizioni e i limiti stabiliti dall’articolo 88 del GDPR, disapplicandole qualora risultino non conformi. I datori di lavoro, quindi, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali dei dipendenti, sono tenuti a verificare la conformità degli accordi collettivi, e in generale di tutti i trattamenti di dati personali posti in essere, alla normativa sulla privacy.
    Corte di Giustizia dell'Unione europea|Sezione 8 |Sentenza|19 dicembre 2024| n. 65/23 

CCNL

  • Determinazione dei compensi per lavoro straordinario e conciliazione con il nuovo sistema di classificazione professionale del personale delle università definito dal CCNL.
    Il dettato contrattuale di cui all’art. 86 del CCNL comparto università del 16.10.2008 (lavoro straordinario), deve essere coordinato con le previsioni contrattuali vigenti inerenti agli istituti a contenuto economico. Più precisamente, tenuto conto di quanto stabilito al comma 2 dello stesso art. 86, per la quantificazione della misura oraria dello straordinario occorre fare riferimento alla tabella C2 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022 (parte integrante del CCNL 18.01.2024), trasfusa anche all’interno del CCNL 18.01.2024.
    Parere ARAN - CIRU73

RICERCA

Notizie di possibile interesse al 28.02.2025

di Martina Bonazzoli -

TRANSIZIONE DIGITALE

RICERCA

  • Approvata la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e Ricerca per i contratti di ricerca. Il 7 febbraio 2025, è stata approvata dal Consiglio dei ministri la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e Ricerca, sottoscritta come ipotesi tra le organizzazioni sindacali e l’Aran il 9 ottobre 2024, relativa al Contratto di Ricerca.
    Ipotesi sequenza contrattuale 

  • Divieto di cumulo di assegni di ricerca e contratti di ricerca: il TAR Abruzzo sancisce l’illegittimità della disposizione. Secondo il TAR, ai fini della partecipazione al bando che richiede di aver completato il triennio di contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) legge 240/2010, si possono cumulare gli anni di attività di ricerca svolte ai sensi dell’art. 22 medesima legge. Questo anche ai sensi della disposizione del decreto interministeriale MIUR n. 924 del 10 dicembre 2015 che ”all’art. 2 , n. 2 esplicitamente prevede la possibilità di cumulo”. La disposizione del bando dell’Università che vieta tale cumulo ed il conseguente decreto di esclusione della ricorrente dalla procedura risultano illegittimi in quanto, in assenza di una norma statale che sancisca il puntuale divieto di cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione alla procedura per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), le sopra riportate previsioni hanno disposto in tal senso (ossia vietando il cumulo) e questo nonostante a livello statale vi fossero indicazioni operative opposte, indicazioni pienamente recepite da altri Atenei in ossequio al generale principio del favor partecipationis. In altri termini, il Collegio rileva che la norma di esclusione presente nel Bando è stata inserita in assenza di una specifica norma statale sul punto.
    TAR Abruzzo, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 96

INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

  • Il CdS si pronuncia in materia di docenti a tempo definito e incarichi extra-istituzionali. Tra l’art. 53, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 sussiste sì un rapporto di specialità, ma ciò rende applicabile ai docenti a tempo definito la sola disposizione speciale della c.d. “legge Gelmini” che, diversamente da quanto stabilito dal TU del pubblico impiego, impone anche ai docenti a tempo definito la preventiva autorizzazione, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione per il caso di inosservanza. Da ciò discende che se, in base alla Legge 240/2010, può esigersi dai docenti a tempo definito, a differenza di quanto previsto nel testo unico del pubblico impiego, la preventiva autorizzazione dell’incarico, tuttavia non può procedersi, in caso di inosservanza, al recupero delle somme percepite non essendo prevista tale sanzione nella legge 240/2010 e non essendo ritraibile l’applicabilità di tale sanzione dal TU del pubblico impiego, stante l’espressa esclusione ivi prevista.
    Cons. Stato, Sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1377

Notizie di interesse al 07.02.2025

di Martina Bonazzoli -

ACCESSO DIFENSIVO

  • Il Tar Lazio sul rapporto tra accesso agli atti difensivo e acquisizione probatoria in giudizio. I Giudici richiamano alcune pronunce del 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che hanno individuato tra gli istituti in commento un rapporto di complementarietà, in quanto “operano su un piano diverso, avendo la legge 241/90 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l'acquisizione documentale [...] costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice”. La conclusione del Collegio è la medesima quando l’istituto è relativo all’ambito processualpenalistico (cfr. art. 391-quater c.p.p.): “può ormai dirsi consolidato l'insegnamento pretorio reso dall'Adunanza Plenaria a mente del quale il rapporto tra l'accesso 'difensivo' e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dai codici di rito civile e penale va ricostruito in termini di complementarietà e nell'ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino”.
    Tar Lazio, sez. II bis, sentenza 26 novembre 2024, n. 21164 

LEGGI DI BILANCIO 

PRIVACY 

  • Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB) sulla pseudonimizzazione.  Sono state pubblicate le Linee Guida 01/2025 sulla pseudonimizzazione, soggette a consultazione pubblica fino al 28 febbraio, in cui si fornisce un quadro di riferimento dettagliato sui vantaggi e l’applicabilità associati alla pseudonimizzazione.
    EDPB, Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation

Notizie di interesse al 31.01.2025

di Martina Bonazzoli -

 

LEGGE DI BILANCIO 

 

  • Dossier relativo alla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante norme sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (c.d. Legge di Bilancio 2025).
    Dossier a cura del Settore Informativa e Consulenza

 

PERMESSI 104 

 

  • La Cassazione torna sulle attività accessorie che rientrano nell’assistenza. Alla base della decisione la Corte pone la corretta nozione di diritto al permesso per assistenza a familiare disabile, la quale “implica un profilo non soltanto quantitativo, bensì anche - e soprattutto - qualitativo”. Si deve tenere conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l'assistenza fruttuosa ed utile (ad esempio per l'acquisto di medicinali, per ottenere le relative prescrizioni dal medico di famiglia, per l'acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l'igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile).
    Inoltre, a prescindere da calcoli più o meno esatti, “in caso di prossimità del tempo dedicato all’assistenza almeno alla metà di quello totale, specie se a quella quantità di tempo si aggiungono i tempi necessari di percorrenza dalla propria abitazione a quella del disabile, si è in presenza di un legittimo esercizio del diritto di assistenza al familiare disabile”.
    Corte di Cassazione - Ordinanza n. 1227-2025

FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 

  • Con la Direttiva del 14.01.2025 il Ministro per la PA indica obiettivi, ambiti di formazione trasversali e strumenti per supportare la formazione del personale pubblico. Focus è la formazione, specifico obiettivo di performance, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e con una quota non inferiore a 40 ore di formazione pro-capite annue. Nel caso in cui il dirigente preposto ad uffici dirigenziali con specifiche competenze in materia di gestione del personale non rispetti le direttive e non raggiunga i risultati, viene a configurarsi un’ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.165/01.
    Direttiva Ministro PA 14.01.2025 - Formazione

PRIVACY

 

  • Il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee sul danno da illecito trattamento dei dati personali. Una volta accertata la violazione di legge da parte della Commissione Europea e il nesso causale tra la violazione e l’evento dannoso, il Tribunale ha dovuto valutare la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dall’interessato.
    Qui la giurisprudenza italiana e quella europea divergono: secondo quella italiana, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione al diritto alla protezione dei dati personali non è mai automatico, ma richiede sempre la prova della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, mentre secondo la sentenza in commento, spetta all’interessato il risarcimento del danno morale (consistente nella perdita del controllo dei suoi dati e in una privazione dei suoi diritti e delle sue libertà), senza che sia necessario dimostrare una qualsivoglia soglia di gravità”.
    Tribunale UE - sentenza n. 354/2022

  • Olivia, l’assistente on-line per verificare la conformità al GDPR per le imprese. E’ stato rilasciato dal Consorzio ARC2, composto dalle autorità di protezione dati di Croazia e Italia, dalla Facoltà di Organizzazione e Informatica dell’ Università di Zagabria, dall’Università Vrije di Bruxelles e dall’Università degli Studi di Firenze, un tool per supportare le PMI croate e italiane nell’attività di adeguamento a quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
    I corsi e i contenuti di Olivia sono disponibili e gratuiti per tutti gli utenti interessati, anche non collegati alle imprese.

Notizie di possibile interesse al 13.12.2024

di Martina Bonazzoli -

SICUREZZA INFORMATICA

  • Webinar in materia di sicurezza informatica nella PA: è in programma per il prossimo 18 dicembre il webinar “IoC e Hashr: rafforzare la sicurezza informatica delle PA”, organizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale per supportare le pubbliche amministrazioni nel contrasto alle minacce cyber, sempre più sofisticate e frequenti.
    Link al form per l'iscrizione all'evento

CONCORSI PUBBLICI 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

  • Attivato il Portale OpenGA. Visto l’obiettivo europeo di creazione di un mercato unico dei dati e il processo di trasformazione digitale delle istituzioni pubbliche, la Giustizia amministrativa attiva il portale OpenGA, liberamente accessibile da tutti dal sito web istituzionale. Il portale OpenGa consta di 15 dataset, ivi inclusi i pareri delle rispettive sezioni consultive, riguardo al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
    OpenGA

Notizie di possibile interesse al 06.12.2024

di Martina Bonazzoli -

RAPPORTO DI LAVORO 

  • I permessi 104 non possono essere riconosciuti dal datore di lavoro con un termine alla titolarità del diritto. La legge n. 104 del 1992 non introduce alcuna potestà in capo all’INPS in merito all’apposizione di un termine alla titolarità del diritto. Consente invece, all’Inps o al datore di lavoro, di compiere verifiche in relazione alla persistenza delle condizioni per il godimento del diritto e dispone la sua decadenza qualora fatti sopravvenuti facciano venir meno le condizioni richieste per la legittima fruizione. Infatti “una volta accertato il diritto, la prestazione si intende riconosciuta fino a quando sopravvengano modificazioni tali da far venire meno i requisiti costitutivi del diritto”.
    Cassazione, sentenza n. 30628 del 28.11.2024

  • Graduatorie delle procedure di progressione verticale e nuovo concorso. Il TAR Campania si è pronunciato circa il rapporto che sussiste tra le graduatorie formate in esito alle procedure di progressione tra le aree e quelle che vengono approvate a seguito di una nuova procedura concorsuale pubblica. La tesi dei ricorrenti si basa sul fatto che, “stante la sovrapponibilità dei due profili messi a concorso e lo svolgimento anche del concorso per le progressioni verticali tramite prove scritta, pratica ed orale, sui medesimi temi previsti dal bando impugnato, la graduatoria emanata a conclusione della predetta procedura doveva ritenersi valida per due anni”. Il rigetto del ricorso viene motivato sulla base della costante giurisprudenza in merito, per cui il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in vigore vale per le graduatorie che costituiscono l’esito di un concorso pubblico, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe l’elusione della regola costituzionale dell’accesso dall’esterno.
    TAR Campania - sentenza n.6396 del 2024

PRIVACY

  • Obblighi normativi in capo a un Titolare del trattamento nell’ipotesi di affidamento di un incarico nei confronti di un Responsabile (o sub-Responsabile) del trattamento. L’European Data Protection Board, nel parere 22/2024, si è soffermato su alcuni obblighi normativi del titolare del trattamento, tra cui: quello di avere sempre a disposizione le informazioni sull’identità di ogni responsabile e sub - responsabile del trattamento; la previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del titolare del trattamento nel caso in cui il responsabile voglia nominare sub-responsabili; il titolare del trattamento è tenuto a rispettare il principio di accountability anche quando decide di affidare a un responsabile (o a un sub-responsabile) del trattamento una o più attività di trattamento.
    EDPB - Parere n. 22/2024
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