PROCEDURE CONCORSUALI
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Il Consiglio di Stato sull’obbligo di astensione dei componenti delle commissioni di concorso. Partendo dall’assunto per cui le “altre gravi ragioni” di cui al comma 2 dell’art. 51 c.p.c., impongono l’obbligo di astensione in presenza di “aspetti di continuità, stabilità, tali da rivelare una particolare prossimità tra candidato ed esaminatore”, i giudici specificano che tale lettura “trova un riscontro logico nella considerazione che, soprattutto in ambiti professionali ristretti quali sicuramente sono quelli accademici, la detta clausola – se interpretata in modo aperto – permetterebbe iniziative pretestuose da parte di terzi, mossi dall’intento di paralizzare l’azione delle commissioni, piuttosto che dall’esigenza di far valere i propri diritti, con irrimediabile danno per l’efficienza della relativa azione dell’accademia finalizzata alla nomina e all’immissione in ruolo dei suoi docenti più preparati”. Nel caso di specie il CdS non ha ravvisato continuità e stabilità relativamente ad un presunto sodalizio professionale, stante il “contesto professionale di dimensioni ridotte, quale è quello, altamente specialistico, degli avvocati esperti di diritto tributario che, essendo in numero ristretto, più frequentemente che altrove, si trovano ad assistere medesimi clienti”.
Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552 -
Sempre in merito all’obbligo di astensione, si segnala anche un’altra pronuncia del Consiglio di Stato. Qui i giudici richiamano le più importanti sentenze in tema e i relativi principi.
Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236
PRIVACY
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Il Garante privacy affronta le tematiche di maggiore interesse in un podcast dedicato ad istituzioni, imprese e cittadini. Online la prima puntata dal titolo “Accessi illeciti alle banche dati: chi difende la nostra privacy?”.
A proposito di privacy - Il podcast del Garante per la protezione dei dati personali
INCARICHI
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Il TAR sull’applicabilità dell’art. 53 c. 7 del D.Lgs. 165/2001 agli incarichi extra istituzionali non autorizzati svolti dai professori a tempo definito. I giudici affrontano il tema relativo alla possibilità o meno di assoggettare anche i docenti a tempo definito all’obbligo di versare in favore degli Atenei di appartenenza le somme percepite nell’ambito di incarichi svolti e non previamente autorizzati. Il TAR ritiene anzitutto di individuare il corretto coordinamento tra l’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 6 comma 12 della legge 240/2010 che, a giudizio del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sono oggetto di un mero “concorso apparente di norme”. Il giudice, facendo leva su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, esclude la soggezione dei docenti a tempo definito dal solo obbligo di versare le somme percepite nell’ambito degli incarichi non autorizzati.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 203 del 05.06.2024 -
La Corte dei Conti si esprime sugli incarichi a personale in quiescenza. Dopo aver ripercorso la normativa in materia, la Corte dei Conti esprime un parere sulla perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico. Anzitutto occorre verificare “se l’attività retribuita che si vuole intestare al soggetto posto in quiescenza e già dipendente della stessa Pubblica amministrazione risponda o meno ad una delle fattispecie contemplate dal divieto, a prescindere dal nomen juris in concreto attribuito dalla stessa all’incarico conferito”. In particolare, gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) “se effettivamente caratterizzati dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.
Corte dei Conti, sezione regionale Molise, deliberazione n. 34/2025/PAR