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Notizie di possibile interesse al 12.05.2025

di Martina Bonazzoli -

RAPPORTO DI LAVORO

  • Permessi retribuiti per i lavoratori iscritti alle università telematiche: l'art. 37 del vigente CCNL prevede il diritto a permessi retribuiti (le c.d. 150 ore) per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. Tali permessi sono utilizzabili anche per la frequenza di università telematiche? Secondo l'Aran, la risposta è negativa quanto alle lezioni fruibili in modalità "asincrona".
    Orientamento applicativo ARAN

  • Il giudice amministrativo torna sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Anzitutto il TAR Campania parte dall’assunto che l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare. Ma oltre a ciò, sottolinea che "è incontestabile che l'amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui il procedimento penale, relativo ai fatti ascritti ad un dipendente, si sia concluso con un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, possa comunque assumere quei fatti a presupposto dell'azione disciplinare".
    E’ ben possibile, dunque, che il fatto addebitato al dipendente non sia tale da costituire una fattispecie di reato ma possa giustificare sanzioni di tipo disciplinare.
    T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., 16/04/2025, n. 3176

APPALTI

Notizie di possibile interesse al 18.04.2025

di Martina Bonazzoli -

PRIVACY

  • La CGUE fa il punto sul rapporto tra tutele GDPR e trasparenza. I giudici nazionali hanno rimesso alla Corte due diverse questioni:
    - le informazioni, come nome o email, usati in un contesto lavorativo, sono dati personali e, come tali, sono sottoposti al GDPR?
    - la legge nazionale può subordinare la trasparenza all’obbligo di informare preventivamente i soggetti interessati? Si può cioè può imporre al titolare del trattamento di informare il soggetto interessato prima di rilasciare quei dati al pubblico?
    Sul primo versante, la CGUE ritiene che “il contesto lavorativo non cancella il carattere personale dell’informazione”: una persona fisica non perde il diritto alla protezione dei propri dati personali solo perché agisce in qualità di rappresentante di un’azienda o di un ente.
    In merito al secondo quesito, secondo la Corte la legge nazionale può effettivamente imporre ulteriori cautele, ma non può farlo in modo tale da rendere quasi impossibile o eccessivamente oneroso l’accesso ai documenti di interesse pubblico. La Corte ha quindi delineato un criterio di proporzionalità: le misure a tutela della privacy devono essere ragionevoli e non possono svuotare di significato altri diritti fondamentali, come il diritto di accesso all’informazione.
    Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-33/22)

UNIVERSITA’ 

  • ANVUR presenta il cruscotto del sistema universitario. Il Cruscotto del sistema universitario raccoglie dati e indicatori organizzati per sei dimensioni principali, o ambiti tematici: Personale, Bilancio, Didattica, Corsi di studio, Ricerca e Dottorati di ricerca. Oltre al rapporto periodico sullo stato del sistema universitario, l’Anvur intende mettere a disposizione di chiunque ne abbia interesse informazioni spesso difficili da acquisire e da leggere attraverso un format fruibile e pienamente accessibile, ponendosi al fianco del Ministero e delle università per accompagnare e supportare il miglioramento del sistema, consapevole che la conoscenza condivisa dei dati sia bene comune e strumento prezioso di governo.Il Cruscotto del sistema universitario

Notizie di possibile interesse al 04.04.2025

di Martina Bonazzoli -

PROCEDURE CONCORSUALI

  • Il Consiglio di Stato sull’obbligo di astensione dei componenti delle commissioni di concorso. Partendo dall’assunto per cui le “altre gravi ragioni” di cui al comma 2 dell’art. 51 c.p.c., impongono l’obbligo di astensione in presenza di “aspetti di continuità, stabilità, tali da rivelare una particolare prossimità tra candidato ed esaminatore”, i giudici specificano che tale lettura “trova un riscontro logico nella considerazione che, soprattutto in ambiti professionali ristretti quali sicuramente sono quelli accademici, la detta clausola – se interpretata in modo aperto – permetterebbe iniziative pretestuose da parte di terzi, mossi dall’intento di paralizzare l’azione delle commissioni, piuttosto che dall’esigenza di far valere i propri diritti, con irrimediabile danno per l’efficienza della relativa azione dell’accademia finalizzata alla nomina e all’immissione in ruolo dei suoi docenti più preparati”. Nel caso di specie il CdS non ha ravvisato continuità e stabilità relativamente ad un presunto sodalizio professionale, stante il “contesto professionale di dimensioni ridotte, quale è quello, altamente specialistico, degli avvocati esperti di diritto tributario che, essendo in numero ristretto, più frequentemente che altrove, si trovano ad assistere medesimi clienti”.
    Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552

  • Sempre in merito all’obbligo di astensione, si segnala anche un’altra pronuncia del Consiglio di Stato. Qui i giudici richiamano le più importanti sentenze in tema e i relativi principi.
    Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236

PRIVACY 

INCARICHI 

  • Il TAR sull’applicabilità dell’art. 53 c. 7 del D.Lgs. 165/2001 agli incarichi extra istituzionali non autorizzati svolti dai professori a tempo definito. I giudici affrontano il tema relativo alla possibilità o meno di assoggettare anche i docenti a tempo definito all’obbligo di versare in favore degli Atenei  di appartenenza le somme percepite nell’ambito di incarichi svolti e non previamente autorizzati. Il TAR ritiene anzitutto di individuare il corretto coordinamento tra l’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 6 comma 12 della legge 240/2010 che, a giudizio del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sono oggetto di un mero “concorso apparente di norme”. Il giudice, facendo leva su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, esclude la soggezione dei docenti a tempo definito dal solo obbligo di versare le somme percepite nell’ambito degli incarichi non autorizzati.
    T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 203 del 05.06.2024

  • La Corte dei Conti si esprime sugli incarichi a personale in quiescenza. Dopo aver ripercorso la normativa in materia, la Corte dei Conti esprime un parere sulla perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico. Anzitutto occorre verificare “se l’attività retribuita che si vuole intestare al soggetto posto in quiescenza e già dipendente della stessa Pubblica amministrazione risponda o meno ad una delle fattispecie contemplate dal divieto, a prescindere dal nomen juris in concreto attribuito dalla stessa all’incarico conferito”. In particolare, gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) “se effettivamente caratterizzati dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.
    Corte dei Conti, sezione regionale Molise, deliberazione n. 34/2025/PAR

Notizie di possibile interesse al 21.03.2025

di Martina Bonazzoli -

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

  • Decreto Milleproroghe: il decreto-legge n. 202/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” c.d. Milleproroghe, è stato convertito con legge n. 15 del 21 febbraio 2025. Nel Dossier redatto dal Settore Informativa e Consulenza viene segnalata una selezione delle disposizioni maggiormente rilevanti per le università.
    DOSSIER MILLEPROROGHE 2025 [dl 202/2024 convertito in legge]

  • Decreto reclutamento PA (DL 25/2025). Segnaliamo le modifiche relative allaTransizione digitale e sicurezza informatica nel PIAO: fabbisogno di personale specifico (modifica dell'art. 6, c. 2, dl 80/2021) e alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro unilaterale in presenza dei requisiti pensionistici (vedi art. 12, c. 11, dl 25/2025). Il Decreto interviene anche in merito alle graduatorie, modificando l'art. 35 del d.lgs. 165/2001) e, nello specifico, tratta di:
    → Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni;
    → Scorrimento della graduatoria scaduta al momento della stipula del contratto di assunzione;
    → Modalità di elaborazione e pubblicazione delle graduatorie sul Portale unico del reclutamento e in un'area ad accesso riservato al singolo concorrente sul sito dell'amministrazione procedente;
    → Assunzioni candidati idonei non vincitori oltre il limite del 20% per graduatorie approvate nel 2024 e 2025 (art. 4, c. 9, dl 25/2025).
    Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25

  • Sottoscrizione sequenza contrattuale: sono state stipulate definitivamente le sequenze contrattuali di cui all’art.178 del CCNL dell’Istruzione e Ricerca stipulato il 18.01.2024 relative ai Collaboratori ed Esperti Linguistici e al Contratto di Ricerca.
    Contratti di ricerca ex art. 22 legge 240/2010 - Trattamento economico
    Collaboratori esperti linguistici

ACCESSO AGLI ATTI 

  • Richiesta di accesso ad atti che non esistono.In caso di inesistenza dei documenti richiesti, ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di accesso ex L. 241/90 non è sufficiente la mera e indimostrata affermazione da parte del legale in giudizio in ordine all'indisponibilità degli atti, in quanto sussiste in capo all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'obbligo di rilasciare una vera e propria "attestazione" della inesistenza di tali documenti e della impossibilità di ricostruirne il contenuto in qualsiasi altro modo.
    T.A.R. Sicilia Catania - Sentenza n. 436 del 03/02/2025

FORMAZIONE

  • Accessibilità per la trasformazione digitale: sono stati avviati  i corsi 2025 di AgID dedicati all’accessibilità digitale, realizzati nell’ambito della Misura 1.4.2 PNRR “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”. Il ciclo formativo è fruibile da dipendenti pubblici, privati e cittadini interessati al tema dell’accessibilità digitale. Le lezioni, progettate per rispondere alle esigenze di aggiornamento e sviluppo di competenze digitali, si terranno in modalità sincrona, in aule virtuali.
    Calendario incontri e informazioni utili

Notizie di possibile interesse al 07.03.2025

di Martina Bonazzoli -

RESPONSABILITA’ DELLA P.A.

  • Il CdS si esprime sulla responsabilità dell’amministrazione in caso di provvedimento illegittimo. Concetto chiave è quello per cui affinchè i comportamenti dell’Amministrazione possano determinare un risarcimento, gli stessi devono essere connotati da illiceità e non solo da illegittimità. Inoltre, “nel giudizio risarcitorio oggetto di valutazione è la complessiva condotta dell'Amministrazione, di cui il provvedimento costituisce solo un elemento, dovendo verificarsi se, nell'esercizio del suo compito di perseguimento primario dell'interesse pubblico, essa non abbia travalicato i limiti basilari entro i quali l'azione autoritativa deve essere contenuta”. Il confine tra l'azione amministrativa illegittima e quella illecita è segnato anche dall'elemento soggettivo, “la cui sussistenza si desume dalla violazione delle regole - di diligenza, buona fede ed imparzialità - cui l'apparato pubblico deve uniformare la sua condotta, tenuto conto del contesto complessivo in cui l'Amministrazione esercita la sua funzione”.
    Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 30/01/2025) 07/02/2025, n. 1003

PRIVACY

  • Utilizzo in giudizio delle registrazioni delle conversazioni tra dipendente e datore - ci sono profili di violazione della privacy? In questo senso è opportuno analizzare il bilanciamento tra gli interessi  in gioco: privacy e difesa in giudizio. Se, da un lato, il Garante ha ritenuto legittimo l'utilizzo della registrazione per difendersi da accuse legate al rapporto di lavoro, i giudici di merito hanno spesso individuato in tali condotte una violazione della normativa privacy e, di conseguenza, hanno dichiarato illegittima la decisione del Garante. La Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato tali sentenze, statuendo che “l'uso di registrazioni non consensuali è legittimo per difendersi in giudizio, dando priorità a quest’ultimo diritto rispetto alla privacy. Naturalmente il giudizio di prevalenza di un diritto sull’altro deve essere collocato nel caso concreto, e non può ritenersi che il diritto alla difesa prevalga in assoluto sulla privacy”.
    Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/07/2024) 16/09/2024, n. 24797

  • Contrasto tra la normativa privacy e le disposizioni del CCNL. Il tema principale è se i contratti collettivi possono disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori, anche in deroga al GDPR, oppure se debbano obbligatoriamente ed integralmente adeguarsi ad esso. Secondo la Corte di Giustizia Europea, il giudice nazionale ha il compito di verificare se le norme nazionali rispettano le condizioni e i limiti stabiliti dall’articolo 88 del GDPR, disapplicandole qualora risultino non conformi. I datori di lavoro, quindi, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali dei dipendenti, sono tenuti a verificare la conformità degli accordi collettivi, e in generale di tutti i trattamenti di dati personali posti in essere, alla normativa sulla privacy.
    Corte di Giustizia dell'Unione europea|Sezione 8 |Sentenza|19 dicembre 2024| n. 65/23 

CCNL

  • Determinazione dei compensi per lavoro straordinario e conciliazione con il nuovo sistema di classificazione professionale del personale delle università definito dal CCNL.
    Il dettato contrattuale di cui all’art. 86 del CCNL comparto università del 16.10.2008 (lavoro straordinario), deve essere coordinato con le previsioni contrattuali vigenti inerenti agli istituti a contenuto economico. Più precisamente, tenuto conto di quanto stabilito al comma 2 dello stesso art. 86, per la quantificazione della misura oraria dello straordinario occorre fare riferimento alla tabella C2 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022 (parte integrante del CCNL 18.01.2024), trasfusa anche all’interno del CCNL 18.01.2024.
    Parere ARAN - CIRU73

RICERCA

Notizie di possibile interesse al 28.02.2025

di Martina Bonazzoli -

TRANSIZIONE DIGITALE

RICERCA

  • Approvata la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e Ricerca per i contratti di ricerca. Il 7 febbraio 2025, è stata approvata dal Consiglio dei ministri la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e Ricerca, sottoscritta come ipotesi tra le organizzazioni sindacali e l’Aran il 9 ottobre 2024, relativa al Contratto di Ricerca.
    Ipotesi sequenza contrattuale 

  • Divieto di cumulo di assegni di ricerca e contratti di ricerca: il TAR Abruzzo sancisce l’illegittimità della disposizione. Secondo il TAR, ai fini della partecipazione al bando che richiede di aver completato il triennio di contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) legge 240/2010, si possono cumulare gli anni di attività di ricerca svolte ai sensi dell’art. 22 medesima legge. Questo anche ai sensi della disposizione del decreto interministeriale MIUR n. 924 del 10 dicembre 2015 che ”all’art. 2 , n. 2 esplicitamente prevede la possibilità di cumulo”. La disposizione del bando dell’Università che vieta tale cumulo ed il conseguente decreto di esclusione della ricorrente dalla procedura risultano illegittimi in quanto, in assenza di una norma statale che sancisca il puntuale divieto di cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione alla procedura per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), le sopra riportate previsioni hanno disposto in tal senso (ossia vietando il cumulo) e questo nonostante a livello statale vi fossero indicazioni operative opposte, indicazioni pienamente recepite da altri Atenei in ossequio al generale principio del favor partecipationis. In altri termini, il Collegio rileva che la norma di esclusione presente nel Bando è stata inserita in assenza di una specifica norma statale sul punto.
    TAR Abruzzo, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 96

INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

  • Il CdS si pronuncia in materia di docenti a tempo definito e incarichi extra-istituzionali. Tra l’art. 53, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 sussiste sì un rapporto di specialità, ma ciò rende applicabile ai docenti a tempo definito la sola disposizione speciale della c.d. “legge Gelmini” che, diversamente da quanto stabilito dal TU del pubblico impiego, impone anche ai docenti a tempo definito la preventiva autorizzazione, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione per il caso di inosservanza. Da ciò discende che se, in base alla Legge 240/2010, può esigersi dai docenti a tempo definito, a differenza di quanto previsto nel testo unico del pubblico impiego, la preventiva autorizzazione dell’incarico, tuttavia non può procedersi, in caso di inosservanza, al recupero delle somme percepite non essendo prevista tale sanzione nella legge 240/2010 e non essendo ritraibile l’applicabilità di tale sanzione dal TU del pubblico impiego, stante l’espressa esclusione ivi prevista.
    Cons. Stato, Sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1377

Notizie di interesse al 07.02.2025

di Martina Bonazzoli -

ACCESSO DIFENSIVO

  • Il Tar Lazio sul rapporto tra accesso agli atti difensivo e acquisizione probatoria in giudizio. I Giudici richiamano alcune pronunce del 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che hanno individuato tra gli istituti in commento un rapporto di complementarietà, in quanto “operano su un piano diverso, avendo la legge 241/90 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l'acquisizione documentale [...] costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice”. La conclusione del Collegio è la medesima quando l’istituto è relativo all’ambito processualpenalistico (cfr. art. 391-quater c.p.p.): “può ormai dirsi consolidato l'insegnamento pretorio reso dall'Adunanza Plenaria a mente del quale il rapporto tra l'accesso 'difensivo' e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dai codici di rito civile e penale va ricostruito in termini di complementarietà e nell'ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino”.
    Tar Lazio, sez. II bis, sentenza 26 novembre 2024, n. 21164 

LEGGI DI BILANCIO 

PRIVACY 

  • Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB) sulla pseudonimizzazione.  Sono state pubblicate le Linee Guida 01/2025 sulla pseudonimizzazione, soggette a consultazione pubblica fino al 28 febbraio, in cui si fornisce un quadro di riferimento dettagliato sui vantaggi e l’applicabilità associati alla pseudonimizzazione.
    EDPB, Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation
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