Si segnala che l'art. 11 del c.d. decreto semplificazioni (d.l. 135/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la PA") ha disposto che in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
Il comma 2 del citato art. 11 dispone che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Si ricorda che, sempre in tema di fondi per la contrattazione, è intervenuta anche la legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), disponendo che, nelle more dei rinnovi contrattuali, con oneri finanziati dalle risorse previste per gli stessi, è disposta l'erogazione di una indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,42% del trattamento tabellare a decorrere dal 1° aprile 2019 e dello 0,70% a decorrere dal 30 giugno 2019. Sul punto vedi il DOSSIER - Legge bilancio 2019