APPALTI IN PILLOLE

APPALTI IN PILLOLE

di Mauro Sessa -
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VERIFICHE REQUISITI DOPO LO 'SBLOCCA CANTIERI'
Il d.l. n. 32/2019 modifica anche le regole per verificare l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 36 del codice dei contratti pubblici per l'ammissione e per la permanenza nei mercati elettronici, sostituendo il precedente quadro di riferimento.
I nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6 quater dell'art. 36 codice prevedono che: la verifica della sussistenza dei requisiti generali degli operatori economici ai fini dell'iscrizione e permanenza nei mercati elettronici interni della stazione appaltante che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, avviene su un significativo campione degli stessi; le amministrazioni che affidano appalti con le procedure semplificate, sempre nell'ambito dei stessi mercati elettronici, devono solo verificare i requisiti generali e speciali solo nei confronti dell'aggiudicatario; è possibile utilizzare formulari semplificati in luogo del documento di gara unico europeo mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice e ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.

DURC - ESCLUSIONE PER PICCOLE IRREGOLARITA'
E' legittima l'esclusione di una ditta da una gara di appalto di servizi, per difetto del requisito della regolarità contributiva, risultante dal DURC, anche nel caso di piccolo importo. E' inoltre irrilevante la regolarizzazione postuma, in quanto la ratio legis è garantire che le amministrazioni non si trovino a dover operare con soggetti non affidabili dal punto di vista dell’adempimento di obblighi contributivi e previdenziali e che il requisito della regolarità contributiva deve avere il carattere della “continuità”. (TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I, sentenza 29 aprile 2019 n. 127)

VERIFICA OFFERTE ANOMALE - DISCREZIONALITA' E MOTIVAZIONE
Il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta ha natura globale e sintetica, dovendo risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti dell’offerta, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse comporta l’inaffidabilità complessiva dell’offerta.
Tale giudizio costituisce espressione di una valutazione tecnica riservata all’Amministrazione ed è dunque insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza.
In particolare, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. 
L’esclusione dell’anomalia non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, al contrario di giudizio negativo in cui sussiste invece l’obbligo di una motivazione puntuale. (TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER  sentenza 26 aprile 2019 n. 5253)

SUDDIVISIONE IN LOTTI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE - MOTIVAZIONE
La suddivisione delle gare in lotti distinti deve essere giustificato dalla diversità dei servizi o delle forniture oggetto dei vari sub-lotti e/o dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole/medie imprese (TAR ABRUZZO – L’AQUILA, SEZ. I, sentenza 30 aprile 2019 n. 231)

SUDDIVISIONE IN LOTTI - DEROGABILITA'
In materia di appalti pubblici costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.
Tale principio - come recepito all’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - non costituisce  tuttavia una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza, la cui violazione si verifica in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.
La motivazione del provvedimento costituisce dunque il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale, sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa: vige pertanto il divieto di integrazione postuma della motivazione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili ovvero si tratti di attività vincolata (Cons. St., Sent. n. 1857 del 21/03/2019: il Collegio ha confermato la sentenza di prime cure, in quanto la suddivisione in due soli lotti di una procedura di circa 42 milioni di euro risulta all’evidenza in contrasto con le prescrizioni dell’art. 51 cit., scelta  peraltro risultata priva di una doverosa motivazione sul punto e quindi ingiustificata).

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
Le norme in materia di revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica hanno natura imperativa con relativa inserzione automatica nel caso di mancata previsione esplicita di tale clausola nel contratto. Il procedimento di revisione dei prezzi espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge. (Consiglio di Stato, sentenza 2 maggio 2019 n. 2841)

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Anac ha aggiornato le Faq relative alle modalità di redazione e di gestione delle certificazioni inerenti i lavori svolti: prima di emettere il certificato di esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare che siano riportate tutte le imprese esecutrici con i relativi codici fiscali. 

GARA DI SERVIZI - REFERENZE BANCARIE
La documentazione attestante i rapporti del legale rappresentante della società con l'istituto bancario presso il quale mantiene il proprio conto corrente non è idonea a sostituire la referenza bancaria richiesta dalla stazione appaltante con il bando di gara per provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico.  ( Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2351/2019)

ESCLUSIONE PER RINVIO A GIUDIZIO
La richiesta di rinvio a giudizio può legittimare l'esclusione dalla gara, ma la stazione appaltante deve motivare il relativo provvedimento in modo adeguato, basandosi su accertamenti specifici e non sull'accettazione acritica delle valutazioni del pubblico ministero. (TAR Lombardia, sentenza n. 897/2019) 

COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA - SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 impone l’esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all’obbligo legale di separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che costui possa invocare il beneficio del c.d. soccorso istruttorio.
In tal senso il Consiglio di Stato, con sentenza 29 aprile 2019 n. 2374, in conformità a Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2019, n. 1, che però ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito interpretativo pregiudiziale: “se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.
Al quesito la Corte di Giustizia, sez. IX, con sentenza 2 maggio 2019 (causa C-309/18) ha risposto affermando che: "I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice".