Il decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) è stato convertito dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55:
- decreto-legge 32/2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici [testo aggiornato dopo la conversione]
Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore dal 18 giugno 2019.
Si segnalano le principali modifiche apportate al d.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).
NUOVO REGOLAMENTO UNICO E LINEE GUIDA ANAC
E' prevista la sostituzione delle Linee guida ANAC con l'adozione di un nuovo Regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del Codice, insieme alle Linee Guida e ai precedenti decreti adottati in esecuzione del Codice dei contratti pubblici. Nelle more dell'approvazione del Regolamento unico le Linee Guida vincolanti ANAC rimangono in vigore ed efficaci, mentre quelle non vincolanti conserveranno i loro effetti anche dopo l'approvazione del Regolamento.
AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA
Con la lettera h), del comma 20 dell'art. 1 del d.l. 32/2019, si interviene sulle modalità di affidamento degli appalti sottosoglia, abrogando anche il comma 912 della legge di bilancio (l. 145/2018).
Sono previste cinque fasce di valore:
- Per i contratti fino a 40.000 euro è mantenuta la possibilità di affidamento diretto;
- Per i contratti di importo tra i 40.000 e i 150.000 euro: per i lavori è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti; per le forniture e servizi è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici. In entrambi i casi, gli operatori sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia;
- Per i contratti di lavoro di importo tra i 150.000 e i 350.000 euro l'affidamento deve avvenire ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di fiducia, o comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- Per i contratti di lavoro di importo tra i 350.000 e 1.000.000 di euro l'affidamento deve avvenire ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici;
- Per i contratti di lavoro di importo superiore ad un milione di euro si prevede il ricorso alla procedura aperta. In questo caso è possibile prevedere l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci.
SUBAPPALTO
Il comma 18, dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019, detta una disciplina transitoria del subappalto. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti pubblici, e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle seguenti norme:
- è sospeso dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara (comma 6, art. 105 del Codice);
- la percentuale massima subappaltabile è stata elevata temporaneamente al 40% (comma 3 dell’art. 105);
- gli operatori economici non devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendo subappaltare a terzi (comma 2, dell'art. 174 del Codice).
ALTRE SOSPENSIONI
E' prevista la sospensione inoltre:
- dell'obbligo di utilizzo dell'Albo dei Commissari di gara, di cui all'art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016; fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- del divieto di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione (c.d.appalto integrato), di cui all'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
PUBBLICITA' LEGALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E' stato abrogato l’obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione della procedura di affidamento dei contratti pubblici (soppressione del secondo, il terzo e il quarto periodo dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici). Di conseguenza è cancellato anche il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Hanno validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio, tutti i certificati e documenti (dunque anche non provenienti da pubbliche amministrazioni), utilizzati come mezzi di prova, ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione per i concorrenti, soggetti ausiliari e i subappaltatori (modifica all'art. 86 del Codice con l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, ai sensi del comma 16, dell'art. 1, del decreto-legge n. 32/2019).
OFFERTE ANOMALE
Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte anomale può essere applicata anche quando l'appalto non riveste interesse transfrontaliero. Sono introdotte due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero di offerte ammesse, rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15 (modifiche all'art. 97 del Codice dei contratti pubblici introdotte dal comma 20, lettera u), dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019).
APPALTO INTEGRATO PER MANUTENZIONI
Fino al 31 dicembre 2020, è prevista una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo (comma 6, dell'art. 1 del d.l. 32/2019).
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DIRETTI AI PROGETTISTI
Viene modificato l'art. 59 del Codice dei contratti pubblici, in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto integrato). Viene stabilito che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
QUALIFICAZIONE
L'art. 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, è stato modificato in più parti dal comma 20, lettera q), dell'art. 1 del d.l. 32/2019. E' aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Viene portato a quindici anni, anziché dieci, l'ambito temporale rilevante ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e della capacità tecniche e professionali.
Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO
Il comma 15, dell'art. 1 del d.l. 32/2019, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020), volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE.
Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente:
- dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
- dal CIPE, in caso contrario.
GARE E IMPRESE IN CRISI
L'art. 2 del d.l. 32/2019 sostituisce l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma del d.lgs. n. 14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Con i commi 11, 12, 13, e 14 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico (di cui al precedente punto 1), un Collegio consultivo tecnico.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Il comma 7 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 eleva, con riferimento ai limiti di importo di cui all'art. 215 comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro, i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il successivo comma 8 riduce, fino alla medesima data del 31 dicembre 2020, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.
PER APPROFONDIMENTI: