In sede di conversione del decreto-legge 101/2019 sono state introdotte nuove dipsosizioni di estensione e "armonizzazione" dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici:
L'art. 6-bis, del d.l. 101/2019, che sostituisce il comma 362 e introduce i commi 362-bis e -ter della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede nuovi termini di validità per le graduatorie approvate dal 2011 ad oggi:
a) Graduatorie 2012-2015: possibilità scorrimento entro e non oltre il 30 settembre 2020;
b) Graduatorie 2016: validità fino al 30 settembre 2020;
c) Graduatorie 2017: validità fino al 31 marzo 2021;
d) Graduatorie 2018: validità fino 31 dicembre 2021;
e) Graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019: validità per i 3 anni successivi alla data di approvazione;
Inoltre, a determinate condizioni, possono considerarsi ancora valide fino al 31 marzo 2020 le graduatorie approvate nell'anno 2011 (nuovo comma 362-ter della Legge di bilancio 2019).
Gli idonei di queste graduatorie dovranno tuttavia essere sottoposti a un “apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”, previa frequenza obbligatoria di corsi di formazione e aggiornamento. Per cui le singole amministrazioni interessate dovranno, con una propria norma regolamentare, disciplinare lo svolgimento di questa prova selettiva, posto che il legislatore consente ai singoli enti tanto di prevedere un semplice colloquio, quanto di dare corso a un vero e proprio concorso.
GESIONE SEPARATA E DIS-COLL
Si segnalano inoltre gli articoli 1 e 2 del d.l. 101/2019 in commento, che ampliano alcune tutele degli iscritti alla gestione separata (compresi dunque assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio):
- riduzione da tre a una mensilità del requisito contributivo richiesto per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale;
- raddoppio delle aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera;
- riduzione dei requisiti di contribuzione per usufruire della DIS-COLL: in caso di perdita involontaria della propria occupazione, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – compresi gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio – potranno usufruire dell'indennità di disoccupazione, la cosiddetta "DIS-COLL", se nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro hanno versato almeno un mese di contribuzione, e non più tre, come in precedenza (nuovo art. 15, comma 2, lett b, del d.lgs. 22/2015).
Per ulteriori approfondimenti: Dossier Parlamento (A.C. 2223)