Con sentenza n. 78 del 09/04/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.
Il coniugio richiede infatti un diverso bilanciamento: esso pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Il vincolo matrimoniale ha delle peculiarità rispetto alle situazioni di incandidabilità previste dalla norma: in particolare, il matrimonio si caratterizza per l'elemento volontaristico, che potrebbe rendere eludibile e, quindi, priva di effetti, l'eventuale previsione normativa dell'incandidabilità del coniuge, frustrandone così le stesse finalità.