Chiamate docenti: nessuna incandidabilità per coniugio

Chiamate docenti: nessuna incandidabilità per coniugio

di Paola Solazzo -
Numero di risposte: 10

Con sentenza n. 78 del 09/04/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Il coniugio richiede infatti un diverso bilanciamento: esso pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Il vincolo matrimoniale ha delle peculiarità rispetto alle situazioni di incandidabilità previste dalla norma: in particolare, il matrimonio si caratterizza per l'elemento volontaristico, che potrebbe rendere eludibile e, quindi, priva di effetti, l'eventuale previsione normativa dell'incandidabilità del coniuge, frustrandone così le stesse finalità.

 

CATEGORIE PROTETTE

di Zeudi Zilio -

ISTRUZIONI DA PARTE DELLA FUNZIONE PUBBLICA SU CATEGORIE PROTETTE
Dal Dipartimento della Funzione Pubblica giunge un vero e proprio vademecum in grado di riassumere sia i principi generali che le azioni concrete e operative in materia di disabili (DIRETTIVA 1/2019, del Ministro per la Pubblica amministrazione).

PDF ARTICOLO: "CATEGORIE PROTETTE: DALLA FUNZIONE PUBBLICA LE ISTRUZIONI SU QUOTE, COLLOCAMENTO E SANZIONI".

Da Il Sole Ore QUOTIDIANO Enti Locali e Pa, del 26-06-2019.

CONCORSI PUBBLICI

di Zeudi Zilio -

CONCORSI PUBBLICI-FALSA ATTESTAZIONE
E' illegittimo il licenziamento del dirigente per falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, nel caso in cui l'attestazione sia avvenuta senza l'elemento della volontarietà del comportamento addebitato, e dopo che la commissione esaminatrice ha verificato senza rilevi i requisiti prodotti per l'accesso all'impiego (CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza n. 15009/2019).

PDF ARTICOLO: "CONCORSI, NO AL LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PASSATI AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE". 

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 17-06-2019.

CONCORSI PUBBLICI

di Zeudi Zilio -

CONCORSO ILLEGITTIMO
La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione adottata.
Pertanto la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione della loro sfera giuridica o ne impediscono l'ampliamento.
Questo vale in particolar modo per la valutazione dei candidati da parte della commissione esaminatrice in sede di procedura concorsuale (TAR LAZIO, Sentenza n. 5795/2019).

PDF ARTICOLO: "Concorso illegittimo se il giudizio di inidoneità è privo di motivazione"

Da Il Sole 24 Ore, Quotidiano Enti Locali e Pa, del 11-06-2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

di Zeudi Zilio -

Il procedimento disciplinare può essere legittimamente riaperto solo in presenza di fatti nuovi idonei modificare il quadro "indiziario" precedente, senza che possono avere rilievo sentenze penali che dichiarino prescritto il reato (TAR LAZIO, Roma, Sentenza n. 5343/2019).

PDF ARTICOLO: "Riapertura del procedimento disciplinare, legittimo il diniego senza prove nuove".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 10-06-2019.

TIMBRATURA PAUSA CAFFE'

di Zeudi Zilio -

ARAN-TIMBRATURA PAUSA CAFFEE'

Una sosta intermedia nell'arco del turno lavorativo, di durata compresa tra i 10 e i 15 minuti, è idonea ad interrompere il computo delle sei ore consecutive di lavoro che, in base alla nuovo disciplina contrattuale, determina l'obbligo di effettuare la pausa di 30 minuti.
L'art. 8 del Dlgs 66/2003, comma 2, prevede, in difetto di disciplina contrattuale, l'obbligo di osservare una pausa di durata non inferiore ai 10 minuti qualora l'orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore. Si tratta di un diritto-dovere del dipendente non suscettibile di rinuncia in quanto diritto indisponibile e per sua natura, rivolto al recupero delle energie psico-fisiche. Le soste intermedie sono disciplinate dall'art. 8, comma 3 del Dlgs 66/2003, dove è previsto che "salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata, i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda".
L 'Aran nel parere in commento, è coerente nel precisare che le valutazioni circa le "soste intermedie" non possono rientrare nella sua competenza, in quanto la pausa definita dal contratto è quella obbligatoria. Gli enti, in materia di sosta intermedia, devono essere guidati dalla previsione di fonte legale e, ove l'ente regolamenti la timbratura di sosta intermedia, riconducibile anche alla più comunemente nota "pausa-caffè", la stessa, presentando un'interruzione dalla attività lavorativa, posticipa il momento in cui si determina l'obbligo di effettuazione della pausa (PARERE ARAN, N. 3446/2019).

PDF ARTICOLO: "TIMBRARE LA PAUSA CAFFE' PUO' EVITARE LO STOP OBBLIGATORIO DI MEZZ'ORA".

Da il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 07-06-2019.

LICENZIAMENTO DIPENDENTE

di Zeudi Zilio -

LICENZIAMENTO DIPENDENTE-VIOLAZIONE NORME DI COMPORTAMENTO

Legittimo il licenziamento per chi abusa del proprio ruolo con atti apertamente contrari ai propri doveri d'ufficio, in relazione all'accertata violazione delle norme del Codice di comportamento del pubblico dipendente, indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti (TRIBUNALE DI MILANO, Sentenza n. 909/2019).

PDF ARTICOLO: "Legittimo il licenziamento del dipendente che viola le norme di comportamento".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 06-06-2019.

MOBBING-DIPENDENTE PUBBLICO-DOTTORATO DI RICERCA

di Zeudi Zilio -

MOBBING
Se il lavoro ingenera un malessere psichico questo malessere non può può essere usato dal datore di lavoro, accusato di mobbing, per sostenere che non gli era possibile intervenire. Con riguardo ai comportamenti di un soggetto affetto da una generica patologia psichica, infatti, non esiste alcun fatto notorio che può essere dato per acquisito e da cui possono desumersi determinate conseguenze (CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza n. 15159/2019).

PDF ARTICOLO: "Mobbing, la Pa deve intervenire sulla causa di disagio psichico".

DIPENDENTE PUBBLICO-DOTTORATO PUBBLICO
Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borse di studio, conserva il trattamento economico di cui godeva presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, esclusi solo i compensi caratterizzati da "aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione" (CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza n. 15173/2019).

PDF ARTICOLO: "Al dipendente ammesso al dottorato di ricerca spetta lo stipendio dell'ente di appartenenza con tutte le indennità".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 05-06-2019.

PROGRESSIONI VERTICALI-SCORRIMENTO GRADUATORIE-CHIAMATA IN RUOLO RICERCATORI UNIVERSITARI

di Zeudi Zilio -

PROGRESSIONI VERTICALI
Ai fini del calcolo del limite del 20%per la determinazione del numero dei posti da coprire mediante progressioni verticali, occorre considerare il numero dei posti previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero di posti previsti per qualsiasi categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno (CORTE DEI CONTI, Sezione regionale di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 103/2019).

PDF ARTICOLO: "Progressioni verticali in deroga, il limite del 20% si calcola per categoria di assunzione".

SCORRIMENTO GRADUATORIE
Il principio della preferenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto al concorso è applicato solo alle procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla Pa e non per altre tipologie di affidamento di funzioni o incarichi. Il collegio giudicante ha posto l'accento sulla distinzione tra le procedure di reclutamento rispetto a quelle di conferimento di incarichi dirigenziali. Il reclutamento dei dirigenti, cui segue l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato, è regolato dall'art. 28 del Dlgs 165/2001, il quale prevede due canali di accesso: quello dei pubblici concorsi banditi dalle singole amministrazioni e l'altro dei corsi-concorsi banditi dalla scuola superiore della pubblica amministrazione. Il superamento di queste procedure concorsuali consente, poi, l'inserimento nei ruoli dirigenziali (TAR LAZIO, Sentenza n. 6529/2019).

PDF ARTICOLO: "No allo scorrimento delle graduatorie preesistenti per gli incarichi dirigenziali".

CHIAMATA IN RUOLO RICERCATORI UNIVERSITARI
Il Tar Calabria ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale la legittimità dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, nella parte in cui prevede che la scelta di attivare la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzata alla loro chiamata nel ruolo di professore, sia subordinata ad una scelta discrezionale dell'università anzichè costituire un diritto del ricercatore come invece previsto per quelli a tempo determinato (TAR CALABRIA, ordinanza 858/2019).

PDF ARTICOLO: "Chiamata in ruolo dei ricercatori universitari, rimessa alla Consulta la scelta discrezionale delle Università".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 04-06-2019.

MANSIONI DIRIGENZIALI-BUONA USCITA. MOBBING

di Zeudi Zilio -

MANSIONI DIRIGENZIALI TEMPORANEE-BUONA USCITA
Nel regime di indennità di buona uscita spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio con incarico dirigenziale temporaneo di reggenza, ai sensi dell'art. 52, Dlgs 165/2001, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non solo quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle mansioni di dirigente. L'attribuzione di mansioni superiori non ha alcun effetto sulla carriera del dipendente e il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, temporaneamente ricoperta è limitato al periodo di svolgimento effettivo della prestazione (CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro Civile, n. 13431/2019).

PDF ARTICOLO: "L'affidamento di mansioni dirigenziali temporanee non incide sulla buona uscita".

MOBBING
Vessazioni, denigrazioni e demansionamenti che se protratti costituiscono mobbing o se occasionali costituiscono straining sono fonte sono fonte di responsabilità amministrativo-contabile. In quanto il comportamento dei superiori gerarchici nei confronti del dipendente ha causato un danno biologico, morale, esistenziale e professionale, risarciti in via transattiva seguito di una sentenza del giudice del lavoro (CORTE DEI CONTI PIEMONTE, Sentenza n. 25/2019).

PDF ARTICOLO: "Mobbing risarcito in via transattiva, il superiore è responsabile per danno indiretto".

Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano Enti Locali e Pa, del 03-06-2019.

 

REATI CONTRO LA PA

di Zeudi Zilio -

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'abuso d'ufficio può essere contestato al pubblico ufficiale pensionato, infatti la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, o di esercente di un servizio di pubblica necessità), concerne il pubblico interesse, che può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il soggetto investito del pubblico ufficio eserciti le sue mansioni, ma anche dopo, quando questi abbia perduto la sua qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. Il pensionamento non esclude dunque il reato perchè sussiste un rapporto funzionale fra la commissione del reato e le funzioni da lui esercitate (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sesta Sezione, Sentenza n. 24186/2019).

PDF ARTICOLO: "Reati contro la Pubblica Amministrazione-Cassazione n. 24186"
Da Il Sole 24 Ore-Quotidiano del Diritto, del 31-05-2019.