Si segnala la circolare n. 1/2019 (Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato, c.d. FOIA) che individua alcune raccomandazioni operative dirette a promuovere maggiori livelli di trasparenza (con l'introduzione di obiettivi premiali in tema di trasparenza, oltre ai profili di responsabilità dirigenziale).
Il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, ha messo a disposizione dei cittadini, sul sito www.foia.gov.it, alcuni strumenti a supporto sia del richiedente che dell’amministrazione destinataria della richiesta (vedi in particolare le FAQ)
Per la modulistica Unipd in materia di accesso:
Per quanto riguarda la citata circolare 1/2019 della Funzione pubblica si segnalano in particolare i seguenti punti:
Regolamenti interni
Le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto. In particolare, non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato o estendere a tale forma di accesso i regolamenti sulle eccezioni, adottati in riferimento all’accesso documentale ex art. 24, co. 2, l. n. 241/1990. Le p.a. possono solo impiegare le disposizioni regolamentari esistenti come ausilio interpretativo nella valutazione dei limiti all'accesso civico generalizzato. In tal senso si veda il recente Regolamento adottato da Unipd: Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall'Università degli Studi di Padova.
Regime dei costi
A differenza dell'accesso documentale ex legge 241/1990, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (vedi l'Allegato A del Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso di Unipd).
Notifica ai controinteressati
L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, utilizzando l'indirizzo pec, se fornito. In mancanza, qualora l’elevato numero di controinteressati renda l’attività di notifica mediante raccomandata particolarmente gravosa, l’amministrazione può valutare se consentire l’accesso parziale ai dati o ai documenti richiesti, dopo aver oscurato i dati suscettibili di pregiudicare gli interessi di cui all’art. 5-bis, co. 2, citato.
Riesame
Il procedimento di riesame deve essere ragionevolmente attivato entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha l'obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di riesame anche al controinteressato che sia stato pretermesso in prima istanza a causa di una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio ai suoi interessi privati di cui all’art. 5-bis, co. 2, d. lgs. 33/2013
Per ulteriori approfondimenti in tema di accesso (anche documentale ex l. 241/1990), si rinvia a:
(Modificato da Federica Brio - intervento originale effettuato il martedì, 26 novembre 2019, 18:31)