Riduzione del cuneo fiscale

Riduzione del cuneo fiscale

di Federica Brio -
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 la legge 2 aprile 2020, n. 21 che converte, con modificazioni, il decreto legge n. 3/2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente".
 L'intervento normativo si applica a partire dal 1° luglio 2020 e va a sostituire (ampliandone la platea) il c.d. bonus Renzi di 80 euro.
 
In particolare , il D.l. n. 3/2020, come convertito in legge, riconosce:
- ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un “bonus” (che non concorre alla formazione del reddito) pari a 600 euro per il 2020, che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021 (art. 1),
- per coloro che superano i 28.000 euro annui, ma non i 40.000 euro, una detrazione fiscale che decresce al crescere del reddito (art. 2).
Il beneficio mensile è dunque pari a:
 • 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
 • 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro.
L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
 
La misura è fruibile, entro i limiti di reddito definiti dal legislatore, dalle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi svolti presso terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e Naspi.
 
Per i lavoratori con reddito superiore a 28.000 euro, la detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ("in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali") .
Il bonus previsto per i lavoratori con reddito inferiore a 28.000 euro, invece, si estende anche al 2021.