Si segnala l'entrata in vigore del nuovo Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio.
Il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità approvate il 1°luglio 2020 con la Delibera n. 690:
Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. c) del citato articolo, è stata fornita una nozione di "comportamenti ritorsivi" più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente, in linea con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing ("qualsiasi misura discriminatoria,
atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo").
Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento (art 2):
- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,);
- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis)
L'art. 3 prevede, inoltre, che tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità, sono tutelati dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle PA (fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 331 c.p.p).
Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti (denominazione e recapiti del whistleblowing, i fatti oggetto della segnalazione e l'Amministrazione in cui sono avvenuti, l' Amministrazione a cui appartiene il whistleblowing e la sua mansione, una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati).
Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, è stata introdotta un' analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive ed è stata regolamentata la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, è stata modificata la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.
Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.
L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.
Per una lettura integrale: Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio.