Emergenza sanitaria: DPCM 6 marzo - 6 aprile 2021

Emergenza sanitaria: DPCM 6 marzo - 6 aprile 2021

di Giulia Stornaiuolo -
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Si segnala il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il nuovo D.P.C.M. entrerà in vigore a partire dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021, e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità ex art. 2.

Viene ribadita la divisione dell'Italia in zone: bianca, gialla, arancione e rossa. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni inserite specificatamente all'interno del DPCM.

  In particolare:

1)      Per le zone bianche, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali e i protocolli di settore, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni  fieristiche  e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico agli eventi e alle competizioni sportive ex art. 7, comma 1.

2)      Per le zone gialle e arancioni (cfr. art. 36), sono sospesi ex art. 13 i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche dovranno svolgersi  nel  rispetto  dei protocolli e delle Linee guida vigenti e in assenza di pubblico (ex art. 13, comma 2). Nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni le riunioni dovranno continuare a svolgersi in modalità a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate ragioni (ex art 13, comma 3).

Limitatamente alle zone gialle, con riguardo ai musei, agli istituti e ai luoghi della cultura, l’art. 14 dispone la possibilità di riapertura dei medesimi nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi; mentre, nelle zone arancioni, le aperture al pubblico dei sopra indicati resteranno sospese, ad eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo  restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica (ex art. 36).

Per quanto concerne, le Università ex art. 23, sentito il Comitato Universitario  Regionale  di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza sanitaria   nel   rispetto   delle   Linee   guida   del    Ministero dell'Università e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonché sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

A beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle attività  didattiche  o  curriculari  delle  Università   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attività possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalità  a distanza, individuate dalle medesimeUuniversità e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilità   e    degli    studenti    con    disturbi    specifici dell'apprendimento ex art 23, comma 2. V'è di più, le Università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. In particolare, le assenze maturate dagli studenti, per effetto del sopracitato comma, non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni (ex. art. 23, comma 2).

Infine, rimangono sospese lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalità   telematica,   nonché   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il personale della Protezione Civile. Sono consentite  le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui  è  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova, previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento  della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonché   la possibilità per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto (ex. art 24).

3)      Per le zone rosse, fermo restando la chiusura dei musei, degli istituti, dei luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico ex art. 42, l'art. 43 dispone dal 6 marzo la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Altresì, ai sensi dell' art. 44, è sospesa la frequenza delle attività formative e  curriculari delle Università e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali attività a distanza.  I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  di formazione specifica in medicina generale, nonché le  attività  dei tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attività, didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle Università,  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto  delle  Linee  guida  del Ministero dell' Università e della ricerca, di cui  all'allegato  18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

Da ultimo, si segnala che, a causa dell'elevato numero di contagi, a partire dal 08/03/2021, la Regione Veneto sarà ricompresa tra le zone arancioni.