Si segnala il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il nuovo D.P.C.M. entrerà in vigore a partire dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021, e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità ex art. 2.
Viene ribadita la divisione dell'Italia in zone: bianca, gialla, arancione e rossa. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni inserite specificatamente all'interno del DPCM.
In particolare:
1) Per le zone bianche, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali e i protocolli di settore, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive ex art. 7, comma 1.
2) Per le zone gialle e arancioni (cfr. art. 36), sono sospesi ex art. 13 i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle Linee guida vigenti e in assenza di pubblico (ex art. 13, comma 2). Nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni le riunioni dovranno continuare a svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (ex art 13, comma 3).
Limitatamente alle zone gialle, con riguardo ai musei, agli istituti e ai luoghi della cultura, l’art. 14 dispone la possibilità di riapertura dei medesimi nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi; mentre, nelle zone arancioni, le aperture al pubblico dei sopra indicati resteranno sospese, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica (ex art. 36).
Per quanto concerne, le Università ex art. 23, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle Linee guida del Ministero dell'Università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesimeUuniversità e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento ex art 23, comma 2. V'è di più, le Università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. In particolare, le assenze maturate dagli studenti, per effetto del sopracitato comma, non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni (ex. art. 23, comma 2).
Infine, rimangono sospese lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della Protezione Civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto (ex. art 24).
3) Per le zone rosse, fermo restando la chiusura dei musei, degli istituti, dei luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico ex art. 42, l'art. 43 dispone dal 6 marzo la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Altresì, ai sensi dell' art. 44, è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle Linee guida del Ministero dell' Università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.
Da ultimo, si segnala che, a causa dell'elevato numero di contagi, a partire dal 08/03/2021, la Regione Veneto sarà ricompresa tra le zone arancioni.