E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il seguente decreto-legge che introduce nuove disposizioni anche in tema di semplificazione degli acquisti, di reclutamento di professori di I e II fascia e durata ASN:
Il decreto-legge è entrato in vigore dal 31 ottobre 2019 e dovrà essere convertito in legge, con eventuali modificazioni, entro il 30 dicembre 2019 (segui gli aggiornamenti sull'iter parlamentare di conversione in legge)
Tra le novità di maggiore interesse per le università si segnalano:
- Esenzione dall'obbligo di ricorre al MePA per acquisti funzionali alle attività di ricerca
L'art. 4 del d.l. 126/2019 in esame estende anche alle università l'esenzione dall'obbligo di ricorre al MePA per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca (la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296/2006 era già stata introdotta per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016)
Commento
Premesso che la norma in oggetto si riferisce agli acquisti di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge n. 2222, avente ad oggetto la conversione del D.L. in esame, specifica che, con l’art. 4, equiparando le università statali agli enti di ricerca si intende garantire loro un’adeguata competitività, consentendo di comprimere i tempi e di effettuare le scelte più idonee in tema di beni e servizi funzionalmente destinati al progresso scientifico (in ossequio alla Carta europea dei ricercatori) .
Nella relazione si prospettano anche possibili risparmi di spesa, presumibilmente derivati dal reperimento a prezzi più vantaggiosi di attrezzature caratterizzate da un’elevata specificità tecnica, rivolgendosi a fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA (ad es. perché operanti prevalentemente su mercati esteri).
Il fatto che il legislatore abbia inserito la locuzione “beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca” è indice di una precisa volontà di circoscrivere la deroga alle disposizioni che regolano gli acquisti sul MEPA. Nella relazione illustrativa, infatti, sembrerebbe che il legislatore avesse in mente, in sede di stesura della norma in esame, ad attrezzature caratterizzate da un’elevata specificità tecnica, e non a strumenti ad uso promiscuo (indirettamente funzionali alla ricerca).
Si tenga presente, poi, che nella circolare del MIUR indirizzata alle Università e agli Enti pubblici di ricerca, citando la norma che inizialmente esentava gli enti pubblici di ricerca dal ricorso al MEPA per acquisti di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 10, comma 3, d. lgs 218/2016), si richiama pur sempre il rispetto dei principi di economicità ed efficacia, che sempre presiedono allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Considerate le finalità del MEPA, ossia la razionalizzazione e il miglioramento degli acquisti della PA, si suggerisce ai dirigenti di interpretare in modo non troppo estensivo la norma, individuando i beni funzionalmente destinati all’attività di ricerca con criteri di specificità e di strumentalità diretta, e dandone una sintetica esplicitazione nell'atto.
Dossier:
AC 2222, 5 novembre 2019 (dossier integrale)
AC 2222, 5 novembre 2019 (art 4)
Circolare CNR 21/12/2016, n.28/2016
(Modificato da Mauro Sessa - intervento originale effettuato il lunedì, 11 novembre 2019, 14:48)