Il 26 giugno 2022 entrerà in vigore la Legge 31 maggio 2022, n. 62 - “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, che persegue finalità di trasparenza, di prevenzione e di contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, per garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti - con rilevanza economica o di vantaggio - intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie (art. 1).
Sono ricompresi nella definizione di “organizzazioni sanitarie”, tra gli altri, le aziende ospedaliere universitarie, i dipartimenti universitari e le scuole di specializzazione, nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti da essi istituiti o controllati, oppure che li controllano, ne detengono la proprietà o svolgono per loro un ruolo di intermediazione (art. 2, lett. c)).
Devono essere soggette a pubblicità le convenzioni o erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità - aventi valore unitario maggiore di 1.000€ o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 € - effettuate da un’impresa a favore di un'organizzazione sanitaria (art. 3, co. 1, lett. b)), così come gli accordi tra le imprese e le organizzazioni sanitarie, portatori di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca (art. 3, co. 2).
L’obbligo di pubblicità investe anche la titolarità in capo ad un’organizzazione sanitaria di azioni, quote del capitale o obbligazioni emesse da un’impresa in forma societaria; inoltre, deve essere resa nota la circostanza che un’organizzazione sanitaria abbia percepito da un’impresa costituita in forma societaria corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale (art. 4, co. 1).
L’adempimento degli obblighi di pubblicità spetta all’impresa produttrice, la quale deve comunicare i dati identificativi dell’organizzazione sanitaria coinvolta e le informazioni relative ai negozi sopra menzionati, affinché vengano inseriti nel registro pubblico telematico “Sanità trasparente”, istituito entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge presso il sito internet del Ministero della salute e liberamente consultabile (art. 5).
Gli obblighi di comunicazione si applicheranno a partire da momenti successivi alla data di inizio del funzionamento del registro, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della l. 62/2022.
Stipulando convenzioni o accordi, accettando le erogazioni e acquisendo partecipazioni azionarie, titoli obbligazionari e proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso da parte delle organizzazioni sanitarie alla pubblicità e al trattamento dei dati, per le finalità di pubblicazione nel registro. Le imprese produttrici devono comunque fornire un'informativa in cui precisano che le comunicazioni di dati e informazioni verranno pubblicate nel sito internet del Ministero della salute.
Sono fatti salvi i diritti degli interessati all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione dei dati, alla limitazione del trattamento, alla notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione e all’opposizione al trattamento, nonché le tutele giurisdizionali e amministrative secondo le disposizioni del GDPR (art. 5, co. 6).