La Corte di Cassazione ha recentemente trattato il tema dell’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione da parte del privato, chiarendo ipotesi e circostanze in cui può verificarsi un’interruzione di pubblico servizio.
Di seguito i principali aspetti illustrati:
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L’esercizio legittimo del diritto di accesso dei privati agli atti della P.A. trova il suo fondamento negli artt. 22 e ss. legge n. 241/90, consentendo in particolare al cittadino esercitarlo nelle forme e con i mezzi necessari, anche tramite plurime richieste;
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Risponde di interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p. chiunque determini una qualunque alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio, anche con solo riferimento ad un settore dell’attività generale. L’interruzione non è configurabile se il servizio pubblico nel suo complesso, a seguito dell’intervento ostativo del privato, continua a funzionare perseguendo gli obiettivi prefissati;
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Affinché si configuri il reato di interruzione di pubblico servizio nell’accesso agli atti della P.A., è necessario che sia provata la coscienza e volontà del privato di compromettere il regolare funzionamento dell’attività pubblica, oltre al concreto turbamento del pubblico ufficio o servizio;
- In assenza dei presupposti sopra descritti, qualora il privato utilizzi impropriamente gli strumenti a sua disposizione per il libero accesso agli atti della P.A. (es. domande multiple presentate con stesso oggetto e medesime motivazioni), potrebbe comunque rispondere di “abuso del diritto”.
Si allega il testo integrale della sentenza per ulteriori approfondimenti.