Progressione tra aree dell'Amministrazione: continuità o interruzione per istituti contrattuali maturati e non goduti

Progressione tra aree dell'Amministrazione: continuità o interruzione per istituti contrattuali maturati e non goduti

di Serena Semprini -
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L'ARAN si è recentemente espressa con parere ad hoc riguardo all'opportunità, per i dipendenti dell'Amministrazione, di vedersi riconoscere la continuità di istituti contrattuali maturati e non goduti (es. ferie, straordinari, permessi,...) nel caso di progressione tra le aree ai sensi del D.Lgs 75/2017, art. 22, c. 15.

Nel fornire una risposta completa al quesito posto, l'Agenzia distingue tra due ipotesi ricorrenti e definite:

1) Continuazione del rapporto di lavoro in progressione tra aree professionali: il D.Lgs 75/2017, all'art. 22, c. 15 definisce l'attivazione di procedure di selezione per il personale interno (limitatamente al triennio 2018-2020), sulla base del possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno. Si tratta in ogni caso di un avanzamento tra aree professionali della stessa Amministrazione che non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro. Si chiarisce che una selezione interna nelle modalità descritte non equivale ad un concorso pubblico. In tal caso al lavoratore interessato verrà riconosciuto il godimento di tutti gli istituti precedentemente maturati, trattandosi di una prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, seppur con un inquadramento diverso (e superiore).

2) Novazione del rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico: in tale ipotesi il lavoratore va a costituire un nuovo rapporto di lavoro con l'Amministrazione, da intendersi diverso nella natura e nei contenuti (e non necessariamente nel livello di inquadramento). Ciò determina il venir meno del preesistente rapporto di lavoro e di qualsiasi precedente situazione soggettiva ad esso correlata. Ne consegue che gli istituti quali ferie, straordinari o permessi già maturati non possono essere ricompresi (e goduti) nella conduzione del nuovo rapporto di lavoro instaurato come descritto.

 

Fonti:

ARAN - E' possibile riconoscere continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad es. le ferie, le ore di straordinario, i permessi retributivi di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018) nel caso di progressione tra le aree ai sensi dell'art 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017?