UNIVERSITÀ
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Fondo delle scienze applicate: per i ricercatori pubblici e privati c’è l’opportunità di aggiudicarsi i primi 50 milioni del Fondo scienze applicate (Fisa) previsto dalla legge di Bilancio 2022. Possono essere ammessi a finanziamento i progetti presentati online entro il 13 dicembre, attraverso una piattaforma ad hoc, da singoli ricercatori pubblici o privati, in qualsiasi campo della scienza e che mostrino spiccate caratteristiche di originalità e innovatività e siano in grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali, a patto che abbiano una durata da due a cinque anni e un costo preventivato da uno a cinque milioni di euro.
Domande al via per il Fondo delle scienze applicate -
Il punto sull’avanzamento degli interventi del PNRR: il governo uscente ha già disposto sulla maggior parte degli interventi previsti dal PNRR; reste da definire la riforma delle classi di laurea e da istituire i tre Teaching and learning centre per il miglioramento delle competenze digitali dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole e i tre Digital education hub per rafforzare la capacità del sistema universitario di offrire percorsi educativi digitali per allievi, lavoratori, pubbliche amministrazioni e imprese.
Alloggi, borse di studio e dottorati: riforme ok, aumenti da completare -
Legacy Expo Dubai: da martedì 8 novembre sarà possibile presentare le proposte progettuali per partecipare alla selezione per il Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai. Il “Progetto” intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR), nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"; questo anche al fine di potenziare le competenze di supporto all'innovazione e di costruire percorsi ibridi, interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali, su ambiti di rilevante interesse strategico.
Legacy Expo Dubai, sette milioni di euro per progetti internazionali di ricerca e alta formazione nell’area mediorientale
Decreto Interministeriale n. 937 del 4-8-2022
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Rapporto biennale sul personale maschile e femminile: le pubbliche amministrazioni non hanno alcun obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. A chiarirlo è il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una Faq, pubblicata sul proprio sito, a pochi giorni dalla scadenza della denuncia.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - FAQ
Rapporto biennale sul personale maschile e femminile, esonerate dall'invio le Pubbliche amministrazioni -
PArliamo, la newsletter dell’amministrazione - speciale formazione. Lauree, master e competenze digitali: il maxi Piano di formazione per tutti i dipendenti. Vengono individuati tutti i corsi di laurea disponibili, suddivisi sulla base dell’Università erogatrice.
PArliamo: la newsletter per tutti i dipendenti pubblici -
Pubblicate sul sito del Ministero le relazioni sulla performance e sul lavoro agile.
Performance, depositata la relazione della Commissione tecnica
Lavoro agile, ecco la relazione della Commissione tecnica
INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200€ E 150€
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Chiarimenti sull’indennità una tantum di 150 euro: l’INPS ha fornito istruzioni applicative sull’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’articolo 18 del decreto Aiuti-ter, riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a €20.000.
Circolare INPS n° 116 del 17-10-2022 -
Regolarizzazione indennità una tantum di 200€: il bonus 200€ per i lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 31 del Decreto aiuti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati; si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
Inoltre, l’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Infine, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Messaggio INPS n° 3805 del 20-10-2022 -
Dichiarazione del lavoratore ai fini dell’indennità una tantum di 150€: per accedere all’indennità una tantum di 150€ in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del Decreto aiuti-ter, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza; l’INPS fornisce un fac-simile di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Messaggio INPS n° 3806 del 20-10-2022 -
Diverse verifiche per il bonus di 150 e 200 euro: confrontando le istruzioni contenute nella circolare 116/2022, dedicata al bonus di 150 euro, con quelle della 111/2022, dedicata al bonus di 200 euro, sembrerebbe che l’Inps abbia indicato due diversi criteri in base ai quali verificare la sussistenza del requisito reddituale massimo mensile. Ai fini dell’erogazione dei 200 euro con la retribuzione di competenza ottobre, il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’indennità erogata a carico dell’Inps durante il periodo 1° gennaio-18 maggio 2022 non abbia mai superato mensilmente l’importo di 2.692 euro; invece, ai fini del riconoscimento dell’una tantum di 150 euro, l’Inps subordina l’erogazione alla condizione che l’imponibile previdenziale teorico del mese di novembre, cioè quello che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, non superi l’importo di 1.538 euro. Il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a effettuare la verifica del rispetto dei due limiti mensili in modo differenziato, cioè prendendo come riferimento l’importo dell’indennità a carico Inps per il primo bonus e quello della retribuzione imponibile previdenziale teorica per il secondo.
Bonus di 200 e 150 euro con verifiche differenti
RAPPORTO DI LAVORO
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Rivalutazione annuale della quota di Tfr: l'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata; a settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2021 è 6,280367. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare, mentre essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un’azienda con almeno 50 addetti che non ha aderito alla previdenza complementare.
Tfr, il coefficiente di settembre è 6,280367 -
Per la CGUE è legittimo vietare l’esibizione di segni religiosi sul luogo di lavoro: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 13 ottobre 2022, causa C-344/20) ha stabilito che, in base alla normativa europea, il datore di lavoro può legittimamente vietare ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l'abbigliamento o in qualunque altro modo, le proprie convinzioni filosofiche e religiose. Sotto diverso profilo, è ritenuta legittima in quanto rientrante nella libertà d'impresa, riconosciuta dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la volontà datoriale di dimostrare, nei rapporti con i clienti, una linea di neutralità politica, filosofica o religiosa, in particolare qualora il datore coinvolga nel perseguimento di tale obiettivo soltanto i dipendenti che si suppone entrino in contatto con i clienti.
Legittimo vietare l’esibizione di segni religiosi sul luogo di lavoro -
Visita medica di idoneità solo a seguito del rientro al lavoro: la corte di Cassazione, con ordinanza 29756/2022, ha statuito che il lavoratore non può prolungare l'assenza al termine della malattia in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia. Infatti, la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l'incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l'assegnazione alle mansioni precedentemente svolte; in assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, secondo l'articolo 1460 del Codice civile, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro.
Visita medica di idoneità solo a seguito del rientro al lavoro -
Compensi per le commissioni di concorso ai dirigenti della P.A.: il Tribunale di Foggia richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione, tipizzato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, che implica necessariamente il divieto di remunerazione di compiti-extra rientranti, comunque, nell'attività istituzionale del dirigente pubblico. La disposizione in questione ha ampia portata e riguarda qualsiasi incarico purché comunque conferito in ragione dell'ufficio: per il Giudice il compenso non può essere riconosciuto anche se l'incarico viene svolto al di fuori dell'orario di servizio, come era avvenuto nel caso di specie. In virtù dell'art. 3, comma 14, della Legge n. 56/2019, fanno eccezione al principio di onnicomprensività i compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro delle commissioni dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
Compensi commissioni concorsi ai dirigenti della P.A.: vale il principio di omnicomprensività -
Assoluzione penale e archiviazione del procedimento disciplinare: Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare. Anzi la ripresa di quest'ultimo può avvenire proprio sulla base dei nuovi accertamenti effettuati in sede penale che meglio hanno circoscritto l'addebito originario. Su queste basi secondo la Corte di cassazione è pertanto legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico assolto dal giudice penale. Persino se il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste.
Dipendente licenziabile anche se per il giudice penale «il fatto non sussiste»
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 05/07/2022) 05/10/2022, n. 28943
PRIVACY
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Appalti pubblici e GDPR: una recente decisione della camera degli appalti tedesca ha escluso dalla partecipazione ad una gara pubblica una società che non rispettava le prescrizioni contenute nel GDPR. La decisione della camera tedesca che ha inteso escludere dalla partecipazione alla gara d’appalto la società porta alla riflessione relativa all’importanza della compliance al GDPR da parte di tutti gli operatori economici. In materia occorre rilevare che la mancata attuazione di garanzie idonee a proteggere i dati personali che saranno coinvolti nei trattamenti di dati personali oggetto di gare d’appalto pubblici o privati comporta di per sé la mancanza dei requisiti richiesti per competere sul mercato. La decisione della Corte tedesca non è la prima sulla questione, anche la giurisprudenza italiana (si veda Trib. Venezia, sez. I, sentenza n. 8 del 4 gennaio 2022) ha deciso per l’esclusione del partecipante privo di garanzie specifiche.
Appalti pubblici: le conseguenze per la società che non rispetta il GDPR -
Sicurezza e privacy nei sistemi Internet of Things secondo lo Standard ISO/IEC 27400:2022: lo Standard ISO/IEC 27400:2022, pubblicato nel giugno 2022, si occupa di tratteggiare le linee guida sui rischi, principi e controlli per la sicurezza e la privacy di un sistema IoT. Il documento ISO/IEC 27400:2022 premette, altresì, che, per poter implementare la sicurezza e la privacy di un sistema IoT è importante conoscere i relativi stakeholder, ovvero fornitore dei servizi IoT, sviluppatore di servizi IoT e utenti IoT. Bisogna poi individuare e valutare le fonti di rischio per i sistemi IoT, grazie all’utilizzo di approcci e metodi standardizzati, e infine operare una serie di controlli di sicurezza e privacy, raccomandati per i sistemi IoT.
Standard ISO/IEC 27400:2022: sicurezza e privacy nei sistemi di Internet of Things -
Informativa privacy da aggiornare dopo il decreto trasparenza: l’articolo 1-bis inserito dal decreto Trasparenza nel D.lgs. 152/1997 prevede che, qualora siano presenti sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che incidono sulla gestione e cessazione del rapporto di lavoro, sull’assegnazione di mansioni, sulla valutazione, sorveglianza e sull’adempimento delle obbligazioni dei dipendenti, il datore di lavoro deve fornire alcune informazioni aggiuntive, espressamente indicate nel decreto. Per mantenere un’adeguata compliance dal punto di vista della privacy, occorrerà aggiornare le informative da fornire ex articolo 13 del Gdpr, le lettere di incarico, il Registro dei trattamenti, revisionare, se del caso, la valutazione dei rischi e procedere con la valutazione d’impatto privacy.
L’informativa deve essere dettagliata e descrivere gli strumenti utilizzati
APPALTI E ANTICORRUZIONE
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Criteri minimi ambientali nei bandi di gara: la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara. Il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.
Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773
Previsione dei criteri ambientali minimi nei bandi di gara -
Istanza di revisione prezzi dell'appaltatore: è illegittimo il silenzio - inadempimento serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza volta all'avvio del procedimento per l'adeguamento, a titolo di revisione prezzi, del corrispettivo previsto in contratto. La decisione ha stigmatizzato la condotta inerte tenuta dall'Amministrazione, che si è posta in contrasto con i principi di buon andamento della P.A..
Istanza di revisione prezzi dell'appaltatore: sussiste l'obbligo per la P.A. di esaminarla e di adottare un provvedimento espresso
Tar Lazio Roma, Sez. III, 10.10.2022 n. 12810 -
Quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021 ed esclusione dall’appalto per opere del PNRR: è possibile per un’amministrazione pubblica escludere dalla gara di appalto delle opere del Pnrr le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne.
Escluse dall’appalto delle opere del Pnrr le ditte che non assumono giovani (30%) e donne (15%)
Parere di Precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022 -
Simulatore per calcolo dei punteggi delle stazioni appaltanti: l’ANAC mette a disposizione delle amministrazioni un file di simulazione dei punteggi ottenibili come stazione appaltante; ciascuna di esse, attraverso l’inserimento dei propri dati nei riquadri in verde del programma, potrà auto-valutarsi sia con riferimento al singolo requisito sia complessivamente. Per ora il simulatore riguarda i lavori, ma prossimamente sarà reso disponibile un file analogo per la simulazione della qualificazione di servizi e forniture.
Ecco il simulatore per calcolare il punteggio che qualifica o meno le stazioni appaltanti - La determina di aggiudicazione della PA non può essere impugnata: la determina di aggiudicazione della PA è un atto endoprocedimentale che non produce effetti e non può essere impugnato, poiché inidoneo a produrre immediati effetti lesivi nella sfera giuridica dei concorrenti. La soluzione accolta si basa tuttavia su una ricostruzione del dato normativo tutta ancorata all'aspetto formale, che tuttavia rischia di mettere completamente in secondo piano l'elemento sostanziale e la ratio complessiva del procedimento. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8612/2022
Gare, la determina di aggiudicazione della Pa non è ancora l'aggiudicazione
- Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe): dal 25 ottobre 2022 sarà operativo, presso la banca dati dell'ANAC, il fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) che consentirà alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Da metà novembre, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell'Autorità, l'uso del fascicolo virtuale sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto. Il fascicolo sarà utilizzato per tutte le procedure di affidamento e sarà istituito l'elenco degli operatori economici «già verificati». Con questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già verificato in una precedente gara. La delibera Anac manda in soffitta il precedente sistema dell'Avcpass.