UNIVERSITÀ
- Firmata l’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021: è stata firmato in Aran con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative l'Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, che consente di erogare l’anticipazione della parte economica che interessa 1.232.248 dipendenti. Nell’ipotesi di accordo è previsto un incremento del trattamento tabellare per tutti i dipendenti del comparto, nonché un incremento delle indennità fisse e ricorrenti. Gli arretrati e i benefici saranno erogati entro fine anno, come da impegno del Governo. Il negoziato proseguirà con riguardo al trattamento giuridico ed agli ulteriori aspetti del trattamento economico.
Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021
CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021- firmata ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico - Aumento di fondi per Erasmus+: i flussi in uscita per motivi di studio e di tirocinio sono tornati ad aumentare; un trend destinato a proseguire, visto che la call 2023 destinerà 110 milioni sui 139,4 a disposizione per il nostro Paese. Le università italiane che riceveranno la dote maggiore sono l’Alma Mater di Bologna (7,1 milioni), Padova (5,1) e la Sapienza di Roma (4,5 milioni).
Erasmus+, l’aumento dei fondi traina la mobilità degli studenti - Apertura domande per il riconoscimento del credito d'imposta per il 2022: entro il 28 febbraio 2023 l’inoltro delle richieste a favore di soggetti economici che hanno sostenuto, attraverso borse di studio, iniziative formative.
Università, riconoscimento del credito di imposta per il 2022
MUR - Avviso n. 1777 del 2-11-2022
RAPPORTO DI LAVORO
- Fringe benefit esentasse fino a 3000 euro: ultime settimane a disposizione di aziende e lavoratori per sfruttare appieno il nuovo tetto di non imponibilità fino a 3mila euro dei fringe benefit, cioè i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi i rimborsi degli importi spesi per pagare le bollette di acqua, gas ed elettricità. Il decreto legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da 600 euro a 3mila euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit. In caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.
L’equiparazione del valore dei fringe benefit non tassati fino a 3mila euro permetterà ai datori di lavoro di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi ogni volta in cui l’accordo di secondo livello preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare.
Fringe benefit a 3mila euro, premi di risultato esenti
Fringe benefit: corsa di fine anno
Il welfare aziendale esente fino a 3mila euro include il rimborso delle utenze domestiche - Precisazioni riguardanti il rimborso delle utenze domestiche tramite welfare: il rimborso delle utenze domestiche può riguardare immobili posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, così prescindendo sia dall’effettiva convivenza con il lavoratore sia dal carico fiscale dei familiari a cui la bolletta è intestata. Il rimborso delle utenze domestiche spetta anche nei casi di intestazione delle fatture o detenzione dell'immobile da parte dell'unito civilmente, mentre la situazione del convivente di fatto resta dubbia.
Rimborso utenze domestiche, soggetti intestatari detentori dell’immobile - Rilevanza del certificato medico presentato tardivamente: la Cassazione (ordinanza 33134/2022) afferma che l’assenza non è ingiustificata se il lavoratore consegna solo dopo la contestazione disciplinare il certificato medico che attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima. Non si tratta pertanto di assenza ingiustificata, ma della più lieve ipotesi della giustificazione tardiva dell’assenza, se il CCNL di riferimento prevede entrambe le fattispecie.
Il certificato medico tardivo giustifica comunque l’assenza - Il Consiglio di Stato sulla stabilizzazione: nelle procedure di stabilizzazione è illegittimo richiedere per l'ammissione alla selezione l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra amministrazione. Come precisato dai giudici la legge è chiara «nell'individuare la platea degli aspiranti alla stabilizzazione tra i soggetti "precari", così intesi in quanto titolari, ad oggi o in passato, di soli rapporti non stabili; il che consente di affermare, in termini più generali, che la stabilizzazione non può essere intesa come una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati e, dunque, come uno strumento di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo per l'inquadramento».
Stabilizzazione, possibile solo per chi ha avuto rapporti a tempo determinato
Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 9446/2022 - Pubblico impiego: sblocco dei contratti 2019/2021. Due settimane fa è arrivata la firma definitiva del contratto della sanità, il decreto Aiuti-quater porterà in Gazzetta Ufficiale la soluzione che ha sbloccato quello della scuola, poi è il turno dell’accordo finale per regioni, enti locali e camere di commercio. Risultato: per 2,2 milioni di dipendenti delle Pa, l’85% del personale pubblico coperto dalla contrattazione nazionale, sarà un Natale insolitamente ricco. Grazie all’entrata in vigore degli aumenti, ma soprattutto all’arrivo degli arretrati maturati nella lunga attesa di un rinnovo che riguarda il triennio 2019/2021. La traduzione effettiva di questa media dipende ovviamente dalla posizione economica del singolo dipendente: per quella più bassa («A1») l’aumento dello stipendio base è di 56,1 euro lordi al mese, mentre al vertice della scala su cui si snoda il personale non dirigente (posizione economica «D7») si sale fino a 104,28 euro.
Pubblico impiego, per 2,2 milioni di dipendenti stipendio triplo a dicembre - Ai fini del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato non rileva la punibilità in sede penale: la Corte di cassazione (sezione lavoro, 7 novembre 2022, n. 32680) ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare che trova il suo fondamento nel compimento, da parte del lavoratore, di un fatto che astrattamente può rappresentare un'ipotesi di reato, il giudice civile, nel giudicare un licenziamento disciplinare intimato per un fatto per il quale è stata esercitata l'azione penale, può valutare liberamente le prove acquisite al processo senza essere condizionato dal giudicato penale e deve determinare autonomamente se, nel caso di specie, possano dirsi integrati gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di recesso.
Illecito disciplinare e reato: il giudicato penale non vincola quello civile - Obblighi informativi anche per i lavoratori distaccati in Italia dall’estero: in base alle norme italiane ed europee è ragionevole ritenere che gli obblighi informativi imposti dal d.lgs. 104/2022 valgano anche in favore del personale distaccato dall’estero in Italia. L’esercizio di un diritto (ancor più se derivante da legge diversa da quella del Paese di provenienza) non può infatti prescindere dalla conoscenza da parte del lavoratore, che deve dunque riceverne adeguata e compiuta informazione.
Obblighi informativi anche per i lavoratori distaccati in Italia dall’estero - Lavoro senza riposi e ferie: se nel panorama giurisprudenziale è indubbio, infatti, che la violazione del diritto al riposo settimanale e alle ferie, entrambi oggetto di tutela costituzionale a norma dell'art. 36, comma 3, Cost., nonché al riposo giornaliero, oggetto invece di tutela legislativa (D.Lgs. n. 66/2003), determinino un danno di natura non patrimoniale denominato “danno da usura psico-fisica”, è interessante analizzare come il Tribunale si è espresso riguardo i profili di allegazione e prova del pregiudizio concretamente subito dal lavoratore, nonché circa la determinazione della sua entità. Il Tribunale ha ritenuto che il danno da usura psico-fisica, qualificandosi come danno evento, discenderebbe in maniera automatica dalla mera e appurata violazione dei cogenti precetti normativi. Ciò in quanto l’interesse del lavoratore pregiudicato dall’inadempimento datoriale trova diretta copertura costituzionale e si qualifica come diritto indisponibile, pertanto rendendo irrilevante il consenso del dipendente o la previsione di un compenso maggiorato per l’attività extra orario.
Lavora senza riposi settimanali e ferie: il danno da usura psico-fisica si presume
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza 8 agosto 2022 - Coefficiente di rivalutazione del Tfr di ottobre: ad ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di tfr accantonate al 31 dicembre 2021 è 9,018362.
Tfr, definito il coefficiente di rivalutazione di ottobre - Istruzioni applicative relative al bonus 150 euro per pensionati: l’Inps fornisce istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti previste dall’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Circolare INPS n° 127 del 16-11-2022 - Determinazione della retribuzione imponibile ai fini del bonus 150 euro: l’INPS precisa che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Messaggio INPS n° 4159 del 17-11-2022
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Osservatorio sui lavoratori pubblici: il comunicato stampa riporta una serie di dati relativi al pubblico impiego nell’anno 2021, quali la retribuzione media, la distribuzione nella penisola, l’età media, le giornate annuali retribuite, la tipologia contrattuale.
Comunicato stampa INPS 15 novembre 2022 - AGID sulla PA digitale: è stata pubblicata la circolare Agid n. 2/2022 sulle modalità di richiesta e sul contenuto dei pareri di congruità tecnico-economica rilasciati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La nuova circolare, aggiornata in base alle ultime novità normative, sostituisce la precedente n. 55 del 2009 e fornisce indicazioni pratiche su come e quando richiedere il parere.
Pa digitale, Agid semplifica il rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica
AGID - Circolare n. 2 del 09 novembre 2022 - PA e acquisto di partecipazioni pubbliche: l’amministrazione soggiace al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. Il procedimento di acquisto di partecipazioni deve, inoltre, informarsi ai principi generali dell'azione amministrativa e a criteri di razionalità operativa. Di conseguenza, al pari di tutti i procedimenti amministrativi volti alla cura dell'interesse pubblico anche le operazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni societarie effettuate da enti pubblici devono rigorosamente conciliarsi con gli scopi che sono tipici del bilancio e della contabilità pubblica, poiché il principio costituzionale di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione pubblica ad impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse, non solo finanziarie, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Acquisto di partecipazioni pubbliche, l'autonomia negoziale della Pa trova i limiti di scopo e di attività
Corte dei Conti - sez. Marche - deliberazione 115/2022 - Lo smartworking nella PA: il neo nominato Ministro per la Pubblica Amministrazione ha annunciato di voler introdurre al 100% la possibilità di smart working per i dipendenti pubblici. Secondo il Ministro un regolare controllo sul lavoro svolto e un accertamento delle performance potrebbe garantire il successo del lavoro da remoto per tutti i dipendenti pubblici. La decisione, tuttavia, dovrà essere calibrata ad un’attenta analisi sulle problematiche relative alla protezione dei dati e la sicurezza informatica che potrebbero essere lese dal ricorso non regolato allo smart working.
Lo smart working nella Pubblica Amministrazione - Concorso pubblico ed errori nel questionario: è illegittima e va annullata la prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla nel caso in cui emerga ictu oculi l’erroneità della risposta indicata come corretta dall’Amministrazione, potendo in questa ipotesi operare il sindacato del giudice amministrativo pur in un ambito caratterizzato da amplissima discrezionalità. Alla luce della rilevata erroneità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima provvedere sulla posizione del ricorrente, per evitare che quest’ultimo possa essere pregiudicato dall’agire illegittimo dell’Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali.
Illegittimo il concorso pubblico che presenta erroneità nel questionario
Tar Lazio, sez. IV, 10 novembre 2022, n. 14620 - Partecipate: revisione periodica. Pubblicati i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione in scadenza del 31 dicembre 2022. La comunicazione degli esiti avverrà con le medesime modalità previste, lo scorso anno, per la rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2020. Gli enti, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2020 e a quanto riportato sul sito del Dipartimento del Tesoro, dove sono disponibili anche gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp.
Partecipate, le istruzioni 2022 per la revisione periodica in scadenza il 31 dicembre
PRIVACY
- CGUE sul principio di compatibilità tra finalità del trattamento: i criteri delineati all'art. 6, 4° comma del GDPR "riflettono la necessità di un nesso concreto, logico e sufficientemente stretto tra le finalità della raccolta iniziale dei dati personali e l'ulteriore trattamento di tali dati, e consentono di assicurarsi che tale ulteriore trattamento non si discosti dalle legittime aspettative degli abbonati quanto all'ulteriore utilizzo dei loro dati. Tali criteri consentono (…) di inquadrare il riutilizzo di dati personali precedentemente raccolti garantendo un equilibrio tra, da un lato, la necessità di prevedibilità e di certezza del diritto riguardo alle finalità del trattamento di dati personali in precedenza raccolti e, dall'altro, il riconoscimento di una certa flessibilità a favore del titolare del trattamento nella gestione di tali dati, e contribuiscono così alla realizzazione dell'obiettivo consistente nell'assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche". La pronuncia in commento mostra un indice di apertura verso l'utilizzo dell'istituto della compatibilità, che viene riconosciuto come strumento di bilanciamento delle esigenze, da un lato, di protezione dei dati personali e, dell'altro, di quelle imprenditoriali e organizzative che talvolta richiedono, anche nell'applicazione del diritto, un certo margine di – come afferma la CGUE – "flessibilità" nella gestione dei dati.
I chiarimenti della CGUE sul principio di compatibilità tra finalità del trattamento: commento alla causa C-77/21 - Trasparenza amministrativa e privacy: secondo il Garante, in questo ambito è necessario operare un continuo bilanciamento. Questo concetto è stato recentemente ribadito nell'ambito di un'istruttoria conclusasi con un provvedimento sanzionatorio a carico di un Ente pubblico che aveva assolto alcuni obblighi informativi in violazione della normativa esistente.
Principio di trasparenza amministrativa vs privacy: un continuo bilanciamento.pdf - Privacy e gare d’appalto: se è vero che la tutela della riservatezza nel settore dell'aggiudicazione degli appalti pubblici vada bilanciata con i principi di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva è pur vero che è illegittima una legislazione nazionale che imponga la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economici offerenti, con la sola eccezione dei segreti commerciali, se non prevede che l'amministrazione aggiudicatrice possa negare determinate informazioni che devono rimanere inaccessibili a tutela della privacy degli operatori.
Privacy, no a pubblicità indiscriminata su tutti i dati personali di chi partecipa a una gara di appalto
APPALTI E ANTICORRUZIONE
- Accesso all'offerta economica con «mere formule di stile» sulla presenza di dati riservati: nel negare l'ostensione degli atti richiesti dal concorrente, che intenda agire in giudizio, la stazione appaltante non può opporre mere formule di stile espresse dall'appaltatore interessato circa l'esistenza di segreti commerciali/industriali da tenere riservati. L'esistenza di atti/dati da mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente.
Illegittimo negare l'accesso all'offerta economica con «mere formule di stile» sulla presenza di dati riservati - ANAC sulla compensazione per il caro materiali: con il parere n. 51 del 12 ottobre 2022 l'ANAC ha affermato che la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile esclusivamente agli appalti pubblici in corso di esecuzione, non alle concessioni. Tale statuizione, certamente basata sull'interpretazione ed applicazione lineare della normativa invocata, non comporta tuttavia necessariamente l'impossibilità ex se di riconoscere compensazioni per il caro materiali nei contratti di partenariato pubblico privato. Se, infatti, la previsione legislativa richiamata effettivamente è espressamente riferibile ai soli appalti e non può essere oggetto di applicazione analogica, sussistono nel quadro normativo di riferimento altri strumenti per conseguire il medesimo risultato nei contratti di concessione e partenariato pubblico privato.
Anac, la compensazione per il caro materiali inapplicabile alle concessioni
ANAC - Parere n. 51 del 22/10/2022 - Calcolo del punteggio per le stazioni appaltanti: ANAC ha aggiornato i file per gli appalti di lavori e quello per gli appalti di servizi e forniture.
Simulatore per il calcolo dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di lavori, servizi e forniture - RUP anche commissario: a seguito della modifica operata dal D.lgs. 56/2017 (Decreto correttivo) alla originaria disciplina contenuta nel D.lgs. 50/2016 (articolo 77, comma 4) non sussiste più un'incompatibilità assoluta tra la funzione di Rup e la nomina a componente della Commissione giudicatrice per gli appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ed anzi l'attuale formulazione della norma comporta che la stessa vada interpretata nel senso che il ruolo di Rup è, di regola, compatibile con la nomina a commissario di gara e di presidente della commissione, dovendo l'eventuale incompatibilità accertarsi in concreto, con onere della prova a carico di chi intenda farla valere. Si è espresso in questi termini il Tar Emilia Romagna, che torna sulla controversa questione del regime di incompatibilità del componenti delle commissioni giudicatrici, con particolare riferimento alla posizione del Rup. Questione che peraltro trova rinnovato spazio anche nello schema del nuovo Codice, con una disciplina che – qualora confermata – innova in maniera significativa rispetto alle regole vigenti.
Gare, il Rup può anche essere commissario: l'eventuale incompatibilità va provata da chi la sostiene - Fascicolo virtuale dell’operatore economico: presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Anac ha partecipato al webinar organizzato da Assistal per spiegare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici cosa cambia con l’introduzione del nuovo servizio e come va utilizzato. Di seguito un sintetico vademecum che attraverso delle slide ripercorre quanto esposto dai funzionari dell’Autorità Alessandro Obino e Michele Pizziconi. Del webinar è a disposizione anche un video.
Fascicolo Virtuale dell'operatore economico: cosa cambia negli appalti pubblici
Webinar sul Fascicolo Virtuale.
Vademecum sul Fascicolo Virtuale - Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente non costruttore: nell’ambito di un appalto di fornitura, i «ricambi equivalenti» devono avere l’omologazione CE conformemente alla direttiva 2007/46/CE? La Corte di Giustizia ha affermato che un'amministrazione aggiudicatrice non può accettare come prova dell’equivalenza agli originali di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche, la dichiarazione di un offerente che non sia costruttore. È questa la risposta data con la sentenza al Consiglio di Stato che aveva chiesto ai giudici europei se l’omologazione fosse necessaria per la fornitura dei ricambi equivalenti oppure se fosse sufficiente la presentazione, insieme all’offerta, di una dichiarazione di equivalenza all’originale omologato.
Appalti, no alla dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente non costruttore - Impugnazione del bando: il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del TAR. L'operatore economico non partecipante alla gara può impugnare il bando le cui clausole siano carenti nell'indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell'offerta tecnica o economica, impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero di regole che pongono l'operatore economico «in una situazione di estrema incertezza nella formulazione della propria offerta».
Gare, l'operatore economico può impugnare il bando anche senza aver partecipato - Il provvedimento di aggiudicazione: la commissione di gara non può adottare il provvedimento di aggiudicazione che compete alla stazione appaltante. Il compito precipuo del collegio è quello di valutare le offerte con eventuali compiti di supporto i cui esiti devono essere fatti propri dall'amministrazione.
Il provvedimento di aggiudicazione non compete alla commissione di gara
DIRITTO DI ACCESSO
- Accesso agli atti delle procedure contrattuali in presenza di segreti tecnici e commerciali: la “motivata e comprovata dichiarazione” dell’offerente in ordine alla esistenza di un segreto tecnico e commerciale deve essere autonomamente valutata dalla stazione appaltante, la quale non può limitarsi a richiamare le ragioni di opposizione senza adeguatamente motivare sul punto; in tema di accesso difensivo ex art. 53, comma 6, “subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. “ricorso al buio”, con inaccettabile compressione del diritto di difesa”.
TAR Sicilia Palermo - Ordinanza n. 2953 del 19/10/2022 - Modalità di presentazione di una richiesta di accesso: ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, è inammissibile e non comporta alcun obbligo di provvedere in merito l’istanza di accesso priva di sottoscrizione e della copia del documento di identità dell’istante. Viceversa, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis) D.Lgs. 82/2005, è ammissibile l’istanza di accesso documentale inviata via pec da un’associazione seppur priva di sottoscrizione digitale.
TAR Lazio Roma - Sentenza n. 13716 del 25/10/2022