Notizie di interesse al 14.04.2023

Notizie di interesse al 14.04.2023

di Martina Bonazzoli -
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

APPALTI E ANTICORRUZIONE

RAPPORTO DI LAVORO

  • ARAN su progressione verticale e progressione economica: il lavoratore che effettua una progressione verticale dovrà attendere tre anni (ovvero un termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare a una procedura di progressione economica. Stessa sorte anche per il dipendente assunto nella nuova area di inquadramento a seguito di procedura concorsuale. È quanto affermato in questi giorni l'Aran nel parere CFC 114b rivolto a una amministrazione centrale.
    La progressione verticale «azzera» la permanenza minima dei 3 anni per beneficiare della progressione economica
    ARAN - parere CFC114b

  • Nuovo Portale Unico ISEE: con il progetto “ISEE Precompilato”, nell’ambito del PNRR, l’INPS ha reso disponibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE, precompilato e non, in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.
    Messaggio INPS numero 1345 del 11-04-2023

  • ARAN sul lavoro agile: la possibilità di effettuare una giornata "mista" tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal contratto solo in due ipotesi ben delineate che hanno carattere eccezionale, al di fuori delle quali si è fuori dal perimetro della normativa legislativa e contrattuale. Così si esprime l'Aran nel parere CFC118a, rivolto alle pubbliche amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali.
    Aran, niente mezze giornate in modalità lavoro agile
    Parere ARAN CFC118a

  • Responsabilità del datore di lavoro per i rischi occulti: la valutazione dei rischi è un obbligo fondamentale del datore di lavoro, sotto il profilo della salute e della sicurezza, infatti l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008 ha affermato il principio per cui la valutazione deve riguardare tutti i rischi; una portata così ampia pone, però, il problema di definire gli esatti confini di tale obbligo, soprattutto relativamente ai cosiddetti "rischi occulti". La Cassazione (sentenza 9450/2023) conferma il dovere del datore di lavoro di valutare i rischi “per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili”, che “non può aspettare di scoprire tali pericoli con l'infortunio di un dipendente”.
    Datore di lavoro responsabile per i rischi occulti