ACCESSO AGLI ATTI
-
Secondo il Tar Lazio, è legittimo imporre costi di riproduzione o anche solo di ricerca dei documenti, soprattutto quando ci sia una richiesta massiva di documentazione differente sia per l’oggetto che per i soggetti ai quali si riferisce. In questi casi non è possibile pretendere il rilascio gratuito degli atti, anche se trasmessi in formato digitale, quando sono stabiliti dall’Amministrazione i diritti di ricerca ex art. 25, comma 1, della Legge n. 241/1990. Infatti “la richiesta del previo pagamento di diritti di ricerca o di copia non identifica una misura di frustrazione del diritto di accesso, ma si pone quale misura di collaborazione fra Amministrazione, che deve svolgere un'attività di reperimento, riproduzione e trasmissione della documentazione richiesta ed il cittadino che concorre, corrispondendo i dovuti diritti, alle spese aggiuntive connesse alla ridetta attività amministrativa”.
TAR Lazio - ordinanza 14 febbraio 2025, n. 3374
INCOMPATIBILITA’
-
Secondo ANAC la posizione di dirigente è incompatibile con la carica di componente del CdA del medesimo Ateneo. Con la delibera 137/2025 l’Autorità ha sancito la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 tra gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione e di quello di componente dell’organo di indirizzo dell’Università.
ANAC - Delibera 137/2025
INFORMATIVA GIURIDICA
-
Si segnalano le disposizioni di maggiore interesse per le università, introdotte dal Decreto Reclutamento e Funzionalità PA (dl n. 25/2025 convertito con L. 69/2025)
Decreto Reclutamento e Funzionalità PA - DOSSIER
RAPPORTO DI LAVORO
-
Progressioni tra le aree e doveri dell’amministrazione. Secondo il giudice amministrativo, nelle procedure di progressione verticale o comunque in quelle di selezione, l’errore nella compilazione del modulo informatico di domanda da parte del candidato “non esonera l’amministrazione dall’obbligo di verificare attentamente le dichiarazioni rese. In particolare, l’amministrazione è tenuta a correggere eventuali errori evidenti e a rettificare il punteggio attribuito automaticamente dal sistema, al fine di garantire la corretta valutazione dei titoli”.
TAR Liguria - sentenza 474/2025