FORUM: COVID E OLTRE

AVVIO DEL FORUM: "LA VESTE GIURIDICA DEL PNRR" (QUALE? E QUALI CONSEGUENZE?)

AVVIO DEL FORUM: "LA VESTE GIURIDICA DEL PNRR" (QUALE? E QUALI CONSEGUENZE?)

di Maurizio Malo -
Numero di risposte: 5

Nell'avviare il forum (vedasi al riguardo la relativa nota di presentazione) anziché provare a formulare subito una risposta ai quesiti di Francesco, aggiungo io stesso una domanda. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha assunto una sua precisa forma giuridica pubblica, in modo tale da attribuirgli "una identità legale" (come fonte del diritto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale)? (MM - 6-1-22)

In riposta a Maurizio Malo

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di COSETTA OTTOLINI -
Rispondo al quesito del Professor Malo, non so se ho colto correttamente quanto vuole comunicare ma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021 la legge di conversione n. 233 del 29/12/2021 del decreto legge 6/11/2021 n. 152 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. In effetti è un piano molto complesso e oneroso che tocca aree nuove ed innovative dove non c'e' ancora una grande competenza come Transizione Digitale, Transizione ecologica e poi Ricerca, Salute e altro. Quindi è importante a mio avviso che le disposizioni per l'attuazione del Piano siano materia legislativa.

Cosetta Ottolini
In riposta a COSETTA OTTOLINI

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di Maurizio Malo -
Cara Cosetta,
la tua osservazione è di certo pertinente. Il decreto-legge convertito con modificazioni dispone (in modo peraltro abbastanza caotico, almeno sotto il profilo della redazione del testo normativo) in merito ad aspetti attuativi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ma direi che la questione rimane. Con quale atto giuridico è stato approvato il PNRR? Il PNRR ha assunto veste legale? E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale? E' curioso che il decreto-legge che tu giustamente segnali, si riferisca sempre al PNRR senza mai citarlo per "tipo di atto giuridico", "relativa data", "numero" ... Per esempio, la Regione Veneto quando decise di dotarsi di un "programma regionale di sviluppo" lo approvò con legge regionale (quindi tale programma ha assunto la forma e la forza giuridica della legge regionale, e così è anche stato pubblicato nel BUR - pubblicazione ufficiale):

Bur n. 26 del 13 marzo 2007
LEGGE REGIONALE (Veneto) n. 5 del 09 marzo 2007 - Programma regionale di sviluppo (PRS).
Art. 1 - Programma regionale di sviluppo
1. È approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS) nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.
2. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l’azione della Giunta regionale nella promozione dell’attività legislativa e nell’esercizio di quella amministrativa, nonché per l’attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
3. Nei confronti degli enti locali territoriali il PRS costituisce termine di riferimento per l’attività di loro competenza.

E il PNRR come è stato approvato?

In riposta a Maurizio Malo

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di NATALE VELETTA -

Il PNRR è stato approvato a seguito di regolamento europeo, dai componenti di camera e senato, a seguito di piano di interventi stilato dall'esecutivo, come d.l. e poi approvato dalle due camere entro 60gg. I vari punti dovranno poi essere corredati da progetti, prima attraverso leggi di indirizzo del Parlamento, e il Governo dovrà dare esecuzione ai progetti, attraverso i fondi europei. Il governo i ministeri gli enti locali, le regioni dovranno dare attuazione ognuno per la propria competenza, dei progetti e risorse affidate all'italia, come ad esempio la sfida ecologica per l'ambiente, a seguito anche della Conferenza sul Clima di Glascow, per i danni causati dai cambiamenti climatici. La prima aliquota di risorse è stata approvata con risorse che confluiranno e termineranno nel 2023, ma seguiranno altre risorse, anche sulla base dell'andamento della concreta progettazione attuazione e realizzazione.

In riposta a Maurizio Malo

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di COSETTA OTTOLINI -
Caro Professor Malo,

il PNRR dell'Italia in data 13 Luglio 2021 è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione Europea. Quindi in accordo ai principi di quanto previsto dal Regolamento Europeo il piano dovrebbe acquistare direttamente vigore in Italia senza alcun bisogno di una specifica legge che lo richiami.
In riposta a Maurizio Malo

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di MICHELE MARTINO -

Buon pomeriggio professor Maurizio Malo, vorrei renderla partecipe della mia posizione relativamente alla questione da lei sollevata circa quale forma giuridica pubblica abbia assunto (o meno) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prendendo in considerazione che l'approvazione con legge del PNRR sarebbe stata a tutti gli effetti possibile (la legge NON sempre contiene disposizioni a carattere normativo ma ci sono anche leggi a carattere provvedimentale), probabilmente il Parlamento ha optato per l'approvazione di due risoluzioni (una della Camera dei Deputati e una del Senato della Repubblica) al fine di evitare di conferire al PNRR una vera e propria forma giuridica, e quindi creare maggiori difficoltà in relazione ad una sua eventuale impugnazione. Qualora, invece, il PNRR fosse stato approvato con legge dal Parlamento, tale disciplina legislativa avrebbe incontrato minori complicazioni nell'essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, eventualmente allungando le tempistiche di presentazione del Piano Nazionale al Consiglio poiché un giudizio della Corte stessa (favorevole o non) può essere più o meno lungo. Inoltre, se la Corte giudica incostituzionale la legge di approvazione del PNRR precedentemente impugnata (perché viola qualche parametro della Costituzione), bisognerà provvedere ad emanarne una nuova, allungando ulteriormente i tempi.

Questa è la interpretazione (corretta o erronea che sia) che sono riuscito a trarre da quanto appreso nel corso dei miei limitati studi giuridici.

Buona giornata!