D.L. 90/2014 - Riforma PA
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (convertito con legge 114/2014)
Autore: Giorgio Valandro
Pubblicazione: 2014
1. Lavoro pubblico (artt.1-13-bis)
Il d.l. 90/2014 in esame non introduce una disciplina organica in materia di lavoro pubblico, prevedendo piuttosto una insieme eterogeneo di modifiche che intervengono in modo diseguale in diversi settori della PA.
I primi 7 articoli del Capo I (Misure urgenti in materia di lavoro pubblico) del Titolo I del decreto-legge in commento hanno subito diverse modifiche in sede di conversione in legge (oltre all'aggiunta di un art.1-bis in tema di pensionamento anticipato dei giornalisti).
- 1.1. Ricambio generazionale (art.1 e art.6)
- 1.2. Mobilità e nuove mansioni (art.4 e art.5)
- 1.3. Riduzione c.d. "permessi" sindacali (art.7)
- 1.4. Incentivi per la progettazione (art. 13-bis)
Si segnala qui anche l'art.12, il quale promuove nuove forme di supporto alle attività di volontariato di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito, attraverso: a) l'istituzione in via sperimentale di un Fondo per la copertura gli obblighi assicurativi INAIL; b) la previsione della certificazione di crediti formativi per l'attività prestata (comma 4)
Il commento ad altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è invece inserito, ratione materiae, in altri capitoli:
- nel capitolo 4 (Gare e opere pubbliche) il rinvio all'art.13 (Incentivi per la progettazione) e il commento all'art. 31 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
- nel capitolo 2 (Università) il commento all'art.14 (Abilitazione scientifica nazionale; chiamata di professori associati) e all'art.15 (Scuole di specializzazione medica)
- nel capitolo 5 (Processo amministrativo e telematico) il commento all'art.9 (Onorari degli avvocati degli enti pubblici)
Non si applicano alle università:
- Turn over nella P.A. (art.3)
L'art.3 del d.l. 90/2014 NON si applica alle università. Il comma 1 dell'art. 3, infatti, determina espressamente il proprio ambito di applicazione che è limitato alle "amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001". In sede di conversione, per evitare qualsiasi equivoco, il legislatore ha escluso espressamente le università dall'ambito di applicazione dell'art.3, precisando che ad esse "si applica la normativa di settore".
- Incarichi negli uffici di diretta collaborazione (art.8)
L'art. 8 NON si applica alle università, perché riguarda la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari