II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

Divieto CO.CO.CO dal 1° luglio 2019

La lettera f) del comma 1131 introduce una proroga al divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione esclusivamente personali, che adeso scatta dal 1° luglio 2019.

Si tratta del divieto alle amministrazioni pubbliche, introdotto dal comma 5-bis dell’art. 7, d.lgs. 165/2001, di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di risultato.