Stabilità 2017 [legge 232-2016]
Autore: Giorgio Valandro
Data di pubblicazione: 12 dicembre 2016
Ultima modifica: 9 gennaio 2017
1. DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA E VQR
1.5. Fondo di Ateneo per la premialità
Il comma 329 modifica la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità, previsto dall’art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere compensi aggiuntivi al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all’acquisizione di finanziamenti pubblici, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.
In base all’art. 9 della l. 240/2010, il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori è alimentato in diversi modi:
- somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa (art.6, comma 14, ultimo periodo);
- ulteriori somme che il MIUR può attribuire a ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall’ANVUR;
- integrazione di ogni ateneo con una quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, l’ateneo può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti pubblici o privati.
A tal fine, il quarto periodo del comma 1, art. 9 della legge 240/2010 è sostituito dal seguente:
«In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici»