Decreto semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito in legge) - DOSSIER
Autori: Giorgio Valandro e Filippo Tagliapietra, con la collaborazione di Anastasia Maria Mele
Data pubblicazione: 10 febbraio 2021
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CODICE APPALTI: SEMPLIFICAZIONI FINO AL 31/07/2021
Contratti sotto soglia europea
Affidamento lavori
Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di architettura e ingegneria, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, sono previste due diverse procedure in base all'importo:
- Affidamento diretto: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si definisce una soglia diversa di importo inferiore, pari a 75.000 euro (art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020).
- Procedura negoziata senza bando (ex art. 63 del d.lgs. 50/2016), per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 75.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo dell'affidamento (art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. 76/2020). Il criterio di aggiudicazione, è quello del prezzo più basso, salvo motivato ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020). In sede di conversione è stato previsto, per le stazioni appaltanti, l'obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Tempi di affidamento ridotti
Per le procedure relative ai contratti sotto soglia (art. 1, comma 2 e 3 del d.l. 76/2020) è previsto che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi dalla data di avvio del procedimento, aumentati a quattro nel caso di procedura negoziata (art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020).
Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto (art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020).
Senza garanzia provvisoria
Per gli affidamenti semplificati, di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) e b) del d.l. 76/2020, viene meno la richiesta di garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato (art. 1, comma 4, del d.l. 76/2020).