Decreto semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito in legge) - DOSSIER
Autori: Giorgio Valandro e Filippo Tagliapietra, con la collaborazione di Anastasia Maria Mele
Data pubblicazione: 10 febbraio 2021
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ACCELERAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Accelerazioni per pareri e conferenze dei servizi
Obbligo di procedere in assenza di parere obbligatorio
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, della legge 241/1990, si estende anche ai pareri obbligatori (oltre che facoltativi) l’obbligo di procedere indipendentemente dall’espressione del parere obbligatorio, quando sono decorsi i termini di legge per esprimere il parere (20 giorni dalla richiesta) (art. 12, comma 1, lett. f) nn. 1) e 2) del d.l. 76/2020).
Semplificazioni della Conferenza di servizi decisoria “semplificata”. L’art. 13 del d.l. 76/2020 in esame prevede che, fino al 31 dicembre 2021, nei casi in cui deve essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art 14, comma 2 della l. 241/1990, l’amministrazione procedente può utilizzare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’art. 14-bis della medesima legge 241/1990, con le seguenti modificazioni:
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tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
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al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990;
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si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
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per le procedure d’appalto semplificate (artt. 1 e 2 del d.l. in esame), se è necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.