Decreto semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito in legge) - DOSSIER
Autori: Giorgio Valandro e Filippo Tagliapietra, con la collaborazione di Anastasia Maria Mele
Data pubblicazione: 10 febbraio 2021
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PROGETTI INNOVATIVI E FINANZIAMENTI PUBBLICI
Monitoraggio degli investimenti e riduzione degli oneri informativi
L’art. 41 del decreto-legge in esame apporta delle modifiche in materia di monitoraggio degli investi e di oneri informativi a carico della P.A. Tra le altre si segnalano le disposizioni di cui al comma 1, il quale aggiunge all’art. 11 L. n. 3/2003 i commi 2-bis e 2-quater.
Codice unico di progetto
Il comma 2 bis prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le quali dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti “codice unico di progetto”.
Trasparenza finanziamenti
Il comma 2-quater dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico sono tenuti a dare notizia, con periodicità' annuale, in un'apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, riportando le seguenti informazioni: il codice unico di progetto, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.